REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

658/2008

In composizione monocratica,

nella persona del Cons. dott.ssa

in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 054818/M del registro di Segreteria, presentato dal Mar. Magg. “A” @@@ @@@, nato il 28/12/1926, residente a Roma,  in via ...., contro il Comando Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio.

All'udienza del giorno 20/09/2007 è presente per l'Amministrazione resistente il Maresciallo @@@ @@@; non rappresentato il ricorrente.

Esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, Maresciallo Magg. “A” della Guardia di Finanza @@@ @@@, in congedo per infermità a decorrere dal 06/07/1983, lamenta la mancata equiparazione retributiva prevista per i pari grado già appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. dall'art. 43, comma 17, della Legge 01/04/1981, n. 121, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, secondo le modalità per il nuovo inquadramento degli Ispettori degli altri Corpi di Polizia disciplinato - con Legge n. 216/1992 - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3 giugno 1991.

A sostegno del ricorso, richiama giurisprudenza favorevole di questa Corte nei confronti dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con cui è stato riconosciuto il diritto degli stessi alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante, con applicazione della equiparazione retributiva a decorrere dal 01/01/92

Con memoria depositata il 23/11/2007 il rappresentante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che i benefici economici di cui alla legge n. 216/92 non riguarderebbero il personale già collocato a riposo prima del 01/01/1987 (quinquennio antecedente il 01/01/92).

All'odierna pubblica udienza, il Maresciallo Convissuto ha insistito per il rigetto del ricorso, confermando le argomentazioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte (ex multis, Sezione 2^ Giurisdizionale centrale n. 41 del 2005), ha confermato la propria risalente giurisprudenza (n. 26 giugno 1997, n. 87; 5 febbraio 1999, n. 59; 15 marzo 1999, n. 101; 25 ottobre 1999, nn. 278 e 279; 31 marzo 2000, n. 111; 9 febbraio 1998, n. 44; 25 marzo 1999, n. 109; 17 dicembre 1999, n. 346; 10 novembre 2000, n. 349; 15 novembre 2000, n. 360; 22 marzo 2001, n. 124; 16 gennaio 2002, n. 9; 3 marzo 2003, n. 69), con cui è stato riconosciuto il diritto dei sottufficiali dei Carabinieri collocati in congedo dopo l'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della equiparazione con il corrispondente personale di polizia a decorrere dal 1 gennaio 1992, come stabilito dall'art. 2 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216.

            Ha, infatti, osservato - con argomentazioni dalle quali questo Giudice non ha motivo di discostarsi - che, pur se il beneficio della equiparazione in parola discende dalla legge 216 del 1992, ciò non vuol dire che esso non possa applicarsi - con la decorrenza indicata dalla citata legge 216 - a sottufficiali dell'Arma collocati a riposo in data anteriore. Fu infatti la legge 1 aprile 1981 n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a prevedere per la prima volta, nell'art. 43, l'estensione del trattamento economico della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri, sulla base della tabella "C" allegata alla legge stessa. Tale tabella tuttavia non includeva le qualifiche degli ispettori in quanto, come ivi espressamente indicato, non ci sarebbe stata corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S. né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Ad iniziativa di vari appartenenti all'Arma dei Carabinieri veniva iniziato un contenzioso diretto al riconoscimento della equiparazione delle qualifiche di ispettore di P.S. a quelle di sottufficiale dei Carabinieri. Nel corso di quel giudizio veniva anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, 17° comma, della legge 1.4.1981, n. 121, e della relativa tabella "C" come modificata dalla legge 12.8.1982 n. 569.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 3-12.6.1991, dichiarò l'illegittimità costituzionale delle citate norma e tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri.

Il giudice costituzionale si limitò a rimettere al legislatore ordinario l'equiparazione in concreto dei trattamenti economici.

            E in effetti, il legislatore ordinario, con il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito nella legge 1 marzo 1992, n. 216 - atteso che nel frattempo il Consiglio di Stato con sentenza n. 986/1991, e il T.A.R. del Lazio con sentenza n. 1219/1991, avevano riconosciuto l'immediata esecutività della sentenza costituzionale, attribuendo ai ricorrenti la chiesta corrispondenza di trattamento - da un lato ha provveduto ad autorizzare le operazioni di bilancio necessarie per dare esecuzione a tali giudicati, e dall'altro ha statuito l'equiparazione economica dei sottufficiali dei Carabinieri non destinatari delle dette pronunce giurisdizionali con decorrenza del nuovo trattamento dal 1 gennaio 1992.

            Discende dalle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale che, dopo il 20 giugno 1991, l'Amministrazione non poteva invocare le norme dichiarate illegittime per denegare agli appellanti quanto da essi chiesto.

In altri termini, la legge n. 121 del 1981, alla luce della sentenza costituzionale in parola, andava letta nel senso che ai sottufficiali dei Carabinieri spettava il diritto all'equiparazione con i pari grado della P.S., anche nella parte concernente la qualifica di ispettore di polizia: diritto da riconoscersi in concreto con efficacia ex tunc nei confronti di tutti i rapporti non ancora esauriti.

