REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, assistito dal segretario di udienza Guazzaroni Graziano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20767/PC del registro di Segreteria, proposto da B.  A., nato a omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dal’Avv. -- nei confronti della Prefettura di Ancona nella persona del Prefetto p.t., del Ministero degli Interni nella persona del Ministro p.t. tutti domiciliati per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Ancona e  dell’Inpdap sede di Ancona avverso il decreto di pensione della Prefettura di Ancona n. @@@@@@@ del 28.05.2008;

Presenti l’Avv. ---per l’Inpdap; assenti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ancona;

Data lettura, al termine della Camera di consiglio, del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, ex art. 429, comma 1, cpc, così come sostituito dall’art. 53, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 2008;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 3 marzo 2009, il ricorrente, ex Ispettore Superiore Sostituto Commissario della Polizia di Stato, collocato a riposo per inabilità fisica dal 30.04.2004, titolare della pensione n. @@@@@@@, impugnava il decreto di pensione della Prefettura di Ancona n. @@@@@@@ del 28.05.2008 nella parte in cui, a far data dal 1° gennaio 2005:

1) non venivano computati nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali del 2,50%:

a)          le anticipazioni stipendiali per l’anno 2004, pari ad € 564,80;

b)          l’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39;

c)          l’Indennità integrativa speciale di € 6.495,48;

2) l’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39 non veniva inserito nel trattamento assoggettato alla rivalutazione del 18%.

In proposito, lamentava che ai fini dell’aumento figurativo del 18% nella determinazione della base pensionabile venivano inserite le anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali per l’anno 2004, pari ad € 564,80, ma non anche l’assegno pensionabile rivalutato di €  797,39.

Chiedeva, quindi, la rideterminazione della pensione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 3 del D. L.gs. n. 193 del 2003, recante “Effetti del sistema dei parametri stipendiali”; dell’art. 15 della legge n. 177 del 1976, relativo alla “Base pensionabile del personale civile”  e del d.P.R. n. 301 del 2004, recettivo dell’Accordo sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile per il biennio economico 2004-2005. Richiamava la circolare del Ministero dell’Interno n. 333/H C23 del 14.02.2005, contenente istruzioni per la corretta liquidazione dei trattamenti di pensione del personale della Polizia di Stato.

3) Chiedeva, infine, il ricalcolo della pensione in base alla Nota operativa n. 26 dell’Inpdap, avendo egli maturato un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni di servizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno con memoria depositata il 07.05.2009, chiedendo il rigetto del ricorso per aver l’Amministrazione correttamente liquidato il trattamento di pensione in conformità al dettato delle disposizioni vigenti in materia nonché alla risposta ad un quesito posto sul trattamento pensionistico delle anticipazioni stipendiali, di cui all’art. 5 del D. L.gs. n. 193 del 2003, allegata agli atti.

Con riferimento alla domanda di cui al punto 1), relativa al mancato computo di alcune voci nella base di calcolo dei sei scatti, l’Amministrazione faceva presente che:

-               le anticipazioni stipendiali non possono essere considerate, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D. L.gs. n. 193 del 2003 e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 333/H C23 del 14.02.2005 (alle pagg. 10, 11 e 12), nel calcolo dei sei scatti di stipendio;

-               l’emolumento pensionabile e l’Indennità integrativa speciale confluiscono nello stipendio basato sui parametri solamente alla data del 1° gennaio 2005, data alla quale l’interessato non era più in servizio e quindi non destinatario della norma in argomento.

Con riferimento alla domanda di cui al punto 2), relativa al mancato inserimento nel trattamento assoggettato alla rivalutazione del 18% dell’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39, l’Amministrazione richiamava le istruzioni impartite con la predetta circolare del Ministero dell’Interno n. 333/H C23 del 14.02.2005, ritenendo che tale emolumento va ad aumentare la pensione solo secondo le aliquote di pensionabilità maturate all’atto della cessazione.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di cui al punto 3), relativa al ricalcolo della pensione in base alla Nota operativa n. 26 dell’Inpdap, l’Amministrazione faceva presente che, avendo l’interessato maturato alla data del 31.12.1992 la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (30 anni), il trattamento di pensione liquidato nei suoi confronti è stato già calcolato ed attribuito interamente in quota A e nella misura della percentuale massima di pensione dell’80% calcolata sull’ultimo stipendio e che, pertanto, non trova applicazione nei suoi confronti detta nota operativa, riguardante le pensioni calcolate con l’applicazione delle quote A+B.

