REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 703/2007)

sul ricorso, iscritto al n. 54729 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ...omissismsmvld.... - nata ad ...omissismsmvld.... l'11.06.1947, rappresentata e difesa dagli avv. S. BADINI e P. CONTI, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Grosseto, via Oberdan n. 17 - avverso la determinazione dell'INPDAP di Grosseto, datata 07.03.2005.

            Uditi, nella pubblica udienza del 12.07.2007, l'avv. S. Badini e la dott.ssa Petracchi dell'INPDAP.

            Visti gli atti ed i documenti della causa;

            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

FATTO

1.         La sig.ra Pastorelli - vedova di Crissantu Mario deceduto il 29.12.1996, allorché era dipendente del Comune di ...omissismsmvld.... - in data 06.12.2000, chiedeva la pensione privilegiata di reversibilità allegando verbale (n. 4111 datato 28.11.2000) con cui la CMO di Livorno stabiliva che il decesso del marito per “infarto acuto del miocardio” era dovuto a causa di servizio e, come tale, ascrivibile a tab. A 1^ ctg., misura massima.

            Nel corso dell'istruttoria, parere conforme esprimevano la Prefettura di Grosseto (11.11.2002) ed il servizio di Medicina legale dell'AUSL 9 di Grosseto (24.08.2000).

            Pur tuttavia, atteso il parere negativo del CTPP (n. 311 dell'1.04.2003), l'istanza veniva respinta.

2.         Avverso tale ultimo provvedimento, veniva presentato ricorso, qui pervenuto il 26.05.2005, successivamente integrato (02.07.2007) da relazione medico-legale redatta il 28.06.2007.

3.         L'INPDAP, costituitosi con nota pervenuta il 18.05.2007, chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva la prescrizione quinquennale.

4.         A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nel corso della quale entrambe le parti si riportano agli atti; in particolare, la rappresentante dell'Amministrazione conferma di non avere agli atti altra documentazione oltre a quella depositata - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 205/2000.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Il nesso di causalità tra la morte del sig. Crissantu (avvenuta a ridosso del termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro, con condizioni meteo eccezionalmente negative) e l'adempimento degli obblighi di servizio è stato riconosciuto da ben tre enti che sono intervenuti nell'iter amministrativo della trattazione (CMO - AUSL 9 - Prefettura). Tale orientamento, rafforzato dall'articolata relazione medico-legale di parte, non risulta inficiato dal generico e stereotipato parere del CTPP i cui asseriti riferimenti al caso concreto non risultano agli atti del presente giudizio.

Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va accolto. Alla ricorrente va riconosciuto il diritto a conseguire la PPO di tab. A 1^ ctg., a decorrere dal 29.12.1996.

            Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).

            In relazione alla complessità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in esame (n. 54729 PC), proposto da ...omissismsmvld.... nei confronti dell'INPDAP, e, per l'effetto, dichiara il suo diritto alla concessione della P.P.O. di tab. A 1^ ctg. a decorrere dal 29.12.1996.

            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.

Dispone la trasmissione degli atti all'Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

            Spese compensate.

            Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12.07.2007.

                                                                               IL GIUDICE UNICO

                                                            F.TO Cons. Francesco D'ISANTO

 

Depositata in Segreteria il 01/08/07

                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                  F.TO G.BADAME