Peraltro, la mancata individuazione da parte della Corte costituzionale della concreta corrispondenza fra la qualifica di ispettore di polizia e determinati gradi dei sottufficiali dei Carabinieri non poteva dispiegare un effetto paralizzante sulla pronuncia di incostituzionalità adottata dalla stessa Corte, ma aveva l'effetto di demandare all'operatore del diritto, e in ultima istanza al giudice, il compito di procedere a detta individuazione. Alla quale correttamente ha infatti provveduto il giudice amministrativo con puntuali pronunce, a fronte delle quali il legislatore ordinario ha dovuto provvedere con espressa normativa.

            La questione oggetto del presente giudizio - concernente un sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza, può trovare dunque adeguata soluzione in conformità al principio di diritto enunciato, atteso che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121/1981, rientra nelle forze di Polizia anche il Corpo della Guardia di Finanza, il cui personale va pertanto ricompreso nel riconoscimento dei suddetti benefici.

            Consegue a ciò che, essendo sorto il diritto al trattamento economico equiparato all'atto dell'entrata in vigore della legge 121/1981, con efficacia nei confronti dei sottufficiali in servizio a quella data, detto trattamento faceva giuridicamente parte della base pensionabile da prendere in considerazione al momento del collocamento a riposo degli stessi.

Senonché, questo giudice non può ignorare che è subentrato il d.l. 5/1992, convertito in legge 216/1992, che ha fissato al 1 gennaio 1992 l'attribuzione del trattamento economico perequato secondo le corrispondenze indicate in apposita tabella, sicchè è da tale data che va fissata la decorrenza degli effetti della equiparazione del trattamento economico di che trattasi, con esclusione di qualunque attribuzione di competenze arretrate.

            Infine, va precisato che destinatari di questa norma non sono soltanto i sottufficiali in servizio alla data di entrata in vigore della medesima, maanche i sottufficiali che erano a quella data già in congedo, sempre che si siano trovati in servizio all'entrata in vigore della legge 121/1981.

            Come osservato anche dalla Sezione di appello, non si ignora che le SS.RR. con la recentissima sentenza n.11/2003/QM (depositata il 30 maggio 2003) hanno risolto in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.121/1981, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”.

MA va, del resto, preso atto che la Sezione Seconda Giurisdizionale di appello ha espresso il convincimento che le motivazioni addotte dal giudice delle questioni di massima non sono in grado di inficiare la pregressa, costante giurisprudenza della Sezione, le cui argomentazioni concernenti l'efficacia delle sentenze costituzionali non sembra, del resto, che esso giudice abbia preso in considerazione.

Le SS. RR. invocano essenzialmente gli att. 43 (per le pensioni civili) e 53 (per le pensioni militari) del t.u. 29 novembre 1973, n.1092, secondo cui la pensione va ragguagliata al trattamento economico maturato in servizio. Ma tale normativa non contrasta con l'orientamento giurisprudenziale della Sezione di appello, dovendosi considerare già entrato nella sfera giuridica del sottufficiale dell'Arma, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.181/1981, il diritto al trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato, per effetto della sentenza n.277/1991, ed avendo la legge n.216/1992, proprio nel presupposto della già avvenuta equiparazione tra le due categorie di Forze di polizia, solamente differito, per i non ricorrenti, l'esercizio di un diritto, già nato, alla data del 1° gennaio 1992.

La legge n. 216/1992, a parte gli aspetti di essa non attinenti al tema in discussione, per quanto concerne quest'ultimo, ha stabilito per i non ricorrenti il dies a quo del possibile esercizio del diritto riconosciuto con la sentenza n.277/1991, avendo a tal fine apprestato i necessari mezzi finanziari.

Se il diritto di cui si discute poteva considerasi venuto in essere fin dall'entrata in vigore della legge n.121/1981, come ritiene questo Giudice alla luce dei principi che regolano la efficacia delle sentenze di incostituzionalità, può ben dirsi che nel patrimonio dei sottufficiali, cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore di tale legge - come il ricorrente - era presente anche il diritto patrimoniale di cui si discute, con il solo limite, derivante dalla successiva legge n.216/1992, che esso non poteva essere esercitato prima del 1° gennaio 1992.

E affermare ciò equivale anche a dire che da tale data il diritto medesimo può essere assunto nella base stipendiale sulla quale ricalcolare la pensione, nel pieno rispetto dell'art. 53 del D.P.R. n.1092/1973, come ribadito, da ultimo, dalla stessa Sezione Seconda di Appello con sentenze 11 marzo 2004, nn. 80, 81 e 82.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso risulta giuridicamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dal D.L. n. 5/1992, convertito, con modificazioni,  nella legge n. 216/92, a decorrere dal 01/01/92.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia, spettano gli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e, per l'importo eccedente gli stessi, anche la rivalutazione monetaria, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002 del 18/10/2002.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso n. 054818/M presentato da @@@ @@@ e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dal D.L. n. 5/1992, convertito, con modificazioni,  nella legge n. 216/92.

Con interessi legali e, per l'importo eccedente gli stessi, anche la rivalutazione monetaria, sul credito derivante dalla presente pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002 del 18/10/2002.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.

IL GIUDICE

 

 

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