REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana – composta dai magistrati:

....

    ha pronunciato la seguente

                                SENTENZA n. 292/A/2008

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n.2645/A/C del registro di segreteria e promosso dal sig. @@@@@@@@, col patrocinio dell’avv. @@@@@@@@ @@@@@@@@, avverso la sentenza n.412/2007 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (in conformazione monocratica).

         Visti gli atti e i documenti di causa;

            uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2008, il relatore, consigliere ....e l’avv. @@@@@@@@; non rappresentato il Ministero dell’interno (peraltro costituito in giudizio).

F  A  T  T  O

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U. delle pensioni ha rigettato il ricorso presentato dal sig. @@@@@@@@, sovrintendente della Polizia di Stato in congedo dal 1° luglio 1997, concernente la mancata attribuzione della maggiorazione del 18%, sul trattamento di quiescenza, dell’assegno funzionale previsto dall’art.6 del decreto-legge n.387/1987, convertito nella legge n.472/1987. Il rigetto si fonda, da una parte, sulla circostanza che, dopo un vivace dibattito giurisprudenziale, le conclusioni si sono orientate in senso negativo sulla spettanza del diritto (e “solo in epoca abbastanza recente la Sezione di appello per la Regione siciliana si è orientata, invece, nel senso dell’accoglimento delle domande dei ricorrenti”), e, dall’altra, principalmente, sulla sentenza n.9/2006/QM delle Sezioni Riunite, che si sono pronunciate in senso negativo (e le cui argomentazioni il G.U. condivide pienamente: natura accessoria e non stipendiale dell’assegno funzionale; valenza della locuzione “si aggiunge” utilizzata dalla legge rispetto all’assegno de quo, che avrebbe un senso logico solamente per evidenziare la autonomia di tale assegno rispetto a quelli rientranti fisiologicamente nella base pensionabile). A questo punto, il G.U. – partendo dall’art.374, commi 2 e 3, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo n.40/2006 – pone la questione pregiudiziale della vincolatività delle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti su questioni di massima, con l’unica possibilità per il giudice (di primo grado o di appello) che non condivida le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni medesime di rimettere nuovamente la questione a tale Organo di nomofilachia.

         Con atto di appello, depositato in segreteria il 18 aprile 2008, l’avv. @@@@@@@@ @@@@@@@@, agendo nell’interesse del si@@@@@@@@ – dopo avere rilevato che nessuna vincolatività deriva dalle sentenze delle Sezioni Riunite in sede di risoluzione delle questioni di massima, tanto è vero che numerosi giudici sono andati di opposto orientamento anche dopo la sentenza n.9/2006/QM –, si sofferma sulla natura giuridica dell’assegno funzionale (che avrebbe natura stipendiale e non accessoria) e su una diversa (e opposta) interpretazione della locuzione “si aggiunge”, che, volendo sostanzialmente incrementare la R.I.A. dell’assegno stesso, quest’ultimo non può che non assumerne la medesima natura (appunto, stipendiale). Proseguendo, il difensore richiama quella giurisprudenza che individua negli artt. 15 e 16 della legge n.177/1976, tre diverse norme, concludendo nel senso che, avendo l’Amministrazione autonomamente inserito nella base pensionabile l’assegno funzionale, l’aumento del 18% diventa una soluzione necessaria, per cui la sentenza di primo grado deve essere riformata.

            Il Ministro dell’interno, nel trasmettere il fascicolo amministrativo concernente il sig. @@@@@@@@ (depositato in segreteria il 31 luglio 2008), ha presentato anche un memoria difensiva, con la quale si chiede la conferma della sentenza di primo grado, richiamando l’orientamento (negativo) della Sezione Centrale di controllo, della Seconda Sezione giurisdizionale di appello e, da ultimo, della sentenza n.9/2006/QM delle Sezioni Riunite.

         All’udienza di discussione, l’avv. @@@@@@@@ chiede la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle argomentazioni svolte nell’atto di appello.

