Polizia di Stato. Si privilegiata anche se non patologie non comportano inidoneità servizio istituto

SENT 1031/2009      REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica,

nella persona del Cons. dott.ssa -

in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 055961/M del registro di Segreteria, presentato da C. P., nato a @@@@@@@ @@@@@@@ il --, residente nel Lazio ed selettivamente domiciliato a Roma, in via - presso lo studio degli avv.ti --che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente,  nel presente giudizio, avverso il decreto n. 9771 in data 09/06/2000 del Ministero della Difesa.

All’udienza del giorno 22 ottobre 2008 è presente l’avv. -

Esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Ministro della Difesa ha respinto l’istanza pensionistica presentata il 17/12/1996 dal sig. P. C., già Sovr.te Capo della Polizia di Stato in congedo dal 01/05/1994, in quanto le patologie da cui è affetto l’interessato, pur se riconosciute dipendenti da causa di servizio, non comporterebbero l’inidoneità al servizio d’Istituto.

Con tempestivo ricorso l’interessato – richiamando giurisprudenza di questa Corte - deduce l’infondatezza del diniego, atteso che per le forze di polizia continuerebbe ad applicarsi, in materia de qua, l’art. 67 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/73, che per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria dei militari non richiede l’accertamento dell’inabilità al servizio, ma solo quello della sussistenza di infermità dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A e non suscettibili di miglioramento.

Conclude pertanto chiedendo l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 3^ o quanto meno 4^ ctg. tabella A per il complesso delle infermità, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, un parere a CTU specialistico.

Risulta dagli atti che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con p.v. mod. AB n. 2350 del 16/12/1996 ha giudicato le infermità: “1. Spondiloartrosi lombare con osteopenia e discopatia L5-S1; 2. Bronchite cronica; 3. Spondilosi cervicale; 4. Pregressa sinusalgia frontomascellare” dipendenti da causa di servizio e ascrivibili nel complesso alla 7^ ctg. tavbella A a vita dal congedo.

Con parere n. 30296/97 del 17/12/97 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha riconosciuto la dipendenza da c.s. delle suddette infermità, confermando l’ascrivibilità a tabella A delle sole infermità di cui ai nn.  2 e 4.

Il Collegio Medico Legale, sentito dal Ministero dell’Interno, con relazione del 27/03/2000 n. 2223/99, ha espresso parere conforme a quello della C.M.O. di Roma ritenendo anche le infermità di cui ai nn. 1 e 3 ascrivibili alla tabella A (8^ cat.), ma ritenendo che le stesse non comportassero inabilità al servizio. E’ seguito il decreto impugnato.

Con memoria del 10/01/2007 l’Amministrazione resistente ha rappresentato che, con D.M. n. 2707 del 24/02/2002, allegato, è stato conferito all’interessato, per aggravamento delle infermità sofferte, il trattamento privilegiato di 6^ ctg. dal 01/04/2000 a vita, riliquidato con D.M. n. 5426 del 04/12/2003, in applicazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 2470/99 del 02711/99.

Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso e, in subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale.

All’odierna udienza di discussione l’avv. Mustacchio ha insistito per l’accoglimento del ricorso; non ravvisandosi necessità di ulteriore istruttoria, la causa è decisa come da dispositivo letto al termine dell’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 64 del t.u. approvato con D.P.R. n. 1092/73, ha diritto a conseguire la pensione privilegiata ordinaria il dipendente che, per infermità determinate da causa o concausa di servizio, abbia subito menomazioni dell’integrità personale che lo abbiano reso inabile al servizio.

Il diniego opposto dal Ministero dell’Interno, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si basa dunque nell’asserita mancanza del requisito dell’inidoneità fisica all’impiego all’epoca del congedo del sig. C..

Senonchè l’art. 65, comma 3, del medesimo T.U. n. 1092/73 stabilisce che per i funzionari di pubblica sicurezza (tra cui rientra il ricorrente come Sovrintendente della Polizia di Stato), il trattamento di privilegio è liquidato secondo la normativa stabilita per i militari se più favorevole, vale a dire secondo la disciplina dell’art. 67 del medesimo T.U.

Del resto, l’art. 5, comma 6, del D.L. n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, ha sancito che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale della Polizia ad ordinamento militare.

Sulla base delle suddette disposizioni, al personale della Polizia di Stato, ancorchè ad ordinamento civile, in virtù della legge n. 121 del 1981, continua ad applicarsi l’art. 67 e non l’art. 64 del DPR n. 1092/73, con la conseguenza che il diritto alla pensione privilegiata, per tali categorie, prescinde dal requisito dell’inabilità al servizio (ex plurimis, Sezione Terza di appello, n. 282/2002 e n. 284/2003).

Sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso risulta giuridicamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 7^ ctg. tabella A per le infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, di cui al verbale C.M.O. di Roma con p.v. mod. AB n. 2350 del 16/12/1996.

Detto trattamento sarà corrisposto fino al giorno precedente la data di decorrenza della pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. tabella A, già concessa nelle more del presente giudizio, con DM n. 2707/2002, vale a dire fino al 31/03/2000.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia dovrà essere corrisposto l’importo differenziale tra interessi e rivalutazione, a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, secondo i criteri affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso n. 055961/M presentato da C. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 7^ ctg. dalla data di insorgenza del diritto e fino alla data di decorrenza della pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. concessa con D.M. n. 2707/2002, vale a dire fino al 31/03/2000. Con rivalutazione ed interessi come in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2008.

IL GIUDICE

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Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04/06/2009

Per il Dirigente

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 1031 2009 Pensioni 04-06-2009