REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11045 del registro di Segreteria, proposto da @@@@@@@@, nata a omissis il omissis e residente a omissis, nei confronti del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2008, con l’assistenza del Segretario, sig.ra ...., presente la ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione resistente;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Considerato in        

FATTO

Con il ricorso il epigrafe la sig.ra @@@@@@@@, già agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato i@@@@@@@@ecreto del Ministero dell’Interno n. 11392 del 24.1.2005, reiettivo dell’istanza diretta al conseguimento della  pensione privilegiata ordinaria.

Risulta, dagli atti di causa, che la Commissione Medico Ospedaliera di Udine, con verbale dell’1.4.1998, dichiarava la sig.ra .... affetta da “neurite ottica retro bulbare con grave riduzione del visus bilateralmente”, giudicandola permanentemente inidonea “al servizio d’istituto nella Polizia di Stato in maniera assoluta”, nonché “non idonea nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e delle Amministrazioni dello Stato”; al riferito parere medico, che escludeva la dipendenza da causa di servizio dell’accertata infermità oculare, faceva seguito la dispensa dal servizio della dipendente  con effetto dal 23.3.1998.

Con successivo verbale del 19.11.1999, la Commissione Medico Ospedaliera di Udine confermava la diagnosi ed il giudizio di non dipendenza da causa di servizio già espresso nella seduta dell’1.4.1998, giudicando l’infermità oculare contratta dalla sig.ra.... ascrivibile alla 2^ categoria di Tabella A a vita. Di contrario avviso era, invece, la Commissione Medica di 2^ istanza di Verona che, con pronuncia resa nella seduta del 19.9.2000, in considerazione dell’intensa attività operativa e degli stress psico-fisici propri dell’attività lavorativa prestata dalla nominata dipendente, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della riscontrata patologia oculare.

Con domanda presentata il 22.6.2002, l’odierna ricorrente insisteva per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione all’ infermità “neurite ottica retro bulbare in OO”; la suddetta istanza veniva respinta con decreto del Ministero dell’Interno n. 11392 del 24.1.2005, adottato in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza dell’ 11.5.2004.

 Con ricorso del 15.3.2005, la sig.ra .. impugnava il provvedimento di diniego del trattamento pensionistico di privilegio, richiamando, a sostegno della pretesa azionata, le considerazioni espresse della Commissione Medico Ospedaliera di 2^ istanza di Verona unitamente ad alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Costituitosi in giudizio con memoria difensiva del 12.10.2007, il Ministero dell’Interno confermava la validità del provvedimento impugnato alla stregua dei giudizi di non dipendenza da causa di servizio espressi dalla C.M.O. di Udine e dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ed eccepiva, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la prescrizione quinquennale del credito pensionistico.

Con ordinanza istruttoria assunta all’udienza del 26.10.2007 veniva disposta l’acquisizione del parere della Commissione Medico Legale Regionale presso l’A.S.S. n. 1 “Triestina” in ordine alla diagnosi ed alla dipendenza da causa di servizio, anche sotto il profilo della concausa determinante ed efficiente, dell’ infermità oculare contratta dalla ricorrente, oltre che alla classifica, ai fini pensionistici, della suddetta infermità. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, l’organo di consulenza interpellato rendeva il parere richiesto in allegato alla nota del 2.5.2008.

All’udienza del 22 ottobre 2008 presente la ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione resistente, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla presente decisione. 

