I.I.S.: il diritto del coniuge a percepirla interamente sulla reversibilità
(Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Calabria, sentenza 1033/05)


 

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Il Giudice Unico delle pensioni  - dott. Ida Contino

ha pronunciato la  seguente

Sentenza

(Numero 1033/2005)

 

 

nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 11414 del registro di Segreteria, proposto da M.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Grillo ed Orlando Mercurio ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Catanzaro, giusta procura a margine del ricorso, avverso l'I.N.P.D.A.P.  di Catanzaro.

Visto il ricorso

Letta la memoria di costituzione

Esaminati gli atti ed i documenti di causa

Udito, alla pubblica udienza del  20 settembre il rappresentante dell'amministrazione resistente

Ritenuto in

Fatto

Il coniuge della ricorrente, (omissis), era titolare di trattamento pensionistico ordinario dal l'1/9/1992.

In data 1/12/1997 è stato attribuito alla ricorrente il relativo trattamento di reversibilità.

Tuttavia, lamenta la M.M., detto trattamento è stato  elargito ai sensi dell'art. 1 comma 41 della l. 335/95 e non piuttosto ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l. 724/94.

Quest'ultima disposizione, infatti, ribadisce il diritto all'I.i.s. nelle modalità indicate dalla l.324/59, limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31/12/94 e “alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.  

A sostegno di quanto assunto, la ricorrente richiama copiosa giurisprudenza della Corte dei conti.

Con memoria depositata il 12 luglio 2004, si è costituito l'I.n.p.d.a.p. il quale, nel confermare  il proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ed in subordine  la prescrizione quinquennale sui ratei.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito chiariti.

La questione  attiene alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie prospettata: se, dunque,   sia applicabile l'art. 15, comma 5 della l. 724/94, così come assunto dalla ricorrente   ovvero l'at. 1, comma 41 della l. 335/95,   così come ritenuto dall'amministrazione.

La risoluzione va ricercata individuando gli effetti che scaturiscono dalla successione temporale delle predette disposizioni.

Questo Giudice non ritiene condivisibile la tesi dell'Amministrazione secondo la quale la norma di cui alla legge 335/95, in quanto disposizione successiva, avrebbe tacitamente abrogato la precedente statuizione della 724/94.

Invero l'art. 15, comma 5 della legge 724/94 ha natura di disposizione transitoria, ed in quanto tale  disciplina  la materia in attesa dell'armonizzazione dei sistemi pensionistici dei settori pubblico e privato, attuata appunto con la  legge 335/95.

 Per la sua stessa natura, la norma transitoria non può ritenersi incompatibile con la susseguente norma definitiva, poichè la prima è appunto finalizzata alla successiva introduzione della seconda, disciplinando il periodo di transizione secondo le modalità che il prudente apprezzamento del legislatore ha ritenuto opportune.

Non si tratta dunque, nel caso di specie, di  due norme incompatibili, con il conseguente conflitto in cui prevale quella posteriore nel tempo, e quindi abrogativa della prima; ma piuttosto di successione di due discipline (quella transitoria e quella definitiva), dettate con riferimento a due distinti e successivi periodi di tempo.

Pertanto l'art. 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in assenza di una esplicita abrogazione, è da ritenersi dunque applicabile ai soggetti in possesso dei requisiti previsti.

         In tal senso si è espressa la Sezione Liguria (cfr., fra le altre, n. 209 del 19 maggio 2000; n. 425 del 9 ottobre 2000), e successivamente anche la Sezione III centrale d'appello (n. 90 del 24 aprile 2001; n. 5 dell'8 gennaio 2002).

Tale orientamento ha poi trovato definitiva conferma con la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/QM del 17 aprile 2002, che si è pronunciata su questione di massima nei termini seguenti: In ipotesi di decesso di pensionato titolare di trattamento di riposo liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L'art. 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non ha effetto abrogativo dell'art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724”.

Per quanto riguarda la pretesa avente per oggetto la tredicesima mensilità è sufficiente ricordare che  anche l'art. 97, comma 1 del T.U. n. 1092/73, che disponeva la sospensione della corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del titolare di pensione o assegni in costanza di prestazione di servizio alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/93, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.

Conclusivamente alla luce del condiviso suesposto orientamento giurisprudenziale, va certamente riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi ricalcolato il proprio trattamento pensionistico di reversibilità in base all'art. 15, comma 5 della l. 724/1994 ed all'attribuzione sulla pensione detto emolumento della tredicesima mensilità.

Deve essere accolta, invece la eccezione relativa all'avvenuta prescrizione quinquennale.

 Infatti, nonostante, ai sensi dell'art.195 del D.P.R. n. 1092/73 l'Amministrazione debba provvedere d'ufficio alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima e che pertanto il relativo diritto - al pari di quello a  pensione (di cui l'i.i.s è ormai una componente ) - debba considerarsi imprescrittibile, rimane pur sempre la prescrittibilità dei singoli ratei e delle differenze arretrate.

Quanto alla durata del termine, questo giudice non ignora che un orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario, recependo specifiche istanze difensive ha ritenuto applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione  relativamente ai crediti per ratei pensionistici che difettino del carattere della liquidità ed esigibilità ed a differenza di quanto previsto per i ratei liquidati e posti in riscossione .

Al contrario va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le “pensioni private”, deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ,come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche “alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”

Riguardo al dies a quo della prescrizione,  il giudice ritiene che vada calcolato a ritroso dall'11.5.2004, data della prima richiesta .

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso in esame deve pertanto trovare accoglimento.

Per l'effetto il Giudice ritiene che al ricorrente  competa , sulle somme arretrate corrisposte in esecuzione dei provvedimenti di riliquidazione, gli interessi e la rivalutazione nel senso fatto esplicito dalla sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite e quindi non quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. 

         Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, il Giudice unico delle pensioni  definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato , e per l'effetto dichiara  il diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità in base a quanto disposto dall'art. 15, comma 5 l. 724/94  (percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità), fatta salva la prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dall'11.5.2004 ( data della prima richiesta).

Riconosce altresì il diritto della ricorrente ad ottenere la tredicesima mensilità per intero su entrambi gli emolumenti, sempre fatta salva la prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dall'11.5.2004.

Condanna l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli arretrati nel senso indicato in parte motiva.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 settembre 2005.

Il G.u.p.

f.to Dott.ssa Ida Contino

 

Depositato in segreteria il  03/11/2005

 

 

Il Dirigente

f.to dr. Maurizio Arlacchi