D I R I T T O

         L’art.16 della legge 29 aprile 1976, n.177, dopo avere disposto (al comma 1) la sostituzione dell’art.53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, nel senso che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare…., la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento”, aggiunge, al comma 2, che, “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se sono pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Orbene, come questa Sezione ha ripetutamente affermato, il predetto art.16 contiene tre diverse norme. La prima, ribadisce sostanzialmente il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all’ultimo stipendio o all’ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati; la seconda, prevede una maggiorazione automatica del 18 per cento dell’intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente (in definitiva, ai sensi di tali norme, la base pensionabile – da assoggettare, nel suo complesso, all’au- mento del 18% – è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dal citato art.16 ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa previsione legislativa); la terza norma – del tutto innovativa – è stata posta dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive, che consentissero l’inserimento nella base pensionabile di assegni o indennità diversi da quelli esplicitamente indicati nell’art.16. Quest’ultima norma – che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità – ha il solo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile. Pertanto, poiché, nella specie, l’Amministrazione ha spontaneamente incluso nella base pensionabile l’assegno funzionale de quo (decreto n.9915292 dell’11 ottobre 1999 della Prefettura di Palermo allegato alla nota 20 febbraio 2001, prot. n.102393/3° sett., della medesima Prefettura, facente parte del fascicolo processuale di primo grado; infatti la copia di tale decreto inserito nel fascicolo amministrativo depositato in segreteria il 31 luglio 2008 manca di due pagine), anche a questo deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%, per cui appare illogica e contraddittoria la pretesa del Ministero dell’interno di inserire l’assegno stesso nella base pensionabile e poi escluderlo dall’aumento stesso. Infatti, di fronte alla domanda del pensionato diretta sostanzialmente ad ottenere il computo della maggiorazione del 18% sull’intera base pensionabile, il giudice – tenendo conto dei vincoli derivanti dall’oggetto della domanda e dal rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – non ha altra via che quella di riconoscere al ricorrente tale aumento non potendo certamente negare un diritto già spontaneamente riconosciuto dall’Amministrazione (nel senso e nei limiti già evidenziati).

D’altra parte, tale orientamento sostanzialmente coincide – in linea di principio – con quello espresso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.9/QM/2006, secondo cui l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n.468 (o l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato dall’art.6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n.472) non possono usufruire della maggiorazione del 18% in quanto, ancorché pensionabili, “non sono inclusi nella base pensionabile”.

In ogni caso, la Sezione deve ribadire il proprio costante orientamento in ordine alla inapplicabilità nella specie dell’art.374, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dalla sentenza appellata, a mente del quale, “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” (aggiunto con l’art.8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.40), considerato, nel caso delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, non solo perché la rimessione può avvenire – ai sensi dell’art.1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n.19 – anche ad opera delle sezioni di primo grado e del procuratore generale, ma anche per il fatto che alle Sezioni Riunite non spetta la funzione di “definire” il caso concreto deferito.

 In base a tutte le considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con accoglimento dell’ap- pello indicato in epigrafe, cond@@@@@@@@ndo conseguentemente il Ministero dell’interno a versare al ricorrente le differenze pensionistiche a decorrere dalla data di collocamento in pensione (1° luglio 1997), non venendo in evidenza qualsiasi prescrizione di ratei (infatti, il ricorso introduttivo risulta depositato in segreteria il 12 ottobre 2000), maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria in base al criterio – che esclude il cumulo – previsto dall’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412, autenticamente interpretato con l’art.45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (nel senso, cioè, che, nei singoli periodi, spettano gli uni o, alternativamente, l’altra, a seconda della misura risultante più elevata).

Stante la problematicità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso presentato dall’avv. @@@@@@@@ @@@@@@@@.

         Sulle differenze pensionistiche il Ministero dell’interno dovrà corrispondere all’appellante interessi legali o rivalutazione monetaria in base ai criteri indicati in motivazione.

         Spese compensate.

         Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 settembre 2008.

       L’ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

      f.to (...)                    f.to   (..)

 

         Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13/10/2008

                                                             Il Direttore della Segreteria

                                                         f.to   (dott. ......)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 292 2008 Pensioni 13-10-2008