REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO 96/2008

composta dai signori magistrati :

Dott.

Presidente

Dott.

Consigliere rel.

Dott.

Consigliere

Dott.

Consigliere

Dott.

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n.26443 del registro di segreteria proposto da Ministero della Difesa patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato    avverso la sentenza n.85\2005  del 21\4\2005 pubblicata l'11\7\2005  pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Molise  ;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita, alla pubblica udienza del giorno 29\2\2008 , con l'assistenza del Segretario signora  la relazione del  Consigliere dott. assenti le parti

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale regionale per il Molise ha accolto il ricorso di @@@ @@@ .già Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri in quiescenza dal 4 luglio  1982 e ,per l'effetto,gli ha riconosciuto il diritto ad ottenere la rideteminazione e la conseguente riliquidazione della pensione in godimento previa equiparazione  del  trattamento economico corrispondente a quello dei pari grado della Polizia di Stato ai sensi del disposto normativo di cui alla legge 121 del 1981 ed alla legge n 216 del 1992 e con l'applicazione per gli arretrati della prescrizione quinquennale oltre gli accessori di legge.

Il Comando generale dell'Arma aveva respinto la richiesta rivolta ad ottenere l'equiparazione nella considerazione che l'istante era cessato dal servizio prima del 20 giugno 1986 e che non era destinatario di una pronuncia giudiziale favorevole per ottenere  l'invocato beneficio.

Ha rilevato il giudice( condividendo l'orientamento di alcune Sezioni giurisdizionali ) che l'intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale( pronuncia  n 277 del 1991) nella normativa di cui all'art. 43 della legge n 121 del 1981 ha determinato il “ riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneità delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia di Stato e quelle dei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza e conseguentemente,ha fatto sì che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n 121 ( riguardante il nuovo ordinamento della polizia di Stato) abbiano  acquisito il diritto soggettivo al trattamento economico corrispondente  a quello dei pari grado della polizia di Stato.Da qui l'accoglimento del ricorso.

Avverso la pronuncia ha presentato appello il Ministero della Difesa assistito dall'Avvocatura generale dello Stato  che nel richiamarsi alla normativa in materia ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla questione  , ha ricordato ,in particolare , che”il giudice delle pensioni intervenuto più volte in materia ha tra l'altro :a) riaffermato  il diritto dei soli ricorrenti alla percezione degli emolumenti arretrati  con i connessi riflessi di natura pensionistica dalla data indicata nelle relative sentenze ; b)  e per i non ricorrenti il diritto alla percezione degli emolumenti arretrati limitatamente al quinquennio precedente la data del 20 giugno 1991 ( 20 giugno 1986) quale  giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale n 277 \1991 .

 Chiarito che coloro che sono stati collocati a riposo in date precedenti al 20 giugno 1986 ( come il signor @@@)  non hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, ha concluso con la richiesta di riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta in primo grado.

All'odierna udienza assenti le parti, la causa è  stata rimessa in decisione.

            Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il giudice di prime cure ha fatto riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n 277 del 1991 con cui ha inteso garantire una più estesa ed affettiva realizzazione del principio di cui all'art.43  della legge n 121 del 1981 ,di equiparazione del trattamento economico di tutte le forze di polizia sulla base di un criterio di corrispondenza o equivalenza delle funzioni attribuite alle rispettive qualifiche .In particolare,gli organi costituzionali  evidenziarono che la tabella di equiparazione  allegata alla citata legge,escludendo la qualifica degli “ ispettore” della polizia di stato ,aveva determinato un irragionevole livellamento di tutti i gradi dei sottufficiali dei carabinieri “soltanto al ruolo dei sovrintendenti”.

La dichiarazione di incostituzionalità nel senso suindicato non risolveva ( né lo poteva) il problema relativo al modo in cui il riaffermato  principio di equiparazione ,sulla base della omogeneità e\o equivalenza di funzioni potesse e dovesse essere concretamente realizzato sia nei confronti di coloro che erano stati parti nei giudizi nei quali era stata posta la questione di illegittimità costituzionale ,sia nei confronti di  ogni altro interessato.

