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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 618/2005)

Nel giudizio iscritto al n. 11057 P.C. del registro di segreteria, promosso da I.S. Ilva, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo A. e domiciliata come in atti, avverso l'I.N.P.D.A.P. e per l'annullamento del decreto in data 3.6.1996, n. 281 reiettivo di domanda di pensione privilegiata.

FATTO   E   DIRITTO

La ricorrente, già dipendente dell'Azienda U.S.L. n.8 di P., con mansioni di ausiliaria, in pensione dal 31.5.1989 per dimissioni, in data 10 aprile 1990 inoltrò domanda di pensione privilegiata a ragione degli “esiti atrofico-cicatriziali  di pregresse gravi ustioni da acido solforico estese a gran parte del corpo ed al volto con stenosi del condotto uditivo esterno sinistro e conseguente ipoacusia percettiva pantonale sinistra” conseguiti all'infortunio occorsole in servizio il 12.11.1969, giorno in cui cadde accidentalmente mentre trasportava alcune bottiglie di acido solforico; liquido, questo, altamente corrosivo che le causò ustioni.

Gli esiti dell'infortunio di cui sopra sono stati accertati dalla c.m.o. presso l'O.M. di Firenze (verb. 229 del  18.1.1994) che sottopose a visita la ricorrente in seguito alla domanda di pensione privilegiata. La commissione medico-legale dichiarò anche la sig.ra I.S. permanentemente inidonea al servizio alla data di collocamento in pensione e ritenne ascrivibile alla 5^ ctg. della Tab A la surriferita infermità.

L'I.N.P.D.A.P., invece, sulla base del parere negativo alla concessione di p.p.o. espresso dal comitato tecnico per le pensioni privilegiate:   ”perché idonea a proficuo lavoro”, ha negato l'invocata provvidenza.

Di ciò si duole la ricorrente sottolineando nelle ragioni di censura all'impugnato provvedimento, il fatto che tale determinazione è stata assunta sulla base di un parere - quello del comitato tecnico - assolutamente sprovvisto della benché minima motivazione.

Si è costituito l'I.N.P.D.A.P. che, richiamandosi al parere del comitato tecnico, assume la fondatezza del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

A ragione dei divergenti pareri espressi dalla C.M.O. e dal ripetuto comitato tecnico, questo giudice, con ordinanza 187/2003, ha chiesto un ulteriore parere all'Unità operativa di medicina legale presso l'Azienda sanitaria di Firenze, inteso a conoscere se le infermità dalle quali risultava affetta la sig.ra I.S. alla data della visita medica presso la C.M.O. ne determinassero la permanente inidoneità al servizio e a quale categoria di pensione fossero ascrivibili.

L'organo sanitario interpellato ha solo parzialmente risposto ai quesiti, confermando l'inabilità al servizio della ricorrente, facendo risalire la medesima alla data della visita presso la C.M.O. vale a dire alla data del 18.1.1994 mentre non si è pronunciato sulla categoria di pensione.

Tuttavia questo giudice non ha ritenuto necessario disporre ulteriori integrazioni istruttorie, attesa l'inequivocabile consistenza della situazione clinica della ricorrente quale emerge dalla  conferma della diagnosi della C.M.O. da parte dell'Unità operativa e dall'aggiunta di ulteriori esiti a carico degli arti superiori, dei quali è stata riscontrata una limitazione funzionale  del gomito sinistro e degli arti inferiori, attesa la limitazione funzionale del ginocchio sinistro, per cui la causa è trattenuta in decisione.

La questione dedotta in giudizio consiste, innanzitutto, nel valutare se, allo stato degli atti e delle risultanze processuali, possa essere invocato il diritto alla pensione di privilegio,.

Al riguardo occorre muovere dal dettato del combinato disposto  dell'art.7 - ultimo comma - e dell'art. 42 - comma 1 - della legge 11.4.1955, n.379, in base al quale è stabilito che consegue il diritto alla pensione privilegiata l'iscritto che sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate nella lett.c e dal comma 2 dell'art. 33 del R.D. 680/1938, il quale, a sua volta, contempla la condizione di legittimazione al trattamento di pensione di che trattasi, quando per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, oppure quando a causa di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti  al proprio impiego, il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego.

L'art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il rigore della formulazione dell'art. 33, circa il rapporto di causalità immediato tra servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio possa essere conseguita anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità, si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

Nel caso di specie non è necessario, però, indagare sull'intensità del rapporto di causalità tra infermità dipendente e  servizio prestato, in quanto sul punto non c'è contestazione.

Il requisito in discussione è quello relativo alla inabilità permanente al servizio quale causa determinante  la cessazione dal servizio. Di tale requisito deve essere accertata l'esistenza atteso che, nel caso di specie, la ricorrente si è dimessa dal servizio nel 1989 ed ha inoltrato domanda di p.p.o. poco meno di un anno dopo.

Sul punto della stretta consequenzialità tra infermità, inabilità e cessazione dal servizio la giurisprudenza pensionistica è da tempo orientata nella direzione di poter prescindere dalla con testualità dei fenomeni enunciati, purchè risulti dimostrato che la condizioni di inabilità nei fatti doveva ritenersi sussistente a prescindere dalla volontaria o necessitata cessazione dal servizio. In altri termini la prosecuzione del servizio per un tempo successivo all'accertata inabilità o, il che è lo stesso, l'interruzione volontaria del servizio prima che fosse accertata l'inabilità, non inficiano il riconoscimento del diritto alla p.p.o. purchè nei fatti possa ritenersi sussistente una concreta inabilità permanente al servizio correlata alle infermità riconosciute dipendenti dal servizio.

Nel caso in esame tale condizione risulta accertata e confermata in fatto e diritto: dalla C.M.O. di Firenze del 1994, che ha espressamente qualificato l'inabilità al servizio accertata, come permanente, dall'Unità operativa di medicina legale di Firenze che, pur limitandosi ad esprimere un parere, in senso favorevole alla sussistenza, circa l'inabilità al servizio senza ulteriori qualificazioni, si è fondata sulle risultanze diagnostiche, rilevate con una visita diretta, sulle quali è stato a suo tempo espresso il giudizio medico-legale della c.m.o.

L'assoluta concordanza dei pareri medico-legali appena evocati, per nulla contrastati dall'Amministrazione resistente, inducono a ritenere sussistente il requisito dell'inabilità permanente al servizio della ricorrente alla data del collocamento in pensione per dimissioni volontarie.

Dette dimissioni alla luce e, va precisato, necessariamente alla luce, dei giudizi medico-legali confermativi dell'inabilità al servizio nei termini di cui si è appena detto, integrano nella sostanza la sussistenza anche della condizione della cessazione dal servizio conseguente alla sopraggiunta inabilità, non rilevando in questo caso che la cessazione consegua ad un atto volontario, atteggiandosi lo stesso come mera modalità di un fatto che era ed è ampiamente giustificato dai presupposti verificati.

Condivisibile è anche la classifica delle infermità indicata dalla C.M.O. che le ascrive alla 5^ ctg. della tab. A.

P.Q.M.

Il Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto della ricorrente, I.S., alla pensione privilegiata di 5^ ctg. tab. A dalla data di collocamento in pensione.

Sulle somme è dovuto il migliore importo tra interessi e rivalutazione con esclusione di ogni ipotesi di cumulo.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell'udienza del 6 luglio 2005.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                  f.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2005

                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                           f.to G. Badame