SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 52 2008 Pensioni 24-01-2008

                       REPUBBLICA ITALIANA        52/2008/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

                     SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

                                               SENTENZA

Sul giudizio  iscritto al n. 26715 del registro di Segreteria proposto dal sig. XYXYXY XYXYXY, rappresentato e difeso dall'avv. ......nei confronti di Comando Legione Carabinieri dell'Emilia-Romagna/Bologna  per l'annullamento e riforma  della sentenza n. 602/06/M  della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 11 gennaio 2008, il consigliere relatore, d.ssa Maria Fratocchi Quaglini                     

                                                   FATTO

L'attuale appellante, in congedo dal 1.11.1981, presentava in data 16.2.2005, domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, richiedendo l'applicazione della equiparazione retributiva alle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato prevista dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, siccome modificata dall' intervento della Corte Costituzionale n. 277 del 3 dicembre 1991.

A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'interessato proponeva ricorso alla Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna richiedendo:

--di riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal 20.6.1986, termine del quinquennio di prescrizione del diritto economico calcolto a ritroso dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 277/1991;

--in subordine di ritenere non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata.

Con sentenza n. 602/06/M la Sezione competente interpellata respingeva il ricorso nella considerazione che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale doveva considerarsi “errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri,…………….. ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1992, non spetta la riliquidazione del trattamento pensionistico qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi”.

Avverso la citata sentenza l'interessato ha proposto l'appello all'esame per i motivi appresso indicati.

La Corte costituzionale, a distanza di dieci anni dalla promulgazione della legge 121/1981, con sentenza n. 277 del  12.6.1991, ha dichiarato illegittimo l'art. 43 co. 17 della norma, e l'allegata sua tabella C, che non contemplava la qualifica di Ispettore e le corrispondenze in 1^ grado per l'Arma dei Carabinieri.

Per effetto dell'annullamento, espunta dall'ordinamento legislativo la suddetta tabella, il legislatore ha dovuto colmare la lacuna formatosi nella legge n. 121/1981, con la nuova formulazione di una tabella che comprendesse anche la qualifica dimenticata.

Vi ha quindi provveduto con il D.L. n. 5/1992, convertito con legge n. 216/1992, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti:

-dal 1.1.1992 per tutti i sottufficiali che non avevano proposto giudizi dinanzi alla magistratura;

-dalla data di pubblicazione delle sentenze, per coloro che avevano già avuto una statuizione favorevole dal giudice amministrativo.

La suddetta norma è stata, altresì, applicata dall'Amministrazione anche ai sottufficiali che, non promotori di alcun giudizio, erano in servizio al 20.6.1986, cioè nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della sentenza n. 277/1991, della Consulta.

Per coloro, come l'appellante, che erano in servizio all'entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma non più al 20.6.1986, l'Amministrazione, invece, non ha inteso provvedere alla equiparazione, costringendoli a ricorrere dinanzi alla Corte dei conti.

Rileva ancora l'appellante che il primo giudice ha sostanzialmente statuito che il sig. XYXYXY, ancorché posto in congedo anteriormente alla data di pubblicazione della legge n. 216/1992, nonché entro il termine in essa indicato del 1.1.1992, non avendo avuto alcuna statuizione favorevole degli organi giurisdizionali, né avendo dimostrato di aver usufruito di arretrati retributivi, non aveva diritto alla equiparazione richiesta poiché il beneficio, al dì del pensionamento, non era entrato a far parte della base stipendiale. Parte appellante insiste al riguardo nel considerare che la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 aveva dichiarato, come già detto, l'incostituzionalità dell'art. 43 co. 17 della legge n. 121/1981, della allegata tabella C della stessa legge, come risulta dall'art. 9 della legge n. 569/1982 nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includeva il ruolo degli Ispettori di Polizia  nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse  ai gradi dei sottufficiali dell'Arma.

Detta sentenza non sarebbe di tipo additivo, ma avrebbe  semplicemente cancellato dall'ordinamento un articolo di legge. E tale effetto non potrebbe essere contestato né essere oggetto di diversa interpretazione.

Pertanto, a parere dell'appellante, con la pubblicazione della sentenza n. 277/1991, che ha dichiarato incostituzionali norme relative alla legge n. 121/1981, i sottufficiali dell'Arma che si trovavano in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (1.4.1981), come il ricorrente, avrebbero acquisito un diritto soggettivo pieno, di natura patrimoniale, alla riliquidazione del loro trattamento economico, sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato.

E non potrebbe pregiudicare tale diritto il fatto che detto riconoscimento sia avvenuto a distanza di un decennio. Infatti, per effetto della sentenza cosiddetta “creativa” della Corte Costituzionale, l'art. 43 co 17 e la conseguente tabella C allegata alla legge n. 121/1981 sono stati ab initio sostituiti nella nuova formula indicata dalla Consulta.

