Regioni a statuto speciale: rivalutazione istat su pensione si applica al 100%
(Corte dei Conti, sez. appello Sicilia, sentenza 7.12.2005 n° 284)

”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da

Dott. Antonino Sancetta                                              Presidente

Dott. Salvatore Cilia                                                   Consigliere

Dott. Giuseppe Cozzo                                                 Consigliere

Dott. Luciana Savagnone                                             Consigliere

Dott. Mariano Grillo                                                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.284/A/2005

Sul ricorso in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 1733 del registro di segreteria, presentato dal signor D.L.F., elettivamente domiciliato in Palermo via P.pe di Granatelli n. 28, presso lo studio del suo procuratore avvocato P.L., per la riforma della sentenza n. XX/2004 del 26.10.2004 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, e nei confronti della Regione Siciliana, rappresentata dall' Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliata in Palermo via A.De Gasperi n. 81.

Uditi all'udienza del 7 dicembre 2005 il relatore, consigliere Mariano Grillo, l'avvocato P.L. per l'appellante.

Visti tutti gli atti della causa.

FATTO

Con la sentenza XX del 2004 il Giudice unico delle pensioni, ritenuto applicabile l'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in forza del comma 57 dello stesso art. 59, ha respinto il ricorso presentato - insieme ad altri - dal signor D.L.F., tendente ad ottenere sulla pensione in godimento l'aumento derivante dalla perequazione automatica al costo della vita secondo quanto previsto dall'art. 36, commi 2 e 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con decorrenza 1 gennaio 1998 e non in base alla norma statale suddetta, applicata dall' Amministrazione regionale.

L'appellante, contestando l'affermazione secondo la quale la norma statale debba applicarsi alle Regioni a statuto speciale in forza della previsione contenuta nel comma 57 dello stesso art. 59 della legge 449/1997, deduce la violazione dell'art. 14 lett. Q dello Statuto siciliano e dei principi dettati dalla Corte costituzionale, in base ai quali nella disposizione statale,  applicata dall'amministrazione regionale e dal primo Giudice, non si rinvengono le peculiarità proprie di “norma fondamentale di riforma economico sociale”. Ha quindi evidenziato che la Regione ha già regolato con propria legge la materia oggetto del contendere, rendendo inapplicabile la legge statale, non essendoci stato un apposito intervento legislativo regionale di recepimento. In conclusione chiede la riforma della sentenza appellata con riconoscimento del diritto del signor D.L.F. ad avere rideterminato il trattamento pensionistico a decorrere dall' 1 gennaio 1997 in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della l.r. n. 6/97, con la perequazione automatica dell'intero indice ISTAT, senza alcuna decurtazione in percentuale, e con condanna dell'amministrazione a corrispondere il dovuto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

L' Avvocatura dello Stato per l' Amministrazione resiste all'appello sostenendo al contrario che la norma statale in questione, in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale trova immediata applicazione in forza dell'art. 14 dello Statuto, non avendo la Regione siciliana successivamente fatto uso della propria potestà legislativa, eppertanto è la legge statale che nella specie resta applicabile, concludendo per il rigetto dell'appello.

Con memoria conclusionale il signor D.L.F. ha sostanzialmente confermato i motivi e le domande introdotte con l'appello, sulle quali ha insistito in dibattimento.

DIRITTO

Con l'appello l'interessato contesta la mancata attribuzione della perequazione nella misura del 100% degli aumenti ISTAT, in conformità a quanto dispone l'art. 36 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, non ravvisandosi nella legge statale, invece applicata, le caratteristiche proprie di “norma fondamentale di riforma economico sociale”.

L'Avvocatura dello Stato per l' Amministrazione regionale sostiene che nel presente giudizio si ha la contrapposizione  tra una norma regionale, la n. 6 del 1997, e una norma nazionale, la n. 449 del 1997, entrambi che regolano l'erogazione di benefici in ordine all'adeguamento delle pensioni al costo della vita, ma la prima trova un preciso limite di applicazione nella seconda che è legge fondamentale di riforma economico sociale di rilevanza nazionale e, perciò, prevalente sulla legge regionale, dovendo la legislazione regionale esplicarsi senza pregiudizio delle grandi riforme ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Siciliano.

La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sul caso specifico (v. tra le più recenti sentenza n. 202/A/2005 del 26.10.2005) ed ha espresso l'orientamento, che il Collegio condivide e dal quale non  ha motivo di discostarsi, “che, alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale, può attribuirsi la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico sociale, non ad ogni legge genericamente nuova, ma soltanto a leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, ovvero a quelle innovazioni che corrispondono a scelte di incisiva innovvatività in settori qualificanti la vita sociale”. La Corte Costituzionale ha, infatti, precisato che le disposizioni di legge assumono carattere vincolante  per le regioni, anche a statuto speciale, solamente in quanto siano concretamente riconducibili alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico sociale, alla stregua di criteri che abbiano riguardo: a) alla profonda innovatività del contenuto normativo, tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalità perseguite dal legislatore; b) all'incidenza su settori di essenziale importanze per la vita dell'intera comunità; c)alla caratterizzazione come norme-principio o disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario ( v. Corte Cost. 27.7.1995, n. 406). Aggiungasi che lo stesso Giudice delle leggi ha peraltro precisato che l'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non è determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente principi fondamentali della materia o norme fondamentali di riforma economico-sociale (v. Corte Cost. 27.1.1995 n. 29). Pertanto, al di là delle autoqualificazioni le disposizioni della legge statale assumono carattere vincolante anche per le regioni a statuto speciale in quanto abbiano riguardo alle suddette proprietà, con riferimento alla fattispecie in concreto disciplinata. Tali proprietà peculiari non si rinvengono nell'art. 59, comma 13 della legge finanziaria n. 449 del 1997, che riguarda un aspetto  del trattamento pensionistico statale, caratterizzato da una disciplina giuridica profondamente diversa da quello dell'analogo trattamento spettante ai dipendenti dell' amministrazione regionale, la cui regolamentazione, per statuto, è ricompressa nelle materia di competenza esclusiva della Regione Siciliana. Con ciò non assume alcuna rilevanza il fatto che la medesima norma statale successivamente preveda che “..le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale…”, secondo la lettura parziale fattane dall' Avvocatura Erariale, stante che la stessa norma fa salvo (comma 57) “quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione”. Sulla questione la Regione siciliana aveva già legiferato nell'ambito della sua esclusiva competenza.

In definitiva l'appello deve esser accolto e riconosciuto al signor D.L.F. il diritto alla perequazione del suo trattamento pensionistico secondo quanto dispone l'art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La  Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto annulla la sentenza impugnata e riconosce il diritto del signor D.L.F. alla perequazione del trattamento pensionistico secondo il disposto dell'art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6.

Condanna l' Amministrazione regionale al pagamento delle maggiori somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di decorrenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 7 dicembre 2005.

                   L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

                 (Mariano Grillo)          r               (Antonino Sancetta)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo,22/12/2005

                                                        Il Direttore della Segreteria

                                                           Dott. Nicola Daidone