SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 458 2008 Pensioni 04-03-2008

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

dott. .

nella pubblica udienza del 27 novembre 2007, con l'assistenza del segretario d'udienza  sig. .

 esaminati gli atti ed i documenti di causa,

udite l'avv.  . per la parte ricorrente e la dott.ssa .  per il Ministero dell'Economia,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 063006/PG del registro di Segreteria promosso dal sig. @@@ @@@, rappresentato e difeso dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il patronato.... in Roma, via ...

AVVERSO

            La determinazione n. 3877 del Ministero dell'Economia, datata 23.7.2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con ricorso depositato il 15.12.2004, il sig. @@@ ha impugnato il provvedimento in epigrafe, reiettivo della sua istanza pensionistica di reversibilità quale figlio orfano maggiorenne di ... @@@, in quanto non riconosciuto inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Nell'atto introduttivo, la difesa del ricorrente dubita della legittimità della decisione del Ministero resistente poiché il sig. @@@ ebbe a manifestare problemi psichici già all'età di 17anni, epoca a partire dalla quale subì numerosi  ricoveri per sindrome dissociativa.

Risulta, in atti, che la Commissione medica di verifica, all'esito della visita collegiale dell'8 ottobre 2003, ha posto diagnosi di “Psicosi maniaco depressiva ben compensata in trattamento farmacologico”, ritenendolo non inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Al riguardo, però, il ricorrente ha depositato una relazione psichiatrica della ASL Roma.. , datata ..., nella quale si attesta un grave disturbo bipolare con ripercussione negative sulla sua vita sociale.

Stante i divergenti giudizi medico-legali, all'udienza del 2 febbraio 2006 questo Giudice Unico ha disposto, con ordinanza n. 412/06, l'acquisizione di un ulteriore parere - previa visita diretta - da parte del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, in ordine alla sua inidoneità a proficuo lavoro alla data della visita della Commissione Medica di verifica del Ministero.

L'organo di consulenza, con nota del 14.12.2006, premesse alcune informazioni anamnestiche, ha assunto che il disturbo bipolare costituisce il più grave disturbo dell'umore, con rilevanti ripercussioni sul piano affettivo e sociale; la malattia comporta un'invalidità tendenzialmente completa.

Rileva però il Collegio medico che all'epoca di riferimento essa appariva ben compensata farmalogicamente, per cui conclude per un giudizio di non inidoneità a proficuo lavoro.

L'avv. ..., in data 18.5.2007, ha depositato una relazione del dott. .... nella quale contesta le conclusioni del CML perché l'uso prolungato dei farmaci provocherebbe un progressivo impoverimento delle capacità intellettive.

All'odierna udienza l'avv. ... ha insistito per l'accoglimento del ricorso, stante la riconosciuta instabilità psichica del ricorrente mentre la dott.ssa ...., nel rammentare la peculiarità dei parametri relativi ad infermità dipendenti da causa di guerra, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso stante la correttezza del giudizio medico legale da ultimo acquisito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Il sig. @@@ ha proposto ricorso avverso il provvedimento col quale gli è stato negato trattamento pensionistico di reversibilità, quale orfano maggiorenne di ...., contestando la fondatezza del giudizio di non inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

            Al riguardo questo Giudice deve osservare come la giurisprudenza più avveduta di questa Corte- ed ormai assolutamente prevalente  - ritiene integrarsi tale requisito non solo in presenza di una incapacità lavorativa assoluta ma anche quando l'interessato, in relazione alle sue attitudini, grado di scolarità, cognizioni di base, sesso ed età, non possa proficuamente dedicarsi ad alcuna occupazione in grado di assicurargli, in condizioni di dignità personale e professionale, mezzi sufficienti per una vita decorosa (cfr, per tutte, Corte conti, sez. Campania sent. n. 2007/06).

            Orbene, nel caso di specie il sig. @@@, fin da giovane età è stato affetto da sindrome dissociativa, crisi allucinogene, disturbi maniacali che hanno richiesto, negli anni, non solo ricoveri ospedalieri ripetuti ma anche trattamenti farmacologici continuativi e terapia psicoterapeutica di sostegno (vedi relazione ASL Roma .. del ...).

            La gravità della patologia psichica del ricorrente è peraltro riconosciuta dallo stesso Collegio Medico da ultimo interpellato il quale, nel suo parere, assume che il disturbo bipolare è un'infermità che ha gravi ripercussioni sul piano esistenziale, della vita di relazione, sociale e lavorativa, soggetta a riacutizzazioni e, anche se talvolta ben compensata con psicofarmaci, non esclude ricadute depressive.

            Talché lo stesso organo collegiale, pur ritenendo il sig. @@@ non inabile a proficuo lavoro, evidenzia l'alto rischio di ricaduta con relativa precarietà dell'attività lavorativa (peraltro occasionale) fin qui svolta.

            Il parere, ad avviso di questo Giudice, appare insoddisfacente e contraddittorio perché se da un lato evidenzia l'estrema gravità della patologia e la sua incidenza sulla vita del soggetto che ne è affetto in ogni sua espressione, dall'altro - pur evidenziando un alto rischio - ne afferma una ancorché limitata capacità lavorativa, visto che il soggetto aveva svolto saltuariamente il lavoro di venditore di tappeti.

            Ora, l'aver svolto saltuariamente un lavoro di bassa qualifica, pur in presenza di sintomatologia ricorrente capace di pregiudicarne le relazioni interpersonali non è, ad avviso di questo Giudice, sintomatico di una capacità lavorativa seppur ridotta ma solo dimostrazione della necessità di assicurarsi, in ogni modo, quel reddito minimo vitale per sopravvivere.

            La ratio del presupposto voluto dalla norma non appare essere certamente quello di negare trattamento pensionistico in virtù di occasionali lavori svolti in quei rari momenti di sufficiente stabilità psichica, ma quello di evitare che la pensione di guerra divenga una comoda rendita parassita, concessa a colui che, pur potendo, decide di non lavorare.

            Il sig. @@@, durante la sua vita, è stato documentalmente sempre soggetto a crisi psichiche che ne hanno, con altrettanta certezza, significativamente pregiudicato un proficuo inserimento nel mondo lavorativo:  non può parlarsi, pertanto, di abilità lavorativa con quella costanza di rendimento richiesta  per condurre un'attività occupazionale stabile e dignitosa.

            Ne consegue il convincimento che all'epoca della visita collegiale dell'8.10.2003 il ricorrente, seppur ben compensato farmacologicamente, non potesse essere ritenuto non inabile a qualsiasi proficuo lavoro per cui, per le motivazioni che precedono , il ricorso deve essere accolto.

            Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Ministero dell'Economia perché, preso atto della presente decisione ed in esecuzione di essa, compia gli ulteriori atti amministrativi di accertamento delle condizioni economiche previste dal D.P.R. n. 915/78, necessari ai fini della concessione del richiesto trattamento pensionistico.

            Stante la materia non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

 il ricorso n. 063006/PG del registro di Segreteria proposto dal sig. @@@ @@@ e, per l'effetto, dichiara il ricorrente inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data dell'8.10.2003.

Dispone la restituzione degli atti al Ministero dell'Economia per l'accertamento della sussistenza del requisito economico di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78 e successive modificazioni.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nell'udienza del 27 novembre 2007, nella quale è stata data lettura del dispositivo.

                                                                             IL GIUDICE            

dott. .    

 

Depositata in Segreteria il

                                                           IL DIRIGENTE

                                                                                    

 

 

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