REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Giudice delle Pensioni

Dott. Prof. -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n° 607/2009

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 17261 del registro di Segreteria, su ricorso del Sig. ******* nato il ******* e residente, al momento della domanda, in ******** rappresentato e difeso dagli avv.ti -

CONTRO

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione II - in persona del Direttore e legale rappresentante P.T.;

AVVERSO

A)        i decreti del Ministero dell'Interno n. 4926 del 18.11.2005 e n. 2365 del 13.12.2006, nella parte in cui sarebbe erroneamente determinata la pensione annua e comunque avverso la mancata corresponsione della pensione effettivamente dovuta rispetto a quella corrisposta risultante dalle relative cedole mensili;

B)        la mancata corresponsione d'ufficio della i.i.s. (indennità integrativa speciale) in misura intera (art. 99, 1° comma, D.P.R. 1092/73) e della 13a mensilità (art. 94, 1° comma, D.P.R. 1092/73) sul trattamento pensionistico privilegiato ordinario, di cui all'iscrizione n. 11328625, liquidato in esecuzione dei D.M. n. 4926 - del 18.11.2005 - e n. 2365 - del 3.12.2006 durante la contestuale prestazione di opera retribuita alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica;

C)        il comportamento omissivo e ogni nota negativa dell'Amministrazione resistente.

Visti: il R.D. 13 agosto 1933 nr. 1038; il D.L. 15 novembre 1993 nr. 453, conv. dalla L. 14.1.1994 nr. 19, la legge 14 gennaio 1994 nr. 20 e la legge 21 luglio 2000 nr. 205 ed in particolare gli artt. 5 e 9;

Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

All’udienza pubblica del 03.07.2009 è presente il rappresentante dell’INPDAP;

Considerato in                   

FATTO

Con il D.M. n. 4926 del 18.11.2005 al ricorrente è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria dal 01.11.1994 a vita e col successivo D.M. n. 2365 del 13.12.2006  è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato anche per il precedente periodo dal 06.07.1990 05.07.1994.

Con i predetti decreti concessivi sarebbe stata erroneamente determinata in Euro 394,68 la pensione annua quale ex agente ausiliario della Polizia di Stato.

La difesa di Parte attrice afferma che la pensione mensile pagata dall'I.N.P.D.A.P. sarebbe addirittura inferiore a quella determinata dai suddetti decreti per come risulta dalle relative cedole nelle quali appare l'importo di € 5,71 e 3,58.

In particolare si afferma che la pensione annua andava diversamente determinata:

-                     Stipendio annuo lordo £. 2.157.000 (art. 8, comma 2°, L. 111/84) pari ad           € 1.114,00;

-                     Aumento del 18%                                                                                                €    200,52;

-                     Base pensionabile aggiornata                                                                                € 1.314,52;

-                     Indennità di Istituto                                                                                   €    867,65;

-                     TOTALE                                                                                                             € 2.182,17.

Euro 2.182,17 x 30% 654,65 (pensione annua lorda) oltre l'applicazione da parte dell'I.N.P.D.A.P. della L. 29.04.1976 n. 177.

Il patrono evidenzia che in sede di liquidazione degli arretrati avvenuta nelle date 16.05.2006 e 16.07.2007 l'Istituto convenuto oltre a non avere esattamente pagato quanto dovuto non ha corrisposto all'istante l'indennità integrativa speciale in misura intera dal 09.03.1992 perchè l'avente diritto prestava opera retribuita alle dipendenze della Procura della Repubblica di Cosenza.

            Il rappresentante dell’INPDAP, in udienza, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.         

Di qui l’odierno giudizio.

DIRITTO

            In relazione alla prima domanda di parte attrice, riguardante l’errato calcolo della pensione privilegiata, va subito affermato che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge n. 111/84, l’importo  dello stipendio annuo lordo da prendere a base per il relativo calcolo era di lire 735.000 (pari ad € 379,60) e non quello indicato in lire 2.157.000 nell’atto introduttivo. Siccome detto importo è stato correttamente indicato dal Ministero dell’Interno nel decreto concessivo n. 4926 del 30.12.2005, la relativa censura dev’essere conseguentemente disattesa.

La seconda questione all'esame riguarda il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità integrativa speciale, in misura intera, sulla pensione privilegiata percentualistica, ex art. 67 DPR 1092/73, percepita nel periodo di svolgimento di un’attività retribuita alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Il problema del diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sulla pensione durante lo svolgimento di attività retribuita alle dipendenze di una pubblica amministrazione deve ormai considerarsi risolto.

