SENTENZA N.553/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona della dr.ssa ...., nella pubblica udienza del 4 giugno 2008, con l’assistenza del segretario dr.ssa ... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 56332/PM del registro di Segreteria, proposto da ...., come in atti generalizzato e domiciliato,

CONTRO

GUARDIA DI FINANZA Rep. Tecn. Log. Amm.vo

per

l’accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere l’equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato, come stabilito dal D.L. 7.1.1992 n.5, convertito dalla L. 6.3.1992 n.216.

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Non comparse le parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

Il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza, cessato dal servizio dopo l’entrata in vigore della L.121/81, chiedeva l’applicazione dell’art. 43, comma XVI, Legge 121/1981, in forza del quale il trattamento dovuto al personale della Guardia di Finanza dovrebbe essere individuato in quello previsto per il personale della Polizia di Stato.

Secondo l’istante, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del giugno 1991, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 16, della predetta legge n. 121 (nella parte in cui non erano incluse le qualifiche degli ispettori di Polizia nella Tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari della dell'Arma dei Carabinieri), avrebbe consentito, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, la piena corrispondenza e, quindi, l'estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato al personale dell’Arma e della Guardia di Finanza. Ciò poiché detta sentenza, avendo efficacia “ex tunc”, non poteva non rendere applicabile a tutti i dipendenti in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 121/1981 la norma dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione di un'ulteriore categoria di personale, con conseguente inserimento di tale categoria, nei rapporti di corrispondenza con i sottufficiali della Guardia di Finanza.

Il ricorrente concludeva osservando che gli ex sottufficiali della Guardia di Finanza hanno diritto ad essere equiparati, sotto il profilo del trattamento economico ed ai fini della rideterminazione della pensione, agli ispettori della polizia di Stato, con l’unico requisito di essere stati in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della legge 1.04.1981 n.121. A tal proposito richiamava copiosa giurisprudenza contabile.

         L’Amministrazione si costituiva con memoria depositata in data 22.10.2007, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti.

Seguiva l’ordinanza n. 196 pronunciata da questo Giudice all’udienza del 31.12.2007, alla quale il ricorrente dava esecuzione e con la quale si ordinava a questi di notificare il ricorso all’amministrazione resistente.

All’udienza del 4 giugno 2008 la causa era trattenuta in decisione.

Ciò premesso in fatto, si osserva in

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dall’amministrazione non può essere accolta.

In vero, si osserva che non solo non si riscontra agli atti la prova della concessione dei benefici negati, sulla quale solo si potrebbe fondare la suddetta istanza, circostanza peraltro che non viene confermata dall’amministrazione, ma non risulta neppure che il ricorrente abbia espresso analoga richiesta, mostrando, invece, l’intenzione – con la notificazione del presente ricorso in esecuzione dell’ordinanza n.196/07 - di persistere nella sua domanda giudiziale.

II- Per quanto riguarda il merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento.

L'oggetto del presente gravame sollevato dal ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, concerne l'estensione del trattamento economico riconosciuto agli ispettori di polizia in ragione delle analogie e delle identità con i compiti istituzionali attribuiti a taluni gradi dei finanzieri in applicazione del principio generale secondo cui a mansioni uguali deve conseguire uguale retribuzione.

La legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, conferiva, all'art. 36, la delega al governo per la riorganizzazione dell'ordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza in vari ruoli tra i quali figurava quello degli ispettori che, secondo le istruzioni della delega, doveva essere articolato in quattro qualifiche, delle quali occorreva determinare le corrispondenti funzioni. Stabiliva all'art. 43, co. 16° e 17°, l'estensione del trattamento economico previsto per la polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di Finanza con comparazione dei relativi gradi in base alla tabella C allegata alla legge stessa. La tabella, nel disporre l'equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle altre forze di polizia, non includeva le qualifiche degli ispettori in considerazione del fatto che non vi era corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento di pubblica sicurezza, né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Il problema della compatibilità tra gradi e qualifiche, richiamato nella nota in calce alla citata tabella, nasceva dalla constatazione che, mentre prima dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1981 la corrispondenza del trattamento economico degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza (all'epoca, corpo militare) con quello della Guardia di Finanza era rassicurata in base ad un dato omogeneo costituito dai gradi militari in cui ciascuna di dette forze si articolava, a seguito della intervenuta riforma, il personale del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza era transitato nella polizia di Stato, i cui appartenenti venivano ora inquadrati nel pubblico impiego fra i dipendenti civili dello Stato. Di conseguenza la suddivisione di detto personale era articolata non più in gradi bensì in ruoli suddivisi al loro interno in qualifiche, ognuna delle quali caratterizzata dal tipo di mansioni e di funzioni attribuite.

