REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. ..

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 24 settembre 2008,

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 11679 del registro di segreteria prodotto dal sig. V T, nato ad omissis il omissis, avverso il Ministero dell’Interno-Dip. P.S.,

visti gli atti ed i documenti della causa;

            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO       

Con il provvedimento n. 8337/98 del 19.03.1998 è respinta la domanda di trattamento pensionistico privilegiato, presentata dal ricorrente il 25.11.1995 ed il  24.04.1996, per mancanza del requisito dell’inabilità al servizio in relazione alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio “1) Frattura parcellare con distacco di frammento base 1° dito mano dx (non classificabile); 2) Frattura pollice dx (non classificabile); 3) Distorsione polso destro-contusione spalla destra (non classificabile); 4) Artrosi cervico-lombosacrale con sciatalgia sinistra (Tab. B pari a 5 annualità di 8^ ctg); 5) Broncopatia con note radiologiche di enfisema polmonare (8^ ctg.); 6) Gastrite cronica superficiale – Helicobacter assente (8^ ctg.)”, ascrivibili per cumulo (8^ + 8^) alla 7^ ctg. Tab. A di pensione privilegiata.

Il V, ex dipendente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in congedo dal 01.11.1994 con la qualifica di Sovrintendente Capo, nel ricorso, depositato previa regolare notifica alla controparte effettuata in data 01.03.2007, contesta il succitato provvedimento, ritenendo che il diritto a pensione privilegiata gli spetti pur in mancanza dell’inabilità al servizio. Chiede riconoscimento del diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria di 7^ ctg  dalla data del congedo e da durare a vita, con arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.

Con memoria depositata il 28.09.2007 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riportandosi alle risultanze medico-legali ed evidenziando la mancanza del presupposto dell’inabilità al servizio. In via subordinata eccepisce la prescrizione.

In data 03.09.2008 il V deposita verbale n. 98 del 20.02.2004 della CMO di Udine.

All’udienza odierna, sentito il ricorrente, che ha confermato conclusioni in atti, assente il resistente, si è data lettura del dispositivo di cui, di seguito, si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

                                 MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 64 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, il diritto alla pensione privilegiata consegue a menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, dipendenti da causa di servizio e che lo abbiano reso inabile al servizio.

Il successivo art. 65 dispone all’ultimo comma che “Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli”.

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.L. n. 387 del 21.09.1987, conv. in L. n. 472 del 20.11.1987, riguardo al personale del corpo smilitarizzato  della Polizia di Stato “continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”.

Prevedono quindi gli artt. 67, 68 e 69 del citato DPR 1092 del 1973 che “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione…”; che “Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento...” e che “Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purchè non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.”.

Tre dunque sono i requisiti da accertare in fattispecie per la verifica della sussistenza del diritto alla pensione privilegiata: la dipendenza da causa di servizio delle sofferte infermità, l’ascrivibilità a categoria di tabella A e la non suscettibilità di miglioramento delle predette.

Ebbene, va affermata sussistenza dei requisiti per la pensione privilegiata, con riferimento alle patologie sofferte dal V.

Non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio.

Infatti la CMO di Udine con verbale n. 124 del 17.04.1996 nel porre in diagnosi “1) Frattura parcellare con distacco di frammento base 1° dito mano dx; 2) Frattura pollice dx; 3) Distorsione polso destro-contusione spalla destra; 4) Artrosi cervico-lombosacrale con sciatalgia sinistra; 5) Broncopatia con note radiologiche di enfisema polmonare; 6) Gastrite cronica superficiale – Helicobacter assente”,  ha ritenuto tutte le infermità dipendenti da causa di servizio.

Non sussistono per questo giudice, in merito al secondo dei requisiti da valutare per la verifica dell’invocato diritto, valide ragioni per disattendere il giudizio espresso dalla CMO nel 1996 in ordine ad ascrivibilità della menomazione complessiva conseguente alle infermità 5) e 6) alla settima categoria a vita (ritenuta ascrivibile la quarta infermità alla tab. B pari a 5 annualità della pensione di 8^ ctg.; le prime tre non sono risultate classificabili).

La ascrivibilità alla settima categoria vitalizia con riferimento alla patologia bronchiale e polmonare ed a quella gastrica (8^ + 8^) è confermata negli stessi termini dal CPPO con il parere n. 5707/97 del 30.04.1997, che pure confermava per le medesime infermità la dipendenza da causa di servizio.

E’ dunque accoglibile, anche in punto di ascrizione a categoria pensionistica, la richiesta del ricorrente.

La non suscettibilità di miglioramento, terzo dei requisiti secondo quanto previsto dal succitato art. 67 del DPR 1092 del 1973, risulta esplicitamente dichiarata per le infermità 5) e 6) nel suddetto giudizio medico legale della CMO di Udine del 1996.

Non può questo giudice esimersi dall’osservare che con verbale n. 98 del 20.02.2004, versato in atti in data 03.09.2008 a cura del V,  la CMO di Udine ha riconosciuto il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato. E’ confermata in detto parere, pur con riscontro delle nuove infermità: “7) Bronchite cronica semplice in paziente con deficit restrittivo di media entità; 8) Gastrite cronica attiva ; 9) Deficit articolare”, per le quali non è espresso giudizio di dipendenza da causa di servizio, la ascrivibilità complessiva alla settima categoria vitalizia.

Non risultando agli atti del giudizio l’avvenuto riconoscimento del diritto, che è ancora subordinato al giudizio del Comitato di Verifica sulla dipendenza (nota 29 del verbale del 2004), occorre pervenire senz’altro a pronuncia di accoglimento.

Alla luce delle esposte considerazioni va dunque accolto il ricorso in epigrafe e riconosciuto il diritto del ricorrente V T alla liquidazione di pensione privilegiata di settima categoria vitalizia, a  decorrere dal  01.11.1994 (data del congedo).

In ordine alla eccezione di prescrizione va rilevato che, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia (art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi), risultano prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente la data di notificazione del ricorso giurisdizionale (01.03.2007) all’Amministrazione resistente.

Sugli arretrati di competenza spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.

 In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Hanno ritenuto in tale decisione le Sezioni Riunite che, dopo che l’articolo 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (che ha efficacia retroattiva e si applica a tutte le fattispecie anteriori, anche a quelle insorte prima dell’entrata in vigore di detta legge) ha stabilito che si applica ai giudizi pensionistici avanti alla Corte dei Conti l’art. 429 del codice di procedura civile, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno riconosciuti d’ufficio, per il caso di ritardata liquidazione del trattamento pensionistico, in tutti i giudizi pensionistici, compresi quelli afferenti le pensioni di guerra e le pensioni militari cd. tabellari, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo e senza necessità di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno.

Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

In tali limiti va quindi riconosciuto, nel caso di specie, il diritto al cumulo di tali poste accessorie.

Sussistono infine giusti motivi, per la natura della controversia, per compensare le spese di causa.

P.  Q.  M.

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,

- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente V T alla liquidazione di pensione privilegiata di settima categoria vitalizia, a  decorrere dal  01.11.1994 (data del congedo), nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 01.03.2007, data di notifica del ricorso giurisdizionale all’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Così deciso in Trieste il 24 settembre 2008.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

f.to ..

      DEPOSITATA  IN SEGRETERIA IL.7.10.2008................................

                             Il direttore della segreteria

                           f.to dott. ..

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 419 2008 Pensioni 07-10-2008