A tale scopo ,con decreto legge n 5 del 7 gennaio 1992 convertito in legge 6 marzo 1992 n 216 ,fu anzitutto disposta la copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti da pronunce del giudice amministrativo con le quali si era stabilita l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma e del Corpo della Guardia di finanza agli  ispettori  della polizia di Stato . Con lo stesso provvedimento (art. 2) venne altresì determinato che a favore di tutti i sottufficiali appartenenti all'Arma ed al Corpo anzidetti,fosse corrisposto il trattamento economico per i livelli retributivi indicati nelle pronunce ,ma a decorrere dal 1 gennaio 1992.

In buona sostanza il legislatore del 1992  ha fissato al 1 gennaio 1992 ,in via generale ed a regime ( benché provvisorio) in favore delle categorie di che trattasi e non ricorrenti  un preciso momento di decorrenza del nuovo trattamento economico ; mentre nei confronti dei destinatari delle pronunce favorevoli  ed in attuazione del giudicato  non potendo fissare decorrenze diverse  ha provveduto solo alla copertura degli oneri di spesa da esse derivanti.        

Quanto alla posizione di coloro che pur destinatari della legge n 121 del 1981 erano stati collocati in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 1992 il legislatore  nulla ha previsto , nè con la legge del 1992  sono espresse finalità perequative   di trattamenti di pensione con effetto retroattivo.

Del resto ,la stessa Corte costituzionale ha precisato in altre occasioni ( cfr pronunce n 455 del  15\23 dicembre 1993,n 241 del 27 giugno 9 luglio 2006 n 465 del 10\30 dicembre 1997) ,sempre sulla materia, che dalla statuizione di cui alla precedente sentenza n 277 del 1991  non era possibile trarre il principio che il legislatore aveva voluto una piena equiparazione fra carabinieri,polizia e guardia di finanza , precisando anche  che la   fissazione della decorrenza della perequazione al  1 gennaio  1992  non poteva essere considerata” scelta arbitraria ed irragionevole”.       

 Non va sottaciuto  che sul punto è stata emessa la pronuncia delle SSRR n 11\QM\2003 proprio  per dirimere il contrasto sorto   fra le varie sezioni centrali e regionali  alcune favorevoli altre contrarie ai sottufficiali collocati a riposo ante 1992.

Le SSRR ,dopo ampia disamina del percorso normativo e giurisdizionale sulla materia,ha richiamato la pronuncia della sezione del controllo Stato ( deliberazione  n 35 del 24\3\1998) secondo cui la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione derivante dall'equiparazione economica tra appartenenti all'arma dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, dopo la legge n 216 del 1992  spetta a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti,giacchè a norma degli art. 43 ( per le pensioni civili ) e 53 ( per le pensioni militari)  del DPR n 1092 del 1973 ,ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o paga spettante ,ancorché non materialmente percepiti al momento della cessazione del servizio.    

Ciò posto, i giudici delle SSRR    hanno conclusivamente  affermato   che” ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ,in servizio alla data di entrata in vigore della legge n 121 del 1981 ,ma cessati anteriormente al 1 gennaio 1992,non  spetta la riliquidazione del trattamento di pensione ,qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi “.

A siffatta conclusione il Collegio ritiene di uniformarsi  ritenendolo  condivisibile: soltanto la data del 1 gennaio 1992  segna ,infatti, il momento di insorgenza del diritto ad una possibile integrazione stipendiale in conformità  all'apposita tabella  ,a titolo di equiparazione al personale della polizia di Strato . e ciò soltanto in favore di coloro che alla data medesima si siano trovati in servizio e senza alcuna possibilità di effetto retroattivo ,fatti salvi, i diritti riconosciuti in forza alle pronunce passate in giudicato.

Il  signor  @@@ - cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1992- non  ha mai percepito a titolo di stipendio il trattamento economico di equiparazione ,né ha mai acquisito il diritto  a percepirlo sotto forma di giudicato .

Ciò  posto ,considerato  che ai sensi dell'art. 53 del DPR 1092 del 1973 per la determinazione  della pensione si fa riferimento all'ultimo  stipendio o paga , la pensione di cui è causa non può essere riliquidata nel senso statuito dal giudice di prime cure.

L'appello va pertanto accolto e la sentenza va riformata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.              

                                                       P.Q.M

La Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal Ministero della Difesa e per l'effetto non riconosce al signor @@@ @@@ il diritto ad ottenere la rideterminazione e la conseguente riliquidazione della pensione in godimento previa equiparazione al trattamento economico corrispondente a quello dei pari grado della polizia di Stato.

Spese compensate. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 febbraio 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.

 F.to Dott

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 26 marzo 2008

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to