REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del Cons.L.V.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(n° 560/2005/pc)

nel giudizio iscritto al n. 52992/PC del registro di segreteria, su ricorso proposto da C. F.

avverso

I.N.P.D.A.P. sede di Arezzo

per

l'annullamento della determinazione negativa di  pensionistico privilegiato - determinazione dirigenziale INPDAP n. 105 del 30 maggio 2003  - e la declaratoria del relativo diritto a trattamento pensionistico

tenutasi la pubblica udienza il giorno 6 luglio 2005;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Valutato e ritenuto  in

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è stato in servizio al Corpo Forestale della Regione Toscana dal 1.8.1949, con mansioni di guardia giurata presso il Comando Stazione Forestale di V.

Come rammenta l'interessato e si evince dal rapporto informativo dell'allora Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, (nota del 26.8.1972), ha svolto la sua attività in località disagiata, ad un'altitudine superiore ai 1000 metri ed è stato sottoposto a continui disagi fisici e ad intemperie stagionali. Il 23.3.1972 fu ricoverato all'ospedale di Arezzo ove fu riconosciuto affetto da "lieve diabete mellito, discreta insufficienza epatica e cardiomegalia; artrosi cervicale con discopatie C5-C6 e C6-C7 e periartrite spalla destra".

Nella convinzione della correlazione di causalità fra le predette infermità ed il servizio di istituto a causa di disagi sofferti nell'espletamento delle sue mansioni, con domanda del 19.8.1972 chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Favorevoli in tal senso si sono mostrati il Consiglio di Amministrazione (31.1.1975) e la CMO dell'O.M. di Firenze (mod. A n. 393 del 12.9.1972) esprimendo parere positivo circa il  riconoscimento da causa di servizio. E' fascicolato agli atti anche il decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 26.7.1982 con il quale sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità “lieve diabete mellito, discreta insufficienza epatica e cardiomegalia; artrosi cervicale con discopatie C5-C6 e C6-C7 e periartrite spalla destra".

Il C., cessato dal servizio il 21.7.1982, il 24.8.1984 presentò domanda per ottenere il trattamento privilegiato diretto. Sottoposto ad accertamenti sanitari dalla CMO del CMML di Firenze, dal P.V. mpd. B n. 101 del 6.2.93 si evince la seguente diagnosi: diabete mellito, disepatismo, cardomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e segni iniziali di impegno ventricolare sn; cervico-artrosi con discopatie C5-C6-C7 e periartrite scapolo-omerale destra. Ai fini di p.p.o. è ascrivibile alla 2A Cat. della Tab. A, a vita.

Il Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate dell'INPDAP ha espresso parere negativo sul riconoscimento da causa di servizi e sulla scorta dello stesso è stato emesso il decreto del Direttore della Sede Provinciale dell' INPDAP di Arezzo n.105 del 30.5.2003, qui impugnato, che motiva il rigetto della domanda di pensione privilegiata con le affermazioni di cui dappresso:

1) il diabete mellito è un'affezione ad eziologia primitiva su base eredo-costituzionale, può seguire a malattie pancreatiche e può associarsi ad altre malattie endocrine. La causa più comune dell'angina pectoris e dell'ipertensione arteriosa è l'arteriosclerosi dovuta ad accumuli di lipidi sulla parete vasale; fattori di rischio sono le alterazioni del metabolismo lipidico, il diabete, l'obesità, il fumo, tutti presenti nel caso in esame.

La cervico-artrosi e la periartrite scapolo-omerale non traumatiche sono affezioni da  eziologia  idiopatica  degenerativa,  non  hanno  nella genesi  e  nell'eziologia  le variazioni climatiche e peraltro non sono invalidanti.

Il ricorrente, con consulenza medico-legale di parte a firma del dr. A. - a cui si fa rinvio per il contenuto, allegando detta perizia - ha confutato ogni punto del sopra espresso parere. Considerato l'insufficiente quadro valutativo ai fini del decidere, con la conseguente necessità di acquisizione di parere tecnico, circa  la dipendenza da causa di servizio del quadro di infermità del ricorrente, e l'ascrivibilità dello stesso, la Sezione, con ordinanza n. 164|2004 dispose affinchè il Collegio Medico Legale, previa visita diretta o per delega (anche al domicilio) ed esame degli atti sanitari ed amministrativi fascicolati rendesse compiuto parere circa il quesito poc'anzi definito.

La perizia richiesta è stata resa con motivazioni e conclusioni esaustive, con la possibilità, dunque, di pervenire ad esito del giudizio. Il CML è giunto, sotto il profilo diagnostico, a ritenere che  il C. sia attualmente affetto da "scompenso cardiaco congestizio in paziente con cardiopatia ischemica, valvulopatia mitroaortica, ipertensione arteriosa e diabete mellito tipo 2, cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7, periartrite scapolo-omerale destra; allegato disepatismo".