La sopravvenuta legge n. 216/1982, su cui il giudice di primo grado ha basato la reiezione del ricorso, rappresenterebbe, pertanto, il successivo rimedio del legislatore per risolvere la “dimenticanza” contenuta nella tabella C allegata alla legge n. 121/1981, come già rilevato, fermo restando il diritto sopra precisato.

Sarebbe, pertanto, errata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Anche la data del 20 giugno 1986, definita dalla legge n. 216/1992 prendendo come spunto la pubblicazione della sentenza n. 277/1991 della Consulta, non andrebbe individuata come un termine di prescrizione del diritto degli interessati a conseguire i benefici economici stabiliti dalla legge stessa, ma sarebbe stata creata per regolare la corresponsione degli adeguamenti economici ad esso conseguenti.

A conforto della suddetta tesi ha ricordato la giurisprudenza favorevole delle Sezioni territoriali, oltre a recenti sentenze della I e della II Sezioni centrale.

Parte appellante ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso, affinché, in riforma della sentenza impugnata sia dichiarato il diritto del ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, all'equiparazione retributiva alle qualifiche corrispondenti del personale di Polizia di Stato, come disposta dalla legge stessa, con conseguente ricalcolo della base stipendiale ai fini della pensione e riliquidazione della pensione stessa a far data dal congedo (1.11.1981); in via gradata, dal quinquennio anteriore al 1.1.1992, oppure dal quinquennio anteriore alla domanda di riliquidazione o, infine, dal 1.1.1992, come fissato dalla legge n. 216/1992. Con riconoscimento anche del diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, da calcolare sugli arretati della pensione sino al soddisfo.

                                                            DIRITTO

Il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato è stato già esaminato da questa Sezione e dalla II Sezione e risolto affermativamente con una serie di sentenze, e quindi, con un orientamento ormai pacifico e costante da cui questo Collegio non ritiene di doversi discostare.

Si osserva, infatti, che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 ha determinato il conseguente espandersi  del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche degli ispettori di Polizia e quelle dei sottufficiali dei Carabinieri e della G.di Finanza.

Trattasi di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/1991 della Corte Costituzionale. L'insorgenza, peraltro, di questo diritto non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse fatto oggetto di previsione esplicita, essendo tale diritto giustificato dalla rilettura dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121/1981, alla luce della più volte citata sentenza della Consulta.

Peraltro, la legge n. 216/1992 non ha alcuna efficacia preclusiva dell'equiparazione del corrispondente personale della Polizia di Stato ai sottufficiali dell'Arma cessati nella vigenza della legge n. 121/1981, ma anteriormente all'1.1.1992 e che, prima di tale data, non abbiano fatto ricorso per ottenere l'auspicata equiparazione, discendendo il loro diritto all'equiparazione in parola direttamente dalla normativa dichiarata incostituzionale, quale si è venuta modellando con la sentenza n. 277/1991.

In realtà la ratio della legge n. 216/1992 va individuata nell'esigenza di reperire le risorse per dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle pronunce giurisdizionali già emesse e di fissare, in relazione agli equilibri di bilancio, la decorrenza per la generalità delle altre forze di Polizia della erogazione dei miglioramenti già riconosciuti al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; di conseguenza ai sottufficiali dell'Arma in congedo già prima del 20.6.1986 va riconosciuto il trattamento economico retributivo corrispondente agli appartenenti alla qualifica della Polizia di Stato quanto agli effetti economici dall'1.1.1992, mentre agli effetti giuridici, dall'entrata in vigore della legge n.121/1981.

Peraltro, anche la sentenza n. 11/2003/QM delle SS.RR., che ha risolto in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981,  ma cessati dal servizio anteriormente al 1.1.1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”, non può ritenersi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale citato in quanto, come già ribadito, il diritto del sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricorrente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981 a seguito della sentenza n. 277/1991, fa parte del patrimonio dello stesso sottufficiale considerato che la declaratoria di incostituzionalità coinvolge i rapporti giuridici non ancora esauriti come quello in esame, con il solo limite derivante, come innanzi ricordato, dalla legge n. 216/1992.

Pertanto, l'appello va accolto con il riconoscimento del diritto del sig. XYXYXY XYXYXY alla riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante con l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121/1981 e con decorrenza degli effetti economici dal 1.1.1992, nonché al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall' 1.1.1992, nei termini di cui alla sentenza delle SS. RR. n. 10/2002.

                                                   P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette     accoglie

1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 gennaio 2008

                 L'Estensore                                                                        Il Presidente

                                   

 

Depositata in Segreteria  24/01/2008

Il Dirigente della Segreteria

 

 

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