REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale Toscana

in composizione monocratica nella persona del Magistrato dott. Rinieri FERONE, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 628/2005)

sul ricorso iscritto al n. 51016/PM, del registro di Segreteria, proposto da G.D., nato il 25 settembre 1941, domiciliato per il presente ricorso presso lo Studio Crucianelli contro il Ministero della Difesa , Direzione Generale per il Personale militare ed avverso la nota provvedimento n. 33228 dell'11.4.2001 della Direzione Generale per il Personale Militare;

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Il sig. G.D., già Colonnello, ex art. 1 L. 536/1971, del ruolo speciale unico dell'Esercito, collocato in riserva dal  27.4.1997, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l. n° 224/1986, e perciò cessato dal servizio dal 26 aprile 1997, con istanza del 20 novembre 2000 ha chiesto all' Amministrazione della Difesa la “riliquidazione della pensione”, al compimento del limite di età, con l'inclusione di tutti gli aumenti, considerabili a tal fine, conseguiti dal pari grado a pari anzianità nel periodo (intercorso) tra il collocamento nella riserva ed il raggiungimento del limite di età nel ruolo di appartenenza,  nonché l'attribuzione ai fini pensionistici dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/1997.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha proceduto a notificare regolare atto di diffida e messa in mora, al quale è seguito il provvedimento gravato con il ricorso in epigrafe.

Con tale provvedimento, l'intimata Amministrazione della difesa ha rassegnato l'impossibilità di accedere alla richiesta formulata dal sig. G.D., assumendo che le invocate disposizioni dell'art. 43 della l. n°224/1986, nell'ancorare all'atto della cessazione dal servizio il trattamento pensionistico di chi cessa a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri, ha con ciò stesso reso manifesto che: “il trattamento economico al quale ancorare la pensione degli ufficiali in questione è costituito dallo stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio, maggiorato degli altri benefici attribuibili in virtù del comma 3° del citato art. 43, (quali) la progressione economica in classi e scatti stipendiali, (ma) non già i miglioramenti contrattuali aventi decorrenza successiva al transito in ausiliaria” .

Con l'atto introduttivo della causa, il ricorrente ha avversato la linea interpretativa dell'Amministrazione, richiamando anche alcune pronunce TAR, favorevoli alle tesi del ricorrente medesimo, “ai fini dell'indennità di buonuscita”

In data 15 giugno 2005, il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ha insistito per quanto di ragione, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte.

D I R I T T O

La pretesa del ricorrente, volta ad ottenere la riliquidazione della pensione conferitagli all'atto del collocamento in riserva con i benefici spettanti ai pari grado in attività di servizio nel periodo che è intercorso tra il collocamento nella riserva stessa  ed il raggiungimento del limite di età , è fondata e va accolta.

Ed invero sulla questione oggetto della controversia esiste una giurisprudenza  consolidata (tra le più recenti: Sez. Umbria, 69/M/05, Sez. Liguria n. 730/2005) secondo la quale l'art. 43 della L. 224/1986, dà luogo, per gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri (ex art. 17 della l. n° 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in servizio, prevedendo che compete loro, quando cessano da tale posizione, “il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età” .

Siffatte disposizioni, per effetto del comma 5 dell'art. 43, sono applicabili anche agli ufficiali che vengono collocati in ausiliaria o in riserva a domanda, ai quali competono gli stessi benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo, con l'unica puntualizzazione -ed è questa la peculiarità- che le spettanze di cui al medesimo comma 3, nel caso degli Ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, “competono all'atto della cessazione dal servizio”.

A ben riflettere il collocamento in ausiliaria o riserva ex art. 43 - coma 5 - determina l'effetto concreto dell'interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 1 dello stesso art. 43, ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase successiva., eventuale, del passaggio in ausiliaria o riserva, assorbendo, quindi,  quel lasso di tempo tra il collocamento in aspettativa ed il raggiungimento del limite d'età allo scadere del quale si producono gli effetti economici disciplinati dal comma 3.

Quindi l'inciso (all'atto della cessazione del servizio ), lungi dal voler “cristallizzare” la posizione stipendiale degli Ufficiale che chiedono di essere collocati in ausiliaria, anticipa invece gli effetti della fictio di “permanenza in servizio”, accordando -appunto- “all'atto della cessazione dal servizio”, ossia all'atto del collocamento in ausiliaria, “il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”.

Ad avvalorare tale interpretazione sovviene il richiamo  all'art. 5 della l. n° 404/1990, (che) ha aggiunto al citato comma 5 dell'art. 43 il seguente periodo: le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento del limite di età” .

Anche la giurisprudenza d'appello è concorde su tale linea interpretativa.

Ed invero, con sentenza n° 243/A del 14/5-20/6/2003, la  Sezione II Centrale, nel confermare la sentenza n°817/2002 della Sezione Giur. Reg. Sardegna, ha avuto modo di adeguatamente illustrare sia la ratio del ripetuto art. 43, sia le concrete modalità operative delle relative norme.

La predetta Sezione ha, così, precisato che “il legislatore, al fine di incentivare l'esodo (degli Ufficiali in esubero), ha posto la fictio juris di considerare come servizio, ai fini pensionistici, il periodo intercorrente fra il collocamento in ausiliaria e il compimento del limite di età; non solo, ma tale servizio viene addirittura valutato all'atto del pensionamento provvisorio, (ossia) al collocamento in ausiliaria, come se fosse già stato fatto in anticipo”, così che - ha soggiunto la Sezione II^ - “al momento del collocamento in ausiliaria si prende in considerazione, come se fosse già realizzata, la situazione che, in realtà, sarebbe tale solo al momento del raggiungimento del limite di età” (v. sent. n°243-A/2003 sopra citata).

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il ricorso in epigrafe va accolto per la parte della domanda relativa all'applicazione dell'art. 43 - comma 5 - della legge 224/1986 e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione al momento del raggiungimento del limite di età, computando i miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo intervallare che va dal collocamento nella riserva a quello ora detto del raggiungimento del limite di età.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.

Per  quel che concerne il secondo punto della domanda, ossia l'attribuzione dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/1997, la domanda è carente di interesse ad agire in quanto, come risulta dagli atti, con determinazione n. 1291 del 13.6.1997, al col. G.D. sono stati attribuiti i benefici di cui all'art. 32 - comma 9 - della legge 224/1986 ai fini pensionistici che consistono nella valutazione di sei scatti di stipendio secondo le previsioni di quella norma; il richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 165/1997 è improprio in quanto con la predetta norma non si prevede l'attribuzione di benefici economici ma si contempla la computabilità in pensione dello specifico beneficio, ottenuto in base a  diverse disposizioni normative. Sul punto va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana -Giudice Unico delle pensioni

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe proposto da G.D. e, per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione al momento del raggiungimento del limite di età, computando i miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo intervallare che va dal collocamento nella riserva  a quello ora detto del raggiungimento del limite di età.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva.

Dichiara cessata la materia del contendere per la domanda relativa all'attribuzione dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/1997.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze il 6 luglio 2005.

                                                                                    IL GIUDICE

                                                                        F.TO Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il  13/10/2005

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                                    F.TO G.BADAME