    Ritenuto in

DIRITTO

Ai fini del riconoscimento de@@@@@@@@iritto ad ottenere il trattamento privilegiato ordinario, in base alle disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 de@@@@@@@@.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, pacificamente applicabili agli appartenenti alle forze di polizia ai sensi dell’art. 5, co. 6 de@@@@@@@@.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987 (cfr. Sez. Abruzzo n. 39/2006; Sez. Sicilia n. 37/2006; Sez. Umbria n. 2/2006; Sez. Toscana n. 821/2005; Sez. Abruzzo n. 791/2005; Sez. III n. 267/2004), è necessario che sussistano le seguenti condi­zioni: a) che l'interessato abbia contratto infermità o subìto lesioni suscettibili di essere classificate in una delle categorie delle tabelle A o B annesse alla legge 18 marzo 1968 n.313; b) che il servizio prestato sia stato causa ovvero concausa efficiente e determinante delle infermità o delle lesio­ni. E’ bene peraltro sottolineare che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il carattere eventualmente costituzionale dell’infermità e la predisposizione organica del soggetto non sono di ostacolo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ove fatti riconducibili al servizio prestato abbiano provocato l’anticipata insorgenza dell’affezione morbosa o una sua più rapida evoluzione (Sez. Friuli Venezia Giulia n. 56/2006; Sez. Sardegna n. 418/1989; Sez. Lombardia n. 336/1995).

Ciò premesso in via generale, va rilevato che la Commissione Medico Legale Regionale presso l’A.S.S. n. 1 “Triestina”, con il parere reso in allegato alla nota del 2.5.2008, ha ritenuto che la signora ..... è affetta da “sindrome di Devic”, confermando  la diagnosi espressa dalla C.M.O. di Udine. Secondo quanto rilevato dall’organo di consulenza, “la sindrome di Devic è una malattia rientrante nella categoria nosologica delle malattie demielinizzanti. Tali malattie hanno un decorso clinico caratterizzato da un progresivo aggravamento, più o meno rapido, a seguito di ricorrenti poussés. Sono connotate, sotto il profilo anatomopatologico, da una flogosi cronica del sistema nervoso centrale con formazione di placche lesionali della mielina (sostanza composta da acidi grassi che riveste i nervi e consente la trasmissione rapida e coordinata degli impulsi nervosi). Ne consegue un’alterazione della conduzione nervosa nelle aree in cui si verifica la perdita della mielina con turbe dell’innervazione. Nella malattia dei Devic è colpito principalmente il nervo ottico nella sua parte retro bulbare. L’etiopatogenesi delle malattie demielinizzanti non è al momento nota, anche se la più accreditata ipotesi scientifica è quella di un’origine autoimmune. E’ stato inoltre evidenziato, fin da quando queste malattie sono state scoperte, che per i pazienti in periodi di particolare stress vi è un’alta possibilità di incorrere in una poussé. La relazione causale fra questi fenomeni è plausibile su basi scientifiche, anche se scarsi sono gli studi clinici controllati sull’argomento, tanto che le recenti linee-guida del’American Academy of Neurology hanno sottolineato l’importanza di nuovi approfondimenti. E’ già stato comunque chiarito che gli episodi di esacerbazione sono una conseguenza clinica dell’aumentata attività infiammatoria del sistema nervoso centrale che si realizza tramite un meccanismo immunologico. Una possibile spiegazione è che, mentre gli eventi stressanti acuti inducono nell’organismo reazioni ormonali (iperincrezione di noradrenalina e cortisolo) che provocano una modulazione del sistema immunitario in senso protettivo rispetto alle malattie demielinizzanti, gli eventi stressanti prolungati (come quelli riconducibili ad un servizio di istituto particolarmente gravoso e impegnativo sotto il profilo psico-emotivo, protrattosi per anni) inducono reazioni opposte e dunque dannose”. Sulla base di tali premesse la Commissione Medico Legale ha ritenuto che il servizio operativo prestato dalla sig.ra ... nella Polizia di Stato abbia potuto assumere un ruolo concausale ne@@@@@@@@eterminismo della patologia; in punto di classifica l’organo di consulenza, tenuto conto dell’ acuità visiva permanentemente deficitaria e soggetta a riduzione nei periodi di riesacerbazione dell’infermità, del riscontrato restringimento del campo visivo nonché dell’andamento progressivo della patologia in esame, ha ritenuto di poter ascrivere il quadro patologico della ricorrente alla 4^ categoria di Tabella A. 

