SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 223 2007 Pensioni 26-03-2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

la

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia Romagna

in composizione monocratica nella persona del Consigliere

dott. Franco Mencarelli                                        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13130/PC del registro di segreteria, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., nato l'8 gennaio ....., assistito e rappresentato dagli avvocati Marcello Ziveri e Luca Cicognani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Strada Maggiore n. 28,

avverso

il Ministero dell'interno - Dipartimento della PS per il mancato riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato.

Udito nella pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2007, con l'assistenza del Segretario sig.ra Laura Cannas, l'avvocato Marcello Ziveri per il ricorrente.

Non comparsa l'Amministrazione.

Visti gli atti della causa

FATTO

Il ricorrente è stato incorporato nella Polizia di Stato e nominato agente ausiliario con decorrenza 5 dicembre 1985. A seguito di visita medica collegiale n. 23 del 25 gennaio 1990 della CMO di Piacenza il ricorrente veniva dichiarato non idoneo in modo permanente ed assoluto all'espletamento dei servizi di polizia, ma idoneo ad altri ruoli della PS o all'impiego in altre Amministrazioni dello Stato in quanto affetto da “nevrosi fobico ossessiva in pregresso episodio psicotico”, non dipendente da cs. Giudizio di non idoneità in modo permanente ed assoluto e di non dipendenza da cs confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza di Firenze il 1 aprile 1990. Con D.M. del 26 giugno 1990 il ricorrente veniva successivamente collocato nella posizione di aspettativa, ex articolo 8 ultimo comma del D.P.R. n. 24 aprile 1982 n. 339, dal 18 gennaio 1990 fino alla definizione della procedura di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. L'11 gennaio 1993 il ...omissismsmvld.... riprendeva servizio in qualità di archivista presso la Questura di ...omissismsmvld..... Con verbale in data 19 giugno 1995, rilasciato dalla USL di ...omissismsmvld...., il ricorrente veniva giudicato inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Con nota ministeriale del 1 agosto 1995 il ...omissismsmvld.... veniva sollevato dal servizio con effetto immediato e con decisione del Consiglio di amministrazione del 22 novembre 1996 il ricorrente è stato infine dispensato dal servizio per inabilità psicofisica ai sensi degli articoli 129 e 130 del T.U. n. 3/57 con decorrenza 19 agosto 1995.

Il ...omissismsmvld.... riteneva la totale permanente inabilità, così come il provvedimento di dispensa, riconducibile - in via causale e concausale - a fatti di servizio. Presentava pertanto in data 25 gennaio 1997, per il tramite della Questura di ...omissismsmvld...., domanda di pensione privilegiata diretta.

Con nota del 15 maggio 1998 la Commissione medico ospedaliera dell'Ospedale militare di Bologna rendeva noto all'interessato d'aver respinto, inevasa, la pratica medico-legale in quanto “l'infermità allegata dall'interessato risulta dagli atti già giudicata non dipendente da causa di servizio”. Il ricorrente riteneva in forza dei pareri medico-legali del 25 giugno 1991 e del 17 settembre 1996 redatti dal professor Bruno Blasi, sulla scorta sia di una accurata anamnesi della vita lavorativa sia della documentazione sanitaria pure agli atti, di aver invece titolo alla pensione di privilegio. Infatti tanto l'insorgenza “della nevrosi ossessivo-compulsiva con marcati tratti fobici”, quanto il suo successivo notevole “aggravamento”, hanno trovato sicuramente nel servizio di agente di P.S. un valore concausale efficiente e determinante. D'altra parte il quadro patologico, di cui è portato ha assunto una sicura portata inabilitante, tale quindi da conferirgli titolo, ex articolo 64 DPR n. 1092 del 1973, a pensione privilegiata da ultimo ascrivibile, secondo il professor Blasi, alla Tab. A cat. 3 annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

Con ordinanza n. 173/05/C, considerato che sussistevano dubbi in ordine alla dipendenza da cs della patologia sofferta dal ricorrente nonché in ordine alla ascrivibilità a categoria, veniva disposta l'acquisizione del parere medico-legale dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute.

Il predetto parere è pervenuta nella segreteria della Sezione il 9 agosto 2006. In esso si afferma che la patologia di cui è affetto il soggetto, disturbo ossessivo-compulsivo, non può essere ritenuta dipendente da cs, neppure sotto il profilo della concausa valida. Si tratterebbe infatti di psicoinfermità che annovera nella sua etiologia principalmente fattori biologici (neurotrasmettitori, ecc.) e fattori genetici nonché fattori comportamentali, di solito instauratisi dall'infanzia, anche se non subito manifesti, così da essere facilmente colpiti da tale disturbo in modo conclamato prevalentemente individui (più di sesso maschile che femminile) intorno ai 20 anni, epoca dunque che più o meno coincide con quella del servizio militare, indipendentemente quindi da quest'ultimo che non può mai rappresentare la causa.

Per quanto concerne poi l'eventuali concausa di aggravamento, essa viene esclusa dall'UML il quale rileva che dalla documentazione in atti non emerge alcun parere di struttura pubblica di riconoscimento di dipendenza da causa o concausa di servizio dell'affezione in questione, ad esclusione naturalmente dei pareri di parte.

Conclusivamente l'UML, in assenza di elementi validi per confutare correttamente i pareri concordi nell'esclusione del riconoscimento di causa o concausa di servizio, ad esclusione naturalmente di quelli delle predette CTP (e visto il recente verbale dell'11 aprile 2006 della visita per delega, necessario per la diagnosi ma non già per il punto di vista medico-legale, cui è deputato solo l'UML), ha escluso il nesso in questione. Ribadendo al riguardo anche la totale assenza durante il servizio di abnormi disagi psicofisici comprovati e prolungati e tali da poter essere presi in considerazione per una eventuale ipotesi di ruolo concausale dello stesso e visto il tipo di infermità psichica della quale il soggetto, già essendone sofferente almeno dall'età adolescenziale, avrebbe visto pressoché la medesima evoluzione anche se non avesse svolto il servizio di cui si è trattato.

