REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 40799/M R.G. presentato da @@@@@@@, nato il omissis, rappresentato e difeso dall’avv. - è elettivamente domiciliato, contro la Sede provinciale di Reggio Emilia dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) per il riconoscimento, sul trattamento pensionistico in godimento, dell’indennità speciale annua;

Udite nella pubblica udienza dell’11 marzo 2009, con l’assistenza del Segretario sig.ra -

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente @@@@@@@, Maresciallo Capo dei Carabinieri, è stato collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 5 settembre 1997, ed a far tempo dalla stessa data percepisce trattamento privilegiato ordinario di 1^ categoria (inizialmente nella forma dell’assegno rinnovabile, poi nella forma della pensione vitalizia) più assegno di superinvalidità lett. F.

In data 13 ottobre 2006 il sunnominato inoltrava istanza alla Sede INPDAP di Reggio Emilia volta ad ottenere la corresponsione, sulla pensione in godimento, dell’indennità speciale annua (I.S.A.) prevista dall’art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e dagli artt. 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.

Non avendo ricevuto riscontro alla suddetta richiesta, l’interessato ha promosso il ricorso in esame, al fine di vedersi riconosciuta l’indennità speciale annua per gli anni passati, e per il futuro, nella misura effettivamente prevista dalla normativa di riferimento, non corrispondente a quella liquidatagli dall’Amministrazione.

Nel proposto gravame parte ricorrente ha sostenuto, con richiamo all’art. 7 del d.P.R. n. 834/1981 ed agli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987, che l’indennità di che trattasi deve essere calcolata in base alle norme anzidette, ossia deve essere liquidata nella misura di una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

A sostegno di tale assunto ha riportato integralmente quanto argomentato e disposto nelle sentenze n. 712/2003 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia e n. 603/06/M in data 22 maggio 2006 di questa Sezione giurisdizionale, che hanno riconosciuto il diritto degli interessati ad ottenere l’indennità speciale annua nella misura prevista dalla normativa sopra richiamata.

Alla luce delle argomentazioni addotte nella citate sentenze, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza proposta dal ricorrente; 2) per quanto possa occorrere, annullare e/o disapplicare il provvedimento dell’INPDAP di Reggio Emilia eventualmente emesso nelle more del giudizio; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi calcolata l’i.s.a. nella misura di una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 13 del 1987; 4) condannare l’Amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente i relativi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al saldo effettivo.

Si è costituita in giudizio la Sede INPDAP di Reggio Emilia con memoria depositata il 27 febbraio 2009, nella quale si precisa, anzitutto, che l’indennità speciale annua, propriamente detta, è quella prevista dall’art. 111 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ed è pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi gli assegni accessori, e l’importo della 13^ mensilità, e viene corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno, a domanda degli interessati utile anche per l’attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

Si fa presente che nel caso di specie, su richiesta del sig. S. presentata in data 13 maggio 2004, l’indennità in oggetto è stata attribuita al predetto nel mese di luglio 2004 con decorrenza dall’anno 1999, tenendo conto del termine prescrizionale di cinque anni dalla richiesta, e gli è stata regolarmente corrisposta negli anni successivi a quello di presentazione della domanda, come allo stesso comunicato con nota del 6 febbraio 2008.

Si osserva, da ultimo, che il richiamo al combinato disposto dell’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 13 del 1987, contenuto nell’istanza del 13 ottobre 2006 e nel ricorso in esame, farebbe ritenere che il ricorrente faccia riferimento non all’indennità speciale annua, bensì all’assegno di superinvalidità previsto dalla citata normativa, assegno che tuttavia già gli viene corrisposto fin dall’anno 1997.

Si conclude, pertanto, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Nell’odierna pubblica udienza l’avv. -, in difesa del ricorrente, riportandosi alla giurisprudenza favorevole al ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre la dott.ssa - in rappresentanza dell’INPDAP, esclusa la possibilità di conciliazione della lite ai sensi dell’art. 420 c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La questione dedotta in giudizio concerne propriamente l’attribuibilità a favore del ricorrente, titolare di pensione privilegiata ordinaria di 1^ categoria, dell’indennità speciale annua nella stessa misura dell’indennità di cui all’art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (sostitutivo dell’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 915/78) riguardante i grandi invalidi di guerra, anziché nella misura – già liquidatatagli - di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973.

Per decidere di tale questione, che nella giurisprudenza di questa Corte ha formato oggetto di soluzioni contrastanti, è necessario  premettere una analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Si deve ricordare, anzitutto, che in base al citato art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, approvativo del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ”ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui al l'art. 99” (primo comma).

L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue” (secondo comma).

L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno” (terzo comma).

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, l’indennità speciale annua è invece disciplinata dall’art. 25 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che al primo comma, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dispone che “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”, ed al secondo comma prevede che “L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70”.