Peraltro, verosimilmente la mancata inclusione nella tabella C delle qualifiche di ispettore di polizia dipese dal fatto che all'epoca dell'emanazione della legge non erano stati ancora individuati i contenuti di dette qualifiche in quanto tale compito, all'art. 36, era stato demandato alla normativa delegata.

La delega legislativa era attuata dal governo con una serie di decreti delegati, tra i quali il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 che, tra l'altro, agli artt. 25 e 26 provvedeva a definire ruolo e funzioni dei sovrintendenti e degli ispettori di polizia. Solo ad opera di detto provvedimento attuativo fu delineato il contenuto delle qualifiche in questione. Sorse, però, a seguito dell'attuazione della delega una serialità di procedimenti contenziosi, sollevati da alcuni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, che rivendicavano una completa attuazione del principio generale della piena equiparazione economica tra carabinieri e polizia di Stato, sancita dalla L. n. 121 del 1981, al fine di ottenere l'estensione dei benefici retributivi riconosciuti agli ispettori di polizia. L'esperimento dei due gradi della giustizia amministrativa (sentenza del T.A.R. Lazio 1614 dell'11 novembre 1989 e del Consiglio di Stato Sezione quarta, n. 986 del 25 novembre 1991) vide, poi, l'intervento della Corte costituzionale, alla quale il Consiglio di Stato aveva devoluto la questione.

La Consulta, con sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 17°, della L. n. 121 del 1981, dell'allegata tabella  C (come modificata dalla L. n. 569 del 1982) e della nota in calce alla medesima tabella in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli ispettori di polizia tra quelle equiparabili ai gradi dei sottufficiali dei carabinieri, così omettendo la individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate da questi ultimi con quelle attribuite al personale di polizia di Stato.

La Consulta si era espressa nei seguenti termini: "….. una volta che lo stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai carabinieri (art. 43, co. 16°, della L. n. 121 del 1981) il trattamento retributivo della polizia di Stato, l'equiparazione prevista dall'art. 43, co. 17°, fra i vari livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi e la seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella richiamata tabella C, come determinata in base al ""criterio funzionale"", perché il solo idoneo a render omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse".

A seguito della pronuncia di incostituzionalità il legislatore era intervenuto in materia con il D.L. 7 gennaio 1992 n. 5 (legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216), recante la disciplina della perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi conclusisi con le sentenze menzionate nell'art. 1 del D.L. n. 5 del 1992 dalle date delle sentenze che li riguardavano. Detta legge aveva avuto il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993.

L'amministrazione aveva (ed ha) interpretato la normativa nel senso di richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto all'estensione dei benefici economici stabiliti dalla L. n. 121 del 1981, la permanenza in servizio dei ricorrenti in taluni casi fino al 20 giugno 1986 (cinque anni precedenti il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) ed in altri casi fino al 1° gennaio 1992.

Orbene, la questione sottoposta all'esame di questo giudice concerne la concreta applicabilità del D.L. 7 gennaio 1992 n.5, come convertito nella L. 6 marzo 1992 n. 216, al fine di statuire sul diritto del ricorrente, collocato a riposo prima del 20 giugno 1986, di vedersi riconoscere, sotto il profilo economico-retributivo, l'equiparazione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 che, come più volte affermato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 43, co. 17° e tabella C dalla L. n. 121 del 1981.

La citata sentenza, per espresso riconoscimento del Giudice delle Leggi, non ha carattere additivo, non avendo stabilito a quali qualifiche della polizia di Stato dovessero  essere equiparate le funzioni dei sottufficiali dell'Arma di carabinieri (o – per quanto qui occupa – della Guardia di Finanza), e, conseguentemente, quale livello retributivo dovesse ai medesimi spettare; anzi come risulta espressamente dalla predetta motivazione viene "fatta salva la possibilità di continuare in via transitoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla citata disposizione, fino alle determinazioni conseguenti alla pronuncia".