Con memoria pervenuta nella segreteria della Sezione il 9 febbraio 2007 la difesa del ricorrente contesta le conclusione dell'UML, ricordando in particolare il verbale della visita per delega effettuata dai sanitari dell'istituto di clinica psichiatrica dell'Università di ...omissismsmvld.... in data 11 aprile 2006. In tale verbale, pur ammettendosi la presenza di tratti di personalità di tipo ossessivo ed evitante prima dello svolgimento delle attività militari (comunque valutati dall'Amministrazione non tali da impedire lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio e l'assunzione nella PS), si evidenzia che la sintomatologia conclamata è esordita durante lo svolgimento dell'attività militare stessa, sollecitata da fattori stressanti che, seppure di magnitudo moderata, associati alla condizione personologica di base hanno svolto la funzione di fattori concausali per l'esordio e il realizzarsi della sintomatologia conclamata del ...omissismsmvld..... Patologia che non è un'obbligatoria inevitabile conseguenza di tratti anancastici in epoca premorbosa.

Nella memoria si ricordano gli eventi stressanti vissuti dal ...omissismsmvld.... durante il servizio, tra cui anche il procedimento penale (poi archiviato) per supposte rivelazioni di segreto d'ufficio in cui fu coinvolto il ...omissismsmvld.... nel 1994, nonché gli stress fisici connessi anche all'attività di guardia. Patologia nel complesso ascrivibile alla III categoria, Tab. A. Si accludono altresì in tal senso i rilievi critici del prof. Carlo Marchesi nonché il parere medico-legale del dott. Andrea Belletti in data 29 gennaio 2007.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

E' infatti ferma la giurisprudenza della Corte dei conti nell'evidenziare ai fini del riconoscimento della causa di servizio il ruolo svolto dai fattori che si pongono come concausa scatenante delle patologie. Nel caso di specie, data anche l'imponenza della gravità dell'infermità del ...omissismsmvld.... e la tipologia della medesima, non è possibile condividere l'assunto dell'UML il quale ha escluso la totale assenza durante il servizio del ...omissismsmvld.... di abnormi disagi psicofisici comprovati e prolungati tanto da poter essere presi in considerazione per una eventuale ipotesi di ruolo concausale dello stesso. Al riguardo va infatti ricordato che indubbiamente la giurisprudenza ha affermato che l'insorgenza delle infermità psichiche non può certo riconoscersi nelle normali e generiche condizioni del servizio, bensì in fatti specifici idonei a produrre traumi psichici ovvero in un gravoso e prolungato servizio. Ciò peraltro non sta a significare che debba essere trascurata la valutazione dei disagi che il servizio svolto comunque veniva a determinare su un soggetto quale il ...omissismsmvld.... disagi in relazione ai quali hanno richiamato l'attenzione anche i sanitari della Clinica Psichiatrica dell'Università di ...omissismsmvld.... nel verbale dell'11 aprile 2006 della visita per delega, rilevando (sia pure solo in riferimento al servizio di polizia) che i fattori stressanti, anche se di magnitudo moderata, associati alla condizione personale di base hanno assunto la funzione di fattori concausali per l'esordio e il conclamarsi della sintomatologia conclamata del disturbo ossessivo compulsivo. Su un soggetto cioè per il quale, poste le sue tendenze ad ideazione del tipo ossessivo, di cui l'UML ha confermato la presenza fin dall'adolescenza, le varie situazioni di disagio e anche di pericolo, come il maneggio delle armi, inevitabilmente emergenti in un servizio come quello prestato, non possono essere certamente trascurate, almeno per quanto concerne l'incorporazione nella Polizia di Stato e lo svolgimento delle funzioni di agente ausiliario. Situazioni in relazione alle quali non può non evidenziarsi un profilo di responsabilità nell'Amministrazione la quale non ha tempestivamente individuato la patologia psichica del ricorrente. Situazioni di disagio soprattutto accresciutesi quando, passato al servizio civile, il ...omissismsmvld.... si è trovato esposto nel 1994 ad una grave vicenda connessa all'imputazione in un procedimento penale per supposte violazioni di segreto d'ufficio. Vicenda - attinente sicuramente a fatti di servizio e durata circa 18 mesi - che ebbe un risvolto anche sui giornali e che, al di là della successiva conclusione con l'archiviazione, non poteva non incidere sul ...omissismsmvld.... sotto il profilo della depressione dell'umore e dello svolgimento di ideazioni di tipo ossessivo connesse anche al pensiero di una possibile detenzione. Fatti questi chiaramente emergenti dagli atti di parte, in modo particolare dal parere medico-legale del dott. Andrea Belletti in data 29 gennaio 2007. E d'altronde attestati dai certificati medici prodotti all'epoca dal ...omissismsmvld...., il quale non si trovò nelle condizioni, per tutto i predetto periodo di svolgere l'attività di servizio, dal quale fu successivamente dispensato.

Data l'entità della patologia sofferta si ritiene di accedere all'ascrizione della medesima alla III categoria, Tab. A, stante l'analogia a quanto previsto al punto 10 (epilessia con manifestazioni frequenti).

Sussistono equi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2007.

Il Giudice

   f.to Franco Mencarelli

Depositato in segreteria il 26 marzo 2007

 

Il Direttore di Segreteria

f.to Valeria Sama

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 223 2007 Pensioni 26-03-2007