Detto quadro clinico, comparato con le vicende di servizio del ricorrente, quali evincibili dalle evenienze porocessuali, conducono, per quanto attiene al merito della dipendenza da causa servizio, alle seguenti conclusioni. Per quanto concerne il diabete mellito (ai soli fini di classifica, ascrivibile alla 8A ctg.) va ricordato  che trattasi di un diabete mellito di tipo II (o non insuline-dipendente), cioè di una malattia caratterizzata da una iperglicemia dovuta essenzialmente ad un deficit insulinico, non tanto basale, quanto relativo a situazioni di aumentata richiesta, nonché ad un aumento della insuline-resistenza da parte dei tessuti.

Ha illustrato il consulente da ultimo invocato, che  nel determinismo di tale stato patologico viene attribuita una particolare importanza ai fattori endogeno - costituzionali (fattori genetici); su un terreno geneticamente predisposto condizioni individuali quali l'invecchiamento, la ridotta attività fisica, l'obesità possono favorire la manifestazione della malattia. Peraltro non sono individuabili nel servizio svolto elementi a cui assegnare un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità in questione.

Ancora, con la diagnosi di "disepatismo " (non classificabile) viene indicata, in termini generici, una condizione di disfunzione epatica a cui non è riferibile, nel caso in esame, una epatopatia specifica. Sulla base della documentazione agli atti, nel servizio prestato non si evidenzia né l'esposizione ad agenti infettivi ad azione elettiva sul tessuto epatico, né l'esposizione ad agenti chimici (alcol etilico, tetracluro di carbonio, ecc) dotati di specifica significativa attività epatotossica.

Per quanto riguarda il quadro patologico cardiovascolare "cardiomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e segni iniziali di impegno ventricolare sinistro" (ai soli fini di classifica, ascrivibile alla 5A ctg.), atteso che univocamente la scienza medica rileva che con il termine di "ipertensione arteriosa" si indica un innalzamento della pressione arteriosa sistolica e/o diastolica e che si distingue una ipertensione primitiva (o essenziale) ed una ipertensione secondaria ad altre patologie (per esempio: su base nefro-vascolare, da feocromocitoma ecc.), e premesso che l'eziologia dell'ipertensione arteriosa primitiva (e tale risulta dagli atti nella fattispecie) rimane fondamentalmente sconosciuta anche se vengono formulate ipotesi secondo cui numerosi fattori (fattori genetici, fattori ormonali, ipereccitabilità neurovegetativa, disordini metabolici, ecc.), in parte legati anche all'invecchiamento dell'individuo, potrebbero avere un ruolo nell'insorgenza della malattia in questione (si aggiunge inoltre che lo stesso diabete (malattia non correlabile, come anzidetto, al servizio) è un importante fattore di rischio di malattia cardiovascolare), la patologia cardiovascolare in questione non è da ritenersi rapportabile al servizio svolto.

Per quanto concerne le infermità "periartrite scapolo-omerale destra" e "cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7" (patologie di minimo valore invalidante alla data della visita collegiale del 06/02/1993, tenuto conto che nell'esame obiettivo riportato sul verbale relativo a tale visita del 1993 non viene segnalato alcun deficit funzionale), il CML ha affermato: “La periartrite scapolo-omerale è una patologia infiammatoria che coinvolge principalmente le borse sierose e i tendini annessi all'articolazione scapolo-omerale con possibili processi di calcificazione; in merito all'eziopatogenesi viene rivolta attenzione soprattutto ai traumi (contusioni, distorsioni, lussazioni, ecc), ai microtraumi ripetuti ed alle iper-sollecitazioni funzionali a carico dell'articolazione. L'artrosi, che nella fattispecie interessa il rachide cervicale, è una patologia di riscontro molto frequente che si manifesta a carico delle articolazioni caratterizzata dalla degenerazione delle cartilagini articolari”. Clinicamente si distingue,  sotto l'aspetto eziopatogenetico, una forma primitiva (o idiopatica, ad eziologia non definita) ed una forma secondaria a fattori meccanici (pregressi traumi) e displasici. I fattori esterni di tipo microtraumatico possono assumere un ruolo significativo nell'eziopatogenesi della malattia soltanto in particolari attività lavorative in cui si determinano rilevanti sollecitazioni meccaniche incongrue per qualità e/o quantità sulle articolazioni (per es. l'artrosi del gomito che si verifica nei lavoratori che utilizzano il martello pneumatico).

Ipotesi che non appaiono accostabili al contesto lavorativo del ricorrente: infatti, nella fattispecie trattasi di una forma di artrosi primitiva tipicamente associata ai processi degenerativi dell'invecchiamento, atteso che non si evidenziano nel servizio svolto fattori a cui attribuire un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza delle infermità osteoarticolari in questione.

Accogliendo le indicazioni dei consulenti medico-legali questo giudice ritiene che le infermità "diabete mellito, disepatismo, cardiomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e segni iniziali di impegno ventricolare sinistro; cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7 e periartrite scapolo-omerale destra" non siano dipendenti da fatti di servizio. Ne consegue, come detto, il rigetto del ricorso.

Vanno però compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,  in composizione monocratica definitivamente decidendo

Respinge

Il ricorso proposto da C. F..

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il 6 luglio 2005.

                                                         IL GIUDICE UNICO

                                            F.TO Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il  22/09/2005

                                                              IL DIRIGENTE

                                                                                  F.TO G.BADAME