EMILIA ROMAGNA Sentenza 398 2008 Pensioni 26-05-2008

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

la

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia Romagna

in composizione monocratica nella persona del Consigliere

dott. ....                                

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13481/PC del registro di segreteria, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, nato il .. assistito e rappresentato dagli avv....

avverso

il decreto del Ministero dell'Interno n. 8436/98 del 28 febbraio 1998 negativo di trattamento pensionistico privilegiato.

Udito nella pubblica udienza del giorno 15 maggio 2008, con l'assistenza del Segretario dott.ssa ....

Non comparsa l'Amministrazione.

Visti gli atti della causa

FATTO

Con l'impugnato decreto l'Amministrazione ha respinto la richiesta di concessione di trattamento pensionistico privilegiato, avanzata dal ricorrente, già assistente capo UPG della Polizia di Stato, in congedo a far data dal 1° luglio 1994. Infatti con istanza del 1° luglio 1994 il @@@@@@@@ aveva presentato la relativa domanda, sostenendo che il trattamento privilegiato gli spettasse a causa di infermità dipendenti da c.s. Sottoposto a visita medica dalla CMO di @@@@@@@@, questa con verbale n. @@@@@@@@ del 5 dicembre 1996 ha giudicato le infermità: 1) ulcera duodenale e colite spastica; 2) artrosi cervicale, dipendenti da c.s. e ascrivibili la 1° alla VII categoria e la 2° all'VIII categoria, tab. A per 4 anni, per cumulo alla VI categoria, tab. A; non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto. Reclamava il Ministero dell'interno, sostenendo l'ascrivibilità dell'artrosi cervicale alla tab. B pari a 4 annualità di pensione di VIII categoria, con conseguente variazione del cumulo dalla VI alla VII categoria; si richiedeva altresì il riesame della dichiarata inidoneità. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in data 11 luglio 1997 riteneva la dipendenza da c.s. delle predette infermità, con ascrizione peraltro dell'artrosi cervicale alla tab. B con 4 annualità di pensione di VIII categoria, con conseguente variazione del cumulo delle infermità dalla VI alla VII categoria. Idoneo al servizio.

Di qui il decreto impugnato ascrivente il cumulo delle invalidità alla VII categoria, tab. A con dichiarazione della idoneità al servizio.

Nel ricorso si sostiene l'illegittimità del diniego del trattamento pensionistico privilegiato, sia perché già il giudizio delle infermità del @@@@@@@@ era stato nel complesso determinato nella VI categoria, tab. A fin dal 1981 per la sola ulcera duodenale - colite spastica e confermato il 29 giugno 1992 dopo il riconoscimento della infermità spondilo-unco-artrosi cervicale, di guisa che la successiva riduzione del cumulo alla VII categoria è da considerarsi nettamente tardiva. Riduzione peraltro - ad avviso del ricorrente - illogica ed immotivata basandosi esclusivamente sulla considerazione dell'incidenza dell'artrosi cervicale, la quale è invece malattia sopravvenuta a peggiorare un quadro morboso già di per sé stimato tale da rientrare nella VI categoria, tab. A. Di modo che, comunque valutato il peggioramento dovuto all'artrosi (4 annualità di pensione di VIII categoria, tab. A oppure VIII categoria per anni 4) tale peggioramento non può cumularsi alla pregressa infermità ulcera duodenale - colite spastica traducendosi in una regressione dalla VI categoria in quella più lieve rappresentata dalla VII. Si aggiunge che la CMO di @@@@@@@@ ha comunque ascritto quest'ultima infermità ulcera duodenale - colite spastica alla VII categoria e l'infermità artrosica all'VIII categoria, dandosi ad ogni modo per cumulo all'ascrizione alla VI categoria mentre resta assolutamente immotivato il giudizio operato al riguardo dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che ha dato luogo al capovolgimento del giudizio della CMO di @@@@@@@@.

Contesta conclusivamente l'erronea applicazione al ricorrente dell'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973.

Resiste l'Amministrazione dell'Interno chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

DIRITTO

Rileva il Giudice per quanto concerne il richiamo all'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 addotto dall'impugnato provvedimento per giustificare, sul presupposto dell'affermata idoneità al servizio di Istituto del @@@@@@@@ alla data del collocamento a riposo, il diniego del trattamento pensionistico privilegiato che esso sotto tale profilo è inconferente, visto che l'art. 5 comma 6 del D.L. n. 387 del 1987  convertito nella legge n. 472 del 1987 prevede che per il personale  della Polizia di Stato, ancorché smilitarizzato, continuano ad applicarsi 'le norme per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare”.

Con applicazione quindi dell'art. 67 del citato D.P.R. il quale prescinde dal requisito della inabilità al servizio, richiesto invece dal richiamato art. 64. Requisito sul quale resta pertanto superata la richiesta del ricorrente volta a rimuovere la valutazione positiva di idoneità affermata nel provvedimento negativo dell'Amministrazione.

E' altresì da accogliere il rilievo avanzato dal ricorrente in ordine all'ascrivibilità per cumulo delle infermità sofferte per causa di servizio alla VII categoria, tab. A, atteso che risulta del tutto immotivata l'ascrizione operata dal CPPO della infermità spondilo-unco-artrosi cervicale alla tab. B per 4 annualità di VIII categoria, tanto più che simile infermità è sottoposta a inevitabile peggioramento con il progredire dell'età. Di qui l'inevitabile complessiva ascrizione delle infermità almeno alla VI categoria, tab. A.

Conseguentemente si accoglie il ricorso, riconoscendo per l'effetto il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato, con ascrizione delle infermità sofferte per cumulo alla VI categoria, tab. A, rinviando all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti, in ispecie  per quelli connessi alle scadenze degli assegni.

Con gli accessori di legge.

Sussistono equi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15 maggio 2008.

Il Giudice

   ..

                                

Depositato in segreteria il

Il Direttore di Segreteria