REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere -, ha pronunciato, nella pubblica udienza del giorno 11 marzo 2009 e con l’assistenza del segretario sig.ra -, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 040935/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto da S.A., classe omissis, rappresentato e difeso dagli avv.--ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Bologna, --avverso il Ministero dell’Interno ed il Prefetto della Provincia di Bologna nonché l’I.N.P.D.A.P., Sede Provinciale di Bologna.

            Uditi, nella pubblica udienza, l’avv.--per la parte privata ricorrente, la dott. --in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Bologna, ed il dott. Lilli Alessandro per la Prefettura di Bologna.

F A T T O

            Il ricorrente, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal 4 maggio 1998, ha percepito durante il servizio a causa delle specifiche funzioni svolte, la indennità di aeronavigazione unitamente alla indennità mensile pensionabile erogata per lo svolgimento delle funzioni di polizia.

            All’atto del collocamento a riposo, il ricorrente si è visto liquidare nel trattamento pensionistico provvisorio oltre alla pensione “ normale” anche le aliquote della indennità di aeronavigazione, calcolata in conformità dell'articolo 59 del d.P.R. 1092/73, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 78/83, e la indennità mensile pensionabile nella misura tabellare per intero.

            Successivamente però l'Amministrazione, con decreto prefettizio n. 15 del 14 marzo 2003, ha mutato indirizzo ed ha ritenuto di corrispondere solo il 50% della indennità di aeronavigazione o della indennità mensile pensionabile a seconda di quale può essere la più favorevole per l'interessato, erogando l'altra indennità nella misura tabellare intera.

            Secondo il ricorrente, la normativa sul calcolo dell'indenniità di aeronavigazione stabilisce un criterio rapportato all'effettiva percezione in servizio di tale indennità, mentre per quanto riguarda la indennità mensile pensionabile prevista dal d.P.R. n. 69 del 1984 nessun limite alla misura di computabilità di detta indennità viene previsto nella normativa appena citata.

            In conclusione l’interessato ribadisce la pretesa ad ottenere il cumulo delle due indennità nelle misure tabellari intere, con ogni accessorio di legge sugli arretrati da corrispondere.

            La Prefettura di Bologna si è costituita con memoria depositata in data 25 febbraio 2009 per l’odierna udienza, con la quale insiste per il rigetto dell’appello.

            L’I.N.P.D.A.P., Sede di Bologna, si è costituito con memoria depositata  in data 2 marzo 2009 con la quale precisa che, a tutt’oggi, non è ancora iniziato alcun recupero sulla pensione del ricorrente.

            Alla pubblica udienza l'avv. -- ha sostanzialmente ribadito gli atti scritti, precisando che l'articolo 1 comma 2 della legge 505/78 cui si rifà l'Amministrazione era comunque una disposizione transitoria destinata a non essere più applicata dopo la legge 121 del 1981 e che la indennità di istituto non esiste più ed è stata sostituita dalla indennità mensile pensionabile non soggetta a decurtazione.

            Il dott. Lilli Alessandro  e la dott. -- nelle spiegate qualifiche, si riportano agli atti depositati ed insistono per il rigetto del gravame.

D I R I T T O

La questione posta all'esame di questo Giudice concerne il diritto del ricorrente, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato, di ottenere nel trattamento pensionistico in godimento l'aliquota della indennità di aeronavigazione e volo, come calcolata ai sensi dell'articolo 59 del t.u. n. 1092/73, unitamente alla indennità mensile pensionabile nella misura intera, come previsto dall'articolo 5 del d.P.R. n. 69 del 1984.

La normativa di riferimento è contenuta, per quanto concerne la indennità di aeronavigazione, nella legge 23 marzo 1983 n. 78 che ha statuito, all'articolo 19, i criteri di calcolo della indennità che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti ( sez. 2^ centrale nn. 136 del 30 aprile 1998, 228 del 23 ottobre 1998, 316 del 3 dicembre 1999, 126 del 10 aprile 2000 e 261 del 18 luglio 2002) e da ultimo ribadito dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella pronuncia 3/QM/2002, entra a far parte della base pensionabile.

L'articolo 19 della citata legge, infatti, ha sostituito integralmente l'articolo 59 del T.U. approvato con d.P.R. n. 1092/73, recando due innovazioni particolarmente significative: la prima - pensionabilità della indennità - deducibile dalla modifica della rubrica dell'articolo 59 e dalla disposizione che pone l'aliquota della indennità in aumento alla pensione normale come volta, quindi, a formare un coacervo unico, la seconda - rivalutazione della indennità - deducibile dal secondo comma dell'articolo nel senso del diritto del pensionato a fruire della indennità in misura rivalutata, da rapportare al grado rivestito e all'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata sino al pensionamento.

In sostanza la legge n. 78/83 ha operato come normativa sostanziale innovativa, riconoscendo, innanzitutto, alla indennità di aeronavigazione il carattere di componente fissa e generalizzata del trattamento economico di attività e, come tale, componente della base pensionabile ed, in secondo ordine, stabilendo nuove percentuali di rivalutazione.

Nella stessa legge, all'articolo 17, viene previsto il regime di cumulo delle indennità operative del personale militare, e con riguardo alla indennità di aeronavigazione, questa viene espressamente ritenuta non cumulabile con le indennità per servizi di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970 n. 1054 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma  dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 505. Tale ultima norma prevede, infatti, che la indennità per servizi di istituto spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al corpo di polizia femminile, all'arma dei carabinieri,  ecc., è cumulabile con la indennità di aeronavigazione e di volo, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50%.

Tale indennità per servizi di istituto è stata successivamente soppressa e sostituita dalla indennità pensionabile prevista dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984 n. 34: in tale testo normativo, che estende il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di stato all'Arma dei carabinieri ecc., e precisamente all'articolo 3, viene ribadito il regime di cumulo di questa indennità pensionabile con la indennità di aeronavigazione, facendo sempre riferimento ai limiti e alle modalità previste dalla normativa di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 505.

Fin dall'inizio, quindi, il regime di fruizione di tali indennità da parte degli aventi diritto è stato quello oggetto delle doglianze del ricorrente e cioè una indennità, la più favorevole, è corrisposta in misura intera e l'altra nella misura del 50%.

Ne consegue che la pretesa del ricorrente così come formulata appare destituita di fondamento e quindi è da respingere, confermandosi la legittimità del provvedimenti impugnato.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

            La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere - visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso iscritto al n. 040935/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto da S.A..

            Spese compensate.

            Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009.

                                                                                         Il Giudice

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Depositato in Segreteria il 4 giugno 2009

                                                                                    ILDIRIGENTE

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