REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

 

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 676/2005)

 

sul ricorso iscritto al numero 14685/ PC del Registro di Segreteria, proposto dal signor A.D.F., nato il 29.7.1945, rappresentato e difeso dall'avvocato M.V., avverso il decreto del Ministero dell'interno n. XX70 del 9.9.1997.

Udito nella pubblica udienza del 21 settembre 2005, l'avvocato M.V. per il ricorrente, non rappresentata l'Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

Con istanza in data 12.1.1995, il signor (omissis) aveva chiesto la pensione privilegiata per infermità sofferte durante il servizio prestato nella Polizia di Stato,da cui era cessato in data 24.12.1994.

Visitato dalla CMO di Chieti il 14.4.1996 veniva riconosciuto affetto dalle seguenti infermità, già giudicate dipendenti da causa di servizio: 1) Ipertensione arteriosa distolica;  2) Spondilartrosi con discopatia C4-C5;  3) Fibrosclerosi medio basale dx in atto pregressa; con valutazione di ascrivibilità, per cumulo, ad assegno rinnovabile,  per quattro anni di ottava categoria tab. A. e giudizio di “ SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.

In data 1.3.1997 ( parere n. 2837 ) il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie esprimeva parere conforme a quello della CMO.

Con d.m. n. XX555 del 25.9.1997, al signor A.D.F. è stata liquidata la tab. B una tantum pari a due annualità di 8^ ctg. ai sensi dell'art. 69  del dpr n. 1092/73 in luogo di di pensione privilegiata per l'infermità “ Spondiloartrosi con discopatia C4-C5”

Peraltro con il provvedimento impugnato, la domanda di pensione privilegiata veniva respinta, a norma dell'art. 64 del dpr n. 1092 del 1973, in quanto il signor A.D.F. era stato ritenuto nella predetta visita collegiale“ SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato“.

In memoria depositata il 2 settembre 2005, l'avvocato Vitelli, richiamandosi anche alla giurisprudenza di questa Sezione, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Nella presente causa non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio delle infermità delle infermità riscontrate dalla CMO di Chieti nella visita collegiale del 14.6.1996, dipendenza confermata nel  parere del Comitato per le pensioni privilegiate  dell'1.3.1997,  bensì la questione di diritto se al ricorrente debba applicarsi, per il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, l'art. 64 del DPR 1092/73 (per cui si richiede l'inabilità al servizio), ovvero il successivo art. 67 (e,  è da aggiungere, anche i successivi articoli 68 e  69 ).

Orbene la tesi dell'Amministrazione che anche per i militari la concessione di trattamento privilegiato sia subordinata all'inabilità al servizio,  non ha fondamento, dal momento che per tale categoria di personale il trattamento in parola è subordinato  ai requisiti stabiliti nei citati articoli 67-69 del DPR 1092 del 1973.

Per quanto riguarda i dipendenti della Polizia di Stato,  che dopo la riforma introdotta con la legge 1° aprile 1981, n. 121 è stato qualificato “ civile “, una espressa disposizione di legge, contenuta nell'art. 5 , comma 6°, del decreto legislativo 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce che  i dipendenti in parola beneficiano, anche dopo la riforma, della più favorevole normativa pensionistica propria dei dipendenti militari.

Ne consegue che, secondo quanto previsto dall'art. 67 del T.U. 29 dicembre 1997, n. 1092, la concessione di trattamento privilegiato non è condizionato, a differenza che per i dipendenti civili, all'accertamento dell'inidoneità al servizio.

Pertanto, in conformità agli art. 67 e seguenti del DPR 1092/73 il ricorso è fondato e merita di essere accolto con decorrenza dalla cessazione dal servizio avvenuta nel 1995.

Ne consegue che l'amministrazione convenuta dovrà dare applicazione a quanto stabilito dagli articoli 67-69 del dpr n.1092 del 1973, attenendosi per la classificazione delle infermità a quanto indicato dalla CMO di Chieti e dal Comitato per le pensioni privilegiate , nei due pareri citati in narrativa.

A seguito della presente decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.10/2002/QM , spettano, tenuto conto della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul  maturato economico e fino al soddisfo.

Peraltro, come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo del c.d. "maggiore importo"  tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3, cod. proc. civ ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150 disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

ACCOGLIE

Come in motivazione il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate. 

Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 21settembre 2005.

Il  Giudice Unico

Fto  Cons. Silvio Benvenuto