Reputa questo Giudice, alla stregua degli elementi di valutazione acquisiti, che l’ infermità in esame possa effettivamente ricondursi - quanto meno sotto il profilo della concausa determinante ed efficiente -, agli stress psico-fisici cui la sig.ra .... fu sottoposta durante il servizio prestato nella Polizia di Stato, ritenendosi in tal senso convincenti le puntuali motivazioni espresse dalla Commissione Medico Legale Regionale, peraltro confermative della tesi prospettata dalla Commissione Medica di 2^ istanza di Verona, secondo cui “gli stimoli emozionali, determinati da affaticamenti psico-fisici o da eventi emotivamente rilevanti possono determinare un’alterazione dei sistemi immunologici, mediante una immunodepressione del sistema con conseguente deficit dei meccanismi di difesa nell’evolversi dell’infermità”. Quanto alla valutazione, ai fini di classifica, dell’infermità in esame, questo Giudice, in considerazione della gravità della malattia e dell’ entità dei riscontrati postumi invalidanti, reputa corretta la sua ascrizione alla  4^ categoria di Tabella A vitalizia, conformemente alla valutazione espressa dall’organo di consulenza interpellato.

Alla stregua delle suesposte considerazioni va dichiarato i@@@@@@@@iritto della ricorrente al conseguimento del trattamento pensionistico di privilegio per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 4^ categoria di Tabella A vitalizia, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Del tutto priva di fondamento giuridico deve ritenersi l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell’Interno evidenziandosi come l’azione giudiziaria sia stata promossa nel quinquennio dalla data di comunicazione de@@@@@@@@ecreto di reiezione della pensione privilegiata (cfr. art. 2 R.D.L. n. 295/1939, come richiamato dall’art. 143 del T.U. n. 1092/1973); né, sotto diverso profilo, si ritiene di poter attribuire alcuna peculiare valenza alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata (22.6.2002), osservandosi, in proposito, che nei casi di cessazione per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la liquidazione del trattamento di privilegio va disposta, d’ufficio, dalla stessa data di cessazione (art. 167 D.P.R. n. 1092/1973). Ne consegue, da tanto, che gli arretrati di pensione competono, in favore dell’odierna ricorrente, sin dalla data di cessazione dal servizio unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria: accessori da liquidarsi,  ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed in conformità all’indirizzo espresso dalle SS.RR. della Corte dei Conti con sentenza n. 10/2002/Q.M., dalla maturazione dei singoli ratei di al soddisfo quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

Circa il regolamento delle spese processuali reputa queso Giudice, in considerazione della natura della controversia, che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara i@@@@@@@@iritto della sig.ra @@@@@@@@ al conseguimento della pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 4^ categoria di Tabella A vitalizia, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Sulle somme dovute a titolo di arretrati vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo; accessori da calcolarsi, nei termini di cui in motivazione, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 22 ottobre 2008.

                                                            Il Giudice Unico delle Pensioni

                                                             .

                                             Depositata in Segreteria il 13.11.2008

                                               p.I@@@@@@@@IRETTORE DI SEGRETERIA

                                                         il Funzionario Addetto

                                                        .

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Decreto ex art. 52 de@@@@@@@@.Lgs. n. 196 del 30.6.2003

Visto il giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 11045 del registro di Segreteria, proposto da @@@@@@@@, nata a omissis omissis e residente a omissis, nei confronti del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

Visto l’art. 52 de@@@@@@@@.Lgs. n. 196 del 30.6.2003,

                                                DISPONE
che, a tutela della riservatezza dell’interessata ed a cura della Segreteria, sia apposta sull’originale della sentenza, di seguito al presente decreto, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri elementi identificativi della ricorrente @@@@@@@@, riportati nella sentenza stessa.

   Trieste, 22 ottobre 2008

                                                  Il Giudice Unico delle Pensioni

                                                        

Trieste, 13 novembre 2008

                                                      p. i@@@@@@@@irettore della Segreteria

                                                       f.to il Funzionario Addetto