ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 3071 2008 Pensioni 14-11-2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. .... ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N°3071/2008

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 49141 del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

c. n., nato il omissis, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata in data 23.9.2008, dagli ...

nei confronti

del MINISTERO DELL’INTERNO.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 25 settembre 2008, l’Avv. Ferdinando Gattuccio, in rappresentanza del ricorrente; non comparso il rappresentante dell’Amministrazione convenuta.

FATTO

Con istanza del 15.2.1995, C. N., l’ex Assistente Capo della Polizia di Stato, in congedo dal 19.12.1994, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per asserito aggravamento dell’infermità ( «Gastroduodenite ipertrofica in ben nutrito») riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO dell’OM di Messina con PV 4060 del 9.11.1991.

La CMO dell’OM di Messina con PV n. 5218 del 9.10.1996 reputava l’infermità aggravata ed ascrivibile alla 8^ Ctg. Tab.A a vita dal congedo.

Con decreto del 14.1.1998 n. 5230 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza rigettava l’istanza.

Il diniego del trattamento pensionistico privilegiato veniva assunto sulla base delle considerazione che l’infermità non rendeva l’interessato permanentemente inidoneo dal servizio ai sensi dell'art. 64 del TU 1092/1973.

Avverso tale provvedimento il C. proponeva ricorso lamentando l’errata applicazione del citato art. 64. Chiedeva conseguentemente la declaratoria del diritto alla concessione della pensione privilegiata con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle competenze maturate oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

In data 1.8.2005 il ricorrente si costituiva con nuovo difensore.

All’udienza del 25.9.2008, assente il rappresentante dell’Amministrazione convenuta, l’Avv. Ferdinando Gattuccio, in rappresentanza del ricorrente, insisteva per l’accoglimento del ricorso.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.  

Diritto

 Il giudizio verte sulla spettanza del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ad un ex appartenente al corpo della Polizia di Stato in relazione ad una infermità che, sebbene riconosciuta dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla Tab A, non rendeva l’interessato inabile al servizio.

Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 64 del TU 1092/1973 (approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ha diritto a conseguire la pensione diretta di privilegio il dipendente che, per infermità determinate unicamente da causa ovvero da concausa necessaria e preponderante di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale che lo abbiano reso inabile al servizio.

Nella fattispecie non è contestata la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in servizio dal C., ex Assistente Capo della Polizia di Stato. Pertanto, per la soluzione della vertenza occorre esclusivamente accertare l’eventuale indispensabilità del requisito della inabilità al servizio dell'interessato ai fini della concessione della pensione privilegiata, con riferimento all'epoca del congedo, come conseguenza dell’infermità allo stesso riscontrata dalla CMO.

Il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla istanza di pensione di privilegio si basa, appunto, sulla asserita mancanza della condizione di inidoneità fisica.

Tanto premesso si rileva che l'art. 65 del T.U. 1092 del 1973 al terzo comma stabilisce che per i funzionari di pubblica sicurezza (tra cui rientra il ricorrente come ex Assistente Capo della Polizia di Stato) il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari se più favorevoli, vale a dire secondo la disciplina dell'art. 67 e seguenti dello stesso DPR.

L'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387 del 1987 convertito in legge 472 del 1987, ha disposto che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale della Polizia ad ordinamento militare.

Può affermarsi, quindi, che la disposizione di favore abbia ormai validità a regime con la conseguenza che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare, ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l'art. 67 e non l'art. 64 del TU 1092/1973 potendo il diritto alla pensione privilegiata essere riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito dell'inabilità al servizio.

L'art. 64 del DPR 1092 del 1973, norma di portata generale, richiedente il requisito dell'inabilità al servizio, è, quindi, da reputare derogata dalla speciale previsione contenuta nel successivo art. 67 secondo cui «al militare, le cui infermità o lesioni dipendenti siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione».

Per effetto di tale ultima previsione, dunque, il requisito dell'inabilità al servizio non rileva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata da parte del ricorrente in qualità di (ex) appartenente al corpo della Polizia di Stato.

Deve essere, pertanto, riconosciuto, con decorrenza dal 19.12.1994, il diritto del medesimo alla concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8^ ctg per l’infermità dipendente da causa di servizio.

All’accoglimento deve seguire la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle competenze pensionistiche maturate per il titolo suindicato con decorrenza dalla insorgenza del diritto, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, con la decorrenza suindicata e fino al soddisfo, computati con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all'importo delle somme da corrispondere con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

In considerazione della complessità della questione trattata, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce, con decorrenza dal 19.12.1994, il diritto del ricorrente alla concessione di pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8^ ctg per l’infermità dipendente da causa di servizio.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle competenze pensionistiche maturate per il titolo suindicato con decorrenza dalla insorgenza del diritto  maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, con la decorrenza suindicata e fino al soddisfo, computati con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp.att.c.p.c..

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008.

IL GIUDICE

F.to (.

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 Novembre 2008.

                                                    Il Collaboratore di Cancelleria

                                                     ..