REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana – composta dai magistrati:

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    ha pronunciato la seguente

                                SENTENZA n.201/A/2009

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n.2954/A/C del registro di segreteria e promosso dal Ministero dell’interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, contro il sig. M.R., per la riforma della sentenza n.608/2008 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (in conformazione monocratica).

         Visti gli atti e i documenti di causa;

            udito, nella pubblica udienza del 23 aprile 2009, il relatore, consigliere ---non rappresentato il Ministero appellante, non rappresentato né costituito il sig.R..

F  A  T  T  O

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U. delle pensioni ha accolto il ricorso presentato dal sig. M.R., già assistente capo della Polizia di Stato, in congedo dal 31 dicembre 1994, finalizzato alla maggiorazione del 18% previsto dall’art.16 della legge n.177/1976 dell’assegno funzionale introdotto con l’art.6 del decreto-legge n.387/1987, convertito nella legge n.472/1987. Il G.U., pur dando atto che la problematica non ha avuto finora “un orientamento univoco della giurisprudenza”, è pervenuto alla soluzione favorevole al ricorrente partendo dalla natura giuridica dell’assegno funzionale (elemento retributivo e non meramente accessorio della retribuzione) e basandosi sulla giurisprudenza (anche di questa Sezione di appello), condannando, in conclusione, l’Amministrazione a pagare i ratei maturati con l’aumento del 18%, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria col criterio dell’assorbimento.

         Con atto di appello, depositato in segreteria l’11 dicembre 2008, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado basandosi sull’orientamento (contrario) della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti (deliberazione n.52/2000), sulla giurisprudenza della Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello (varie sentenze del 2003) e sulla sentenza n.9/2006/QM delle Sezioni Riunite.

D I R I T T O

L’art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177, dopo avere disposto (al comma 1) la sostituzione dell’art.43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, nel senso che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili…., la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento”, aggiunge, al comma 2, che, “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se sono pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Orbene, come questa Sezione ha ripetutamente affermato, l’art.16 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (omologo rispetto al predetto art.15) contiene tre diverse norme. La prima, ribadisce sostanzialmente il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all’ultimo stipendio o all’ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati; la seconda, prevede una maggiorazione automatica del 18 per cento dell’intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente (in definitiva, ai sensi di tali norme, la base pensionabile – da assoggettare, nel suo complesso, all’aumento del 18% – è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dal citato art.15 ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa previsione legislativa); la terza norma – del tutto innovativa – è stata posta dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive, che consentissero l’inserimento nella base pensionabile di assegni o indennità diversi da quelli esplicitamente indicati nell’art.15. Quest’ultima norma – che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità – ha il solo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile. Pertanto, poiché, nella specie, l’Amministrazione ha spontaneamente incluso nella base pensionabile l’assegno funzionale (decreto n.9630414 del 26 ottobre 1996 della Prefettura di Palermo), anche a questo deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%, per cui appare illogica e contraddittoria la pretesa dell’Amministrazione di inserire tale assegno nella base pensionabile e poi escluderlo dal- l’aumento stesso. Infatti, di fronte alla domanda del pensionato diretta sostanzialmente ad ottenere il computo della maggiorazione del 18% sull’intera base pensionabile, il giudice – tenendo conto dei vincoli derivanti dall’oggetto della domanda e dal rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – non ha altra via che quella di riconoscere al ricorrente tale aumento non potendo certamente negare un diritto già spontaneamente riconosciuto dall’Amministrazione (nel senso e nei limiti già evidenziati).

In base alle considerazioni che precedono, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

         Stante la problematicità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello indicato in epigrafe, con conseguente conferma della sentenza appellata.

         Spese compensate.

         Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2009.

        L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

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Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo,03/06/2009

                                                              Il Direttore della Segreteria

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 201 2009 Pensioni 03-06-2009