Peraltro, si rammenta che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale operano con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si riferisce la norma, sicché dal giorno successivo alla pubblicazione  questa non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n. 49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).

E' ben vero che alla  sentenza in questione è seguita la L. 6 marzo 1992 n. 216, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 1991  n.5, relativa alla perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed equiparati in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 e alla esecuzione dei giudicati, che fissava la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti dalle date delle sentenze che li riguardavano. Ed è questione circa la reale portata della normativa in questione, sulla quale vi è copiosa giurisprudenza della Corte dei conti.

Questo Giudice ritiene di condividere l’orientamento maggioritario della Corte dei conti (Sez. II, n. 87\98\A, 59\99\A, 101\99\A, 278\99\A, 279\99\A, 117\00\A, 349\00\A), secondo il quale la riliquidazione spetta con decorrenza economica dal 1 gennaio 1992 a tutti i sottufficiali ancora in servizio al momento di entrata in vigore della L. 1° aprile 1981, n. 121. I sottufficiali in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1981 hanno acquisito un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale alla riliquidazione del loro trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della polizia di Stato, diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della Corte costituzionale, e la cui insorgenza non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, essendo ontologicamente giustificato dalla lettura dell'art. 43, co. 17°, di detta L. n. 121/81 alla luce della richiamata sentenza n. 277/91. La successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 455 del 15-23 dicembre 1993, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1°, e dell'art. 2, co. 1°, della L. n. 216/1992, circa la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto, è stata interpretata nel senso che la data del 1° gennaio 1992, indicata in detta legge, non vale come discrimine tra il personale in servizio e quello cessato dal servizio a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione del personale dell'Arma, in servizio o in quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta, con conseguenti riflessi ai fini pensionistici.

Pertanto questo Giudice ritiene di dover disattendere l’opposto orientamento espresso nella sentenza n.11\2003\QM dalle SSRR della Corte dei conti. Esse sono state investite della questione di massima "se ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della polizia di Stato" ed hanno dato risposta negativa, qualora gli stessi non abbiano beneficiato di arretrati retributivi.

Secondo questo Giudice, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della l. n. 121 del 1981 (sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991) - nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri ( e – per quanto riguarda il caso di specie – della Guardia di Finanza) - ha determinato l'automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza, senza che l'intervenuta l. n. 216 del 1992 possa esplicare al riguardo alcuna efficacia esclusiva; pertanto, ai sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza - che siano cessati dal servizio nella vigenza della l. n. 121 del 1987 ma anteriormente al 12 gennaio 1992 e non abbiano fatto ricorso (prima di tale data) per ottenere l'auspicata equiparazione - devesi riconoscere il diritto alla equiparazione economico-retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato: agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della l. n. 121 del 1981, e agli effetti economici dal 12 gennaio 1992 (da tale data il trattamento pensionistico spettante agli interessati deve essere riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla l. n. 121 del 1981; C.Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 16 settembre 2003, n. 1609;   Sezione giurisdizionale Regione Marche, 4 aprile 2003, n. 292 Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 19 aprile 2004, n. 328).

Conseguentemente, nella fattispecie in esame il diritto a percepire gli aumenti in questione è da ritenere insorto in forza della L. n. 121 del 1981, mentre la L. n. 216 del 1992 ha unicamente regolamentato la decorrenza economica di tale diritto. Il ricorrente era in servizio alla data della emanazione della L. n. 121 e, pertanto, il ricorso va accolto con la declaratoria del diritto alla equiparazione economica retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato: agli effetti giuridici sin dall'entrata in vigore della L. n 121 del 1981 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1992, data dalla quale il trattamento pensionistico deve essere riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla succitata norma. Inoltre, deve essere riconosciuto sui ratei pensionistici dovuti il diritto agli accessori di legge in ragione della sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002 del 26 giugno 2002, costituiti dalla maggior somma tra interessi e rivalutazione, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso n. 56332/PM del registro di segreteria, proposto da M. R..

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il giorno 4 giugno 2008.

                                                            IL GIUDICE UNICO

                                   ...

 

Depositata in Segreteria il  04/08/2008

                                                               p.IL DIRIGENTE

Il funzionario di segreteria

....