REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - composta dai Magistrati:

DOTT. TULLIO SIMONETTI                             PRESIDENTE

DOTT. M. TERESA ARGANELLI                         CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE                             CONSIGLIERE REL.

DOTT:ROCCO DI PASSIO                                CONSIGLIERE

DOTT. PIERA MAGGI NARDONE                        CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 164/2006)

nel giudizio d'appello in materia pensioni civili, iscritto al n. xxx del Registro di Segreteria, proposto da R.B. avverso la sentenza n. xxx in data 26 febbraio -12 marzo 2004 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia e nei confronti del Ministero dell'Interno.

         Visti l'atto d'appello, nonché gli altri atti e documenti della causa;

         Uditi, alla pubblica udienza del 7 aprile 2006, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante e, l'Avv. Domenico Bonaiuti, su delega dell'Avv. Paolo Guerra per la parte appellante, non costituita l'Amministrazione appellata.

         Ritenuto in

FATTO

         Con sentenza xxx il Giudice Monocratico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da R.B. avverso il provvedimento negatorio della chiesta costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. per il servizio, inferiore a quindici anni, dal medesimo prestato, quale militare, dal 7.10.1949 all'11.5.1960 nel Corpo delle Guardie di P.S.

         La pronuncia di rigetto è stata argomentata dal Giudice Regionale con la considerazione che gli anni di servizio de quibus erano stati già valutati per la concessione al miliare della pensione privilegiata e non erano, pertanto, già valutabili ai fini previdenziali INPS.

         Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello il R.B., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Guerra il quale ne ha dedotto l'illegittimità ed erroneità nel riflesso che il T.U. n.1092/1973 distingue la costituzione della posizione assicurativa de qua (art.124 e segg.) della riunione e ricongiunzione dei servizi (artt. Da 112 a 118) e la pensione privilegiata per le infermità contratte nel periodo di servizio militare ma non utile a pensione normale, non sarebbe incompatibile con la costituzione di una posizione assicurativa INPS per lo stesso periodo, non ostandovi alcuna disposizione normativa (ed, in particolare, gli artt.126, 127 e 128 del menzionato D.P.R. n.1092/1973.

         La difesa richiama altresì la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti sia a livello regionale che centrale favorevole alla costituzione di tale posizione ed in particolare la sent.n.301 del 10.6.2004 della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale relativa ad analoga fattispecie e conclude, pertanto, perché, in accoglimento dell'appello, la impugnata sentenza venga annullata.

         A seguito dell'appello, che risulta ritualmente notificato all'Amministrazione, al pari del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza dibattimentale, l'Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

         Con memoria depositata in data 27 marzo 2006 la difesa appellante ha sostanzialmente insistito nelle censure e considerazioni svolte con l'atto d'appello, censurato la recente sentenza n. 2/2005/Q.M. delle SS.RR. che, in sede risolutiva dell'apposita questione di massima, si è espressa in senso negatorio della costituzione della chiesta posizione assicurativa in analoga fattispecie e, nel richiamare la giurisprudenza favorevole al riguardo anche della Corte di Cassazione (cfr., per tutte, Sez. lavoro sent.n.12219 del 3.7.2004) in tema di attribuzione di contributi figurativi a favore di militare anche per gli anni di servizio militare eccedente quello di lega per i quali il medesimo non abbia maturato il diritto alla costituzione de qua, ha insistito per l'accoglimento del proposto atto d'appello.

         Alla pubblica udienza del 7 aprile 2006, non costituita l'Amministrazione, l'Avv. Domenico Bonaiuti, per delega dell'Avv. Paolo Guerra, per l'appellante ha sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese negli atti scritti.

         Considerato in

DIRITTO

         Reputa il Collegio, nella fattispecie all'esame, di poter pervenire alla definizione dell'insorta questione pensionistica mediante sentenza succintamente motivata, ex art.9, comma 1, della L.n.205/2000, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa , fatta valere dalla parte appellante, alla stregua della pronuncia resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede definitoria dell'apposita questione di massima, con la recente sentenza n.2/2005/Q.M. ove ha statuito che “il militare in servizio permanente o continuativo il quale cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art.67 del D.P.R. n.1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art.124 del medesimo D.P.R.”.

         A tale conclusione le SS.RR. sono pervenute attraverso l'esame degli artt. 124, commi 1 e 2, 127, co.1 e 128 del citato T.U.n.1092/1973, condotto congiuntamente a quello delle disposizioni generali in materia pensionistica ivi recate dagli artt.6, 39 e 41, le quali sanciscono il principio fondamentale e di generale applicazione nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali di “divieto di doppia valutazione di un periodo di attività, di tempo o di servizio”, nonché nel riflesso che la pensione privilegiata assorbe l'importo della pensione normale e lo integra, venendo così a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr., in termini,: Cass. Sez.lav.27 gennaio 1993, n.987; Corte Cost., Sent.17 luglio 1981, n.151).

         Alla stregua delle estese considerazioni il proposto atto d'appello va respinto e confermata la sentenza impugnata in epigrafe.

         Nulla per le spese del doppio grado.

P.Q.M.

         La Corte dei conti-Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzioni reiette, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata in epigrafe.

         Nulla per le spese del doppio grado.

         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2006.

L'ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

F.to Davide MORGANTE                 F.to Tullio SIMONETTI

         Depositata in Segreteria il 24/07/2006

 

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

                       F.to Maria FIORAMONTI