Procedendo ulteriormente, va considerata la legge 2 maggio 1984 n. 111, con la quale è stato introdotto l’adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In particolare, l’art. 5 della citata legge n. 111 del 1984, nel disciplinare l’adeguamento automatico degli assegni accessori, ha stabilito, al primo comma, che “All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo” soggiungendo, al secondo comma, che  “L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro”.

E’ poi intervenuta la legge 29 gennaio 1987 n. 13 recante la disciplina dell’adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

In particolare, per l’art. 1 della legge anzidetta sono destinatari delle norme di cui alla legge stessa “gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato”.

Per il successivo art. 2, primo comma, “a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”; per il secondo comma dello stesso art. 2, dalla data del 1° luglio 1986 “è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111”.

Così ricostruito il quadro normativo, è opportuno anzitutto osservare che l’art. 2 della legge n. 13/1987, lungi dall’estendere in via generale ai grandi invalidi per servizio i benefici economici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, si è limitato a stabilire – con contestuale soppressione del meccanismo di adeguamento automatico in misura pari al 60% (di quello previsto per i pensionati di guerra) di cui all’art. 5, primo comma, della legge n. 111/1984 - che ai primi gli “assegni accessori” sono corrisposti (a decorrere dal 1° luglio 1986) nelle stesse misure (importo base e assegno integrativo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per i grandi invalidi di guerra. 

E d’altra parte, l’art. 2 citato ha abrogato (dal 1° luglio 1986) solo il primo comma dell’art. 5 l. n. 111/1984, e non anche il secondo comma disponente che “l’adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati”.

Ebbene, l’unico significato attuale che a tale sopravvissuta disposizione pare attribuibile, per ragioni di coerenza e di armonia del sistema risultante dalle disposizioni contenute nella legge n. 111 del 1984 e nella legge n. 13 del 1987 (con specifico riguardo all’art. 2), è quello per cui l’estensione – dal 1° luglio 1986 - agli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio delle misure dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra spetta, in ogni caso, soltanto per l’assegno di superinvalidità, l’indennità di assistenza e di accompagnamento e l’assegno di cumulo rispettivamente previsti, nell’ordine, dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 111 del 1984.

In ogni caso, va poi rilevato che l’indennità speciale annua prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973 è destinata ai mutilati ed invalidi di qualsiasi categoria – a condizione che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e, per gli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava, non possiedano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge -, mentre gli “assegni accessori” cui fa riferimento l’art. 2, primo comma, l. n. 13/1987 sono unicamente quelli dei grandi invalidi per servizio di 1^ categoria, con esclusione di tutte le altre categorie.

Peraltro, dall’esame dell’art. 111 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 25 d.P.R. n. 915 /78 risulta come le indennità rispettivamente previste dai due articoli appena citati, pur avendo uguale denominazione (“indennità speciale annua”), non sono assimilabili tra loro: l’indennità di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973 si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall’art. 94 dello stesso testo normativo (“....compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità...”), mentre l’indennità di cui all’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/78 (come sostituito dall’art. 7 d.P.R. n. 834/1981) costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra (“L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre...”).

Manca, quindi, il presupposto richiesto dall’art. 2, primo comma, della legge n. 13 del 1987, vale a dire la “corrispondenza” tra i due assegni accessori.

Senza contare che, secondo una certa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Liguria n. 404/2007; Sez. giur. Abruzzo n. 421/2006/C), l’indennità speciale annua di cui all’art. 111 d.P.R. n. 1092/1973 non sarebbe un assegno accessorio, tanto che nella norma anzidetta, laddove si stabiliscono le modalità di calcolo del beneficio, si fa riferimento agli “assegni accessori” come emolumenti da esso distinti.

In conclusione, si deve ritenere che l’indennità speciale annua spettante ai grandi invalidi per servizio debba essere corrisposta nella misura e con le modalità di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973, da considerarsi ancora in vigore, laddove l’estensione a favore dei medesimi della stessa misura dell’indennità prevista per i grandi invalidi di guerra dall’art. 25 d.P.R. n. 915/78 (come sostituito dall’art. 7 d.P.R. n. 834/1981) porterebbe ad una ingiustificata duplicazione, in favore dei primi, della tredicesima mensilità (cfr. Corte dei Conti – Sez. giur. Liguria n. 759/04; n. 404/07 ; Sez. giur. Emilia-Romagna n. 571/07).

Sulla base delle considerazioni che precedono – disattesa ogni contraria domanda - il ricorso de quo va respinto in quanto infondato.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, addì 11 marzo 2009.

Il giudice

.

                    .

Depositata in Segreteria il giorno 8 giugno 2009

Il Direttore di Segreteria

.

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                                        Il Giudice Unico.

Depositato in Segreteria il giorno 8 giugno 2009

                                                Il Direttore della Segreteria

                                              -

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data 8 giugno 2009

                                                Il Direttore della Segreteria

                                    f.to .

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza .. 2009 Pensioni 08-06-2009