Con nota depositata il 25.05.2009 si costituiva in giudizio l’Inpdap, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o improcedibile nei suoi confronti il ricorso per difetto di legittimazione passiva e, comunque, per essere l’Istituto ordinatore secondario di spesa; invitava a ritenere, in ogni caso, l’Istituto indenne dalle spese di giudizio.

In udienza, il legale di parte ha chiarito che l’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39 era stato attribuito ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 53 del 2001; ha insistito per l’accoglimento del ricorso, considerata anche la situazione sperequativa in cui si viene a trovare il ricorrente rispetto ad un pari qualifica, anche con anzianità contributiva inferiore collocato a riposo a decorrere dal 01.01.2005.

Sempre in udienza, la rappresentante dell’Inpdap ha insistito affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Inpdap, quale ordinatore secondario della spesa; ha fatto presente che la nota operativa n. 26 del 2008, richiamata da parte ricorrente, è indirizzata alle sole sedi operative INPDAP; che ad essa non può, pertanto, essere attribuito valore di circolare, trattandosi, anzi, di provvedimento che non è stato neanche pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità  o di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Inpdap, nel presupposto che le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza tra apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo in relazione tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti.

La questione all’esame attiene alla richiesta di riliquidazione del trattamento di pensione con inclusione a far data dal 1° gennaio 2005 di alcune voci nella base di calcolo dei sei scatti (punto 1) della parte in fatto); all’inserimento dell’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39 nella base pensionabile, ai fini dell’aumento figurativo del 18% (punto 2) della parte in fatto); al ricalcolo della pensione in base alla Nota operativa n. 26 dell’Inpdap (punto 3) della parte in fatto).

Per quanto riguarda la domanda di cui al punto 1), relativa al mancato inserimento di alcune voci nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, la questione trova disciplina nell’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997. I sei scatti vanno calcolati sullo stipendio; avendo natura stipendiale, sono soggetti alla maggiorazione del 18%.

In particolare, il ricorrente lamenta il mancato computo:

a)                      delle anticipazioni stipendiali, riferite all’anno 2004, pari ad € 564,80;

b)                      dell’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39 (art 21 del D.Lgs n. 53 del 2001);

c)                       dell’Indennità integrativa speciale di €  6.495,48.

Con riferimento alle anticipazioni stipendiali (lett. a), sostiene l’Amministrazione che tali anticipi, pur utili a fini del calcolo della base pensionabile e, come tali, soggetti alla maggiorazione del 18%, non possono, invece, essere considerati nel calcolo dei sei scatti di stipendio, stante il disposto dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 193 del 2003 e della relativa  circolare interpretativa del Ministero dell’Interno (pag 10).

E in effetti il richiamato art. 5,  comma 2, del D.Lgs n. 193 del 2003 stabilisce che l’anticipazione corrisposta è “senza effetti ai fini degli scatti attribuiti o da attribuire”.

  L’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 302 del 2004 stabilisce, altresì, che “Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico”, gli importi di cui alle anticipazioni stipendiali “non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri”.

Correttamente l’Amministrazione ha ritenuto che dette anticipazioni stipendiali non possono essere prese in considerazione nel calcolo dei sei scatti di stipendio.

La prima domanda relativa al punto 1) lett. a) non può, pertanto, essere accolta.

Passando all’esame delle questioni di cui al punto 1) lett. b) e c), relative al mancato inserimento dell’emolumento pensionabile e dell’Indennità integrativa speciale nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, l’Amministrazione sostiene che dette voci confluiscono nello stipendio basato sui parametri solamente alla data del 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 3, comma 1, del D. L.gs n. 193 del 2003, data alla quale l’interessato non era più in servizio e quindi non destinatario della norma in argomento.

Il ricorrente contesta tale impostazione, lamentando l’errata applicazione nei suoi confronti del d.P.R. n. 302 del 2004, che, all’art. 1, comma 2, estende la sua validità a tutto il personale della Polizia di Stato collocatosi in quiescenza a partire dal 1° gennaio 2004.

Anche questa seconda domanda non può essere accolta.

Anche se i benefici economici risultanti dall'applicazione del d.P.R. n. 302 del 2004 sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell’accordo, è anche vero che l’inclusione dell’emolumento pensionabile - disciplinato dall’art 21 D.Lgs n. 53 del 2001 (poi abrogato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 193 del 2003) -.e dell’Indennità integrativa speciale nello stipendio basato sui parametri è prevista non già dal richiamato d. P.R. n. 302 del 2004, quanto dall’art. 3, comma 1, del D. L.gs n. 193 del 2003 e soltanto a partire dalla data del 1° gennaio 2005.