Invero, sia il divieto contenuto nell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (relativo alle attività svolte alle dipendenze di una pubblica amministrazione) che quello contenuto nell'art. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978 (relativo alle attività prestate alle dipendenze di soggetti privati, per le quali era fatto salvo il c.d. minimo INPS) sono stati espunti dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte costituzionale, rispettivamente n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, che hanno ritenuto illegittime le norme predette laddove non indicavano la misura della retribuzione concorrente oltre la quale il divieto diventi operante.

Non avendo il legislatore provveduto nel senso indicato, deve ritenersi che, allo stato attuale, non sussista alcun divieto di percepire l'indennità integrativa speciale sul trattamento di pensione  durante il periodo in cui il titolare presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, siano essi privati o pubbliche amministrazioni.

Nello stesso senso è ormai pacifica la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sezione Veneto n. 190/09, Sezione Sicilia n. 487/2009, idem n. 387/2009, idem 375/2009, Sezione Lazio n. 122/2009, Sezione Liguria n. 80/2009).

Analogo discorso va speso con riferimento alla tredicesima mensilità sulla pensione in godimento (art. 94 T.U. n. 1092/1973) che l’Amministrazione non corrisponde evidentemente in ossequio al divieto posto dagli artt. 97, primo comma e 130, del medesimo T.U. n. 1092/1973, secondo i quali al titolare di pensione o assegno rinnovabile che presti opera retribuita nei riguardi della P.A. ovvero di terzi non competerebbe la summenzionata spettanza.

Orbene, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’ incostituzionalità anche di tale disposizione (sentenza n. 232 del 18/27 maggio 1992) nella parte in cui la norma stessa non determina la misura della retribuzione minima oltre la quale non competa la tredicesima mensilità in questione; dunque, la dichiarazione di incostituzionalità opera nella stessa misura e con le medesime modalità appena viste con riguardo all'indennità integrativa speciale.

Conseguentemente, anche la volontà dell’Amministrazione degli Interni di rifiutare la corresponsione della tredicesima mensilità sulla pensione deve reputarsi illegittima, essendo basata su norma dichiarata viziata ab origine, alla pari di quelle sul divieto di cumulo dell'I.I.S.; da ciò consegue il diritto di parte ricorrente a percepire (oltre all'indennità integrativa speciale) anche la correlativa tredicesima mensilità sulla pensione in godimento, nel periodo contemporaneo alla prestazione dell'attività lavorativa presso la pubblica Amministrazione.

In estrema sintesi spettava al ricorrente la pensione privilegiata (oltre alla tredicesima mensilità), su base annua, calcolata sull’ importo complessivo di € 1.315,58 (valore già indicato nel decreto n. 2365 del 13.12.2006) al quale dev’essere aggiunto l’ammontare dell’indennità integrativa speciale e sulla relativa somma va calcolato il 30% ex art. 67 comma 2 del DPR 1092/73.

Da quanto sopra, con le precisazioni innanzi indicate, consegue la fondatezza della specifica pretesa dedotta nel ricorso.

In conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, di cui alla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 26 giugno-18 ottobre 2002, ed ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. (nel nuovo testo risultante dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), siccome richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sulle differenze dei ratei pensionistici scaduti compete, con decorrenza dal 6.7.1991 (primo giorno successivo al congedo), la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce al proponente, così come in motivazione, il diritto alla spettanza dell'indennità integrativa speciale, in misura intera, sulla pensione privilegiata percentualistica ex art. 67 DPR 1092/73 durante il periodo di svolgimento di un’attività retribuita alle dipendenze di un Pubblica Amministrazione oltre alla tredicesima mensilità.

RIGETTA

l’ulteriore domanda per la spettanza dell’importo di stipendio annuo lordo (pari a lire 2.157.000 – oggi euro 1.114,00) ai fini della base di calcolo per la pensione annua lorda.

Sulle differenze dei ratei pensionistici scaduti compete, con decorrenza dal 6.7.1991 (primo giorno successivo al congedo), la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza.

All’uopo si richiama l'attenzione della Segreteria della Sezione sulla disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 03 luglio 2009.

        Il Giudice Unico

                                                                            -

Depositata il 8/10/2009

 

                 IL Direttore della Segreteria

                    -