L’adeguamento integrale, alle date e negli importi previsti, dei benefici contrattuali al personale comunque cessato dal servizio riguarda esclusivamente i benefici previsti dall’accordo contrattuale, non necessariamente quelli previsti dall’art. 3, comma 1, del D. L.gs n. 193 del 2003, ai quali va appunto riconosciuta decorrenza dal 1° gennaio 2005 e solo a favore di chi a quella data si trovava in servizio e percepiva uno stipendio.

Passando all’esame della domanda di cui al punto 2), relativa al mancato inserimento nel trattamento assoggettato alla rivalutazione del 18% dell’emolumento pensionabile rivalutato di € 797,39, l’art. 21 del D.Lgs n. 53 del 2001 prevedeva che "l’emolumento di cui all'art. 38 DPR 254/99 è corrisposto in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore".

Il d.P.R. n. 254 del 1999 di “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, prevedeva espressamente all’art. 38, intitolato “Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85” la corresponsione di tale emolumento.

Analoga disposizione non è invero rinvenibile nel successivo d.P.R. n. 302 del 2004 di recepimento dell’accordo sindacale per il biennio 2004-2005.

L’art. 21 del D.Lgs n. 53 del 2001 è stato, peraltro, abrogato dall’art. 15 del D.Lgs n. 193 del 2003 a decorrere dal 01.01.2005.

Gli artt. 43 e 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificati dagli art. 15 e 16 della legge n. 177 del 1976, in materia di pensioni civili e militari, stabiliscono che la base pensionabile è aumentata del 18% esclusivamente con riferimento ad alcuni emolumenti tipizzati e che agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, oltre a quelli esplicitamente indicati, può essere considerato “se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Non tutti i trattamenti accessori, anche se pensionabili, hanno natura stipendiale.

Occorre, in effetti, un’espressa previsione di legge volta a dichiararne “la valutazione nella base pensionabile”, che, nel caso di specie, manca.

Anche questa domanda va, pertanto, rigettata atteso che detto emolumento pensionabile - disciplinato dall’art 21 D.Lgs n. 53 del 2001, e poi abrogato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 193 del 2003 non figura nell’elenco dei richiamati artt. 43 e 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e s. m. e i..

Coerente con il sistema previdenziale appare il comportamento dell’Amministrazione di riconoscere, viceversa, alle anticipazioni stipendiali natura stipendiale in senso stretto; come tali, assoggettabili all’incremento del 18%.

Per quanto riguarda, infine, l’ultima questione relativa al ricalcolo della pensione in base alla nota operativa Inpdap n. 26 del 2008, di cui al punto 3), spetta al Ministero dell’Interno individuare tra le due possibili alternative di modalità di calcolo della pensione indicate nella nota operativa quella in concreto più favorevole al ricorrente, cessato dal servizio con un’anzianità contributiva di 44 anni, superiore al massimo di anzianità previsto dall’ordinamento di appartenenza (30 anni). 

Il meccanismo, previsto dalla nota operativa Inpdap n. 26 del 2008, vuole, in effetti, assicurare proprio a coloro che possono vantare un’anzianità maggiore un sistema di pagamento non deteriore o penalizzante rispetto a coloro che possiedono un’anzianità contributiva minore.

Sarà cura del Ministero dell’Interno verificare, in concreto, anche in base alle indicazioni fornite nella Nota operativa dell’Inpdap n. 26 del 13.06.2008, la soluzione più vantaggiosa per il ricorrente tra l’attribuzione dell’anzianità maturata interamente in quota “A” e nella misura della percentuale massima di pensione dell’80% calcolata sull’ultimo stipendio e quella attribuibile in parte in quota “A” e in parte in quota “B”.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio data la complessità giuridica della questione e della normativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

RIGETTA il ricorso con riferimento ai punti 1) e 2) indicati in parte motiva.

ORDINA al Ministero dell’Interno di verificare, in concreto, anche in base alle indicazioni fornite nella Nota operativa dell’Inpdap n. 26 del 13.06.2008, la soluzione più vantaggiosa per il ricorrente.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 4 giugno 2009.

        IL GIUDICE UNICO

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               PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 08/06/2009

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MARCHE Sentenza 187 2009 Pensioni 08-06-2009