SENT 1132/2009                                 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

in composizione monocratica, in persona del Cons. Chiara  Bersani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizio instaurato con il ricorso n. 61952 presentato da R. A., rappresentato e difeso dall’Avv.-

Contro il Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza

avente ad oggetto richiesta di pensione privilegiata

udito alla pubblica udienza del 6 3 2009 l’Avv.-

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

F A T T O

Il ricorrente ha prestato servizio quale Sovrintendente Capo Polizia di Stato fino al congedo il 24.12.1994, avvenuto a domanda. Il 20.11.1995 ha presentato domanda di pensione di privilegio, relativamente alla infermità “”sinusopatia fronto macellare di discreta gravità”, per la quale aveva già ottenuto la concessione dell’equo indennizzo (decreto del 10.5.1996 previ pareri positivi del CPPO n.18778/95 e n.2482 del 21.12.1993).

Con decreto n.10031/00 il Ministero ha rigettato la domanda di pensione privilegiata per inesistenza del requisito della inabilità al servizio,  recependo il parere della CMO di Roma n.666 del 26.3.1998 con il quale l’organo medico legale aveva accertato “sinusite ertmoido mascellare iperplastica in soggetto con esiti di pregresso intervento di svuotamento etmoidomascelare x, ascrivibile all’8° cat. dal congedo a vita, in quanto non suscettibile di miglioramento”, e aveva riconosciuto il soggetto idoneo al ruolo di appartenenza.

Avverso tale diniego l’interessato ha notificato il presente ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto a pensione di privilegio con pagamento delle somme arretrate inclusive di interessi e rivalutazione e spese di giudizio, basando la pretesa sull’art.67 del d.p.r. n. 1092/73, per il quale, a differenza di quanto l’art.64 dispone per altri dipendenti dello Stato, per il personale di Polizia di Stato il diritto a pensione di privilegio è subordinato ai soli presupposti della dipendenza da causa di servizio della infermità e della sua ascrivibilità a categoria di pensione, non risultando necessario il requisito della inabilità al servizio. Tale norma risulterebbe infatti applicabile al personale di Polizia di Stato nonostante il passaggio dall’ordinamento militare a quello civile disposto dalla legge n. 121/81, per effetto del’art.5 comma 6 del d.l. n.387/87 convertito nella legge n. 472/87, per il quale al personale della Polizia di Stato si applicano ai fini della pensione privilegiata e norme del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a status militare.

Il Ministero dell’Interno ha depositato il fascicolo d’ufficio del ricorrente e con ordinanza n.146/08 di questo giudice in altra composizione è stato conferito incarico al CML del Ministero della Difesa di esprimere parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio e alla classifica della infermità .

Il CML adìto ha reso il parere con nota del 11.7.2008, nella quale ha  confermato la diagnosi della patologia accertando  “Sinusite etmoido mascellare iperplastica in soggetto con esiti di pregresso intervento di svuotamento etmoido mascellare dx”, la sua dipendenza da causa di servizio e la ha ascritta alla 8° cat. tab.A a vita ai fini della p.p.o

Con memoria integrativa del11.2.2009 parte ricorrente ha ribadito le conclusioni sul punto della legittimità del diniego opposto dalla amministrazione per la ritenuta necessità del requisito della inabilità al servizio dipendente dalla patologia riscontrata, richiamando l’art. 67 del d.p.r. n. 1092/73 già invocato.

Il Ministero non si è costituito e alla udienza del 6 3 2009 l’Avv.Rinna ha ribadito le conclusioni.

DIRITTO

1.La pretesa è diretta all’accertamento del diritto a pensione di privilegio in fattispecie nella quale la amministrazione, riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e la ascrivibilità alla 8° cat. di pensione a vita, la poi negata sul presupposto della inesistenza del requisito della inabilità al servizio, poiché il ricorrente è risultato idoneo al servizio al momento della visita dell’organo medico legale e con riferimento al momento del congedo.

2.La pretesa è fondata.

L'art. 67 del t.u.n .1092/3, espressamente riferito al trattamento di privilegio dei militari, indica nella sua dizione contenutistica ed in modo esaustivo tutti i presupposti al verificarsi dei quali va riconosciuta la pensione privilegiata in favore dei dipendenti militari dello Stato. Ora, dal momento che tra i richiesti requisiti fondanti non è menzionato quello della inidoneità al servizio, esclusione certamente dettata dal particolare <status> del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico - fisica, e poiché, ancora, non appare giuridicamente ammissibile la integrazione di una norma eccezionale (in quanto riferita ad una particolare specie di dipendenti) quale è l'art. 67, del T.U. n.1092/1973, con un <quid> da enucleare dalla norma generale di cui all'art. 64 del medesimo D.P.R., deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato (cfr. Corte dei Conti, Sezione Friuli Venezia Giulia, sent. n.85/1999, Sezione III d'appello, sentt. n.285/2003 e n.267/A, del 28 aprile 2004, Sezione Lombardia, sent. n.721/2004, Sezione Marche, sent. n.375/2004, Sezione Sicilia, sent. n.1257/2005 e Sezione Abruzzo, sent. n.101/2006).

Le più favorevoli regole dettate per il personale militare trovano applicazione anche nei confronti del personale appartenente ai Corpi smilitarizzati.

Tra questi, il personale della Polizia di Stato, equiparato al personale civile ai sensi della legge 01 aprile 1981, per effetto della norma di cui all'art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n.387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n.472, che statuisce: <Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare>.

Pertanto, a norma del’art.67 del T.U. n.1092/1973 il ricorrente ha diritto a pensione privilegiata al verificarsi di una menomazione dell'integrità personale, che abbia carattere invalidante e non sia suscettibile di miglioramento, che sia dipendente da causa di servizio e che sia ascrivibile ad una delle categorie della tabella A, annessa al D.P.R. n.834 del 1981.

Atteso che secondo l’infermità non è stata giudicata suscettibile di miglioramento, ed è stata ascritta alla 8° cat. tab.A a vita sia dalla CMO di Roma Cecchignola del 26.3.1998 che dal ctu adìto , con riferimento alla data  della visita collegiale del 26.3.1998, non è applicabile il disposto del successivo art. 68, del T.U. n.1092/1973 che prevede che se le infermità o le lesioni, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, sono ritenute suscettibili di miglioramento, spetta un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da 2 a 6 anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento (dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile è concesso sino ad un massimo di quattro annualità, ex art. 5, co.1, della legge 26 gennaio 1980, n.9), e spetta al ricorrente l’assegno vitalizio dalla data del congedo.

3.Sulle somme arretrate dovute spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte capitale, emolumenti da liquidarsi cumulativamente, secondo i principi espressi nella citata sentenza n.10/2002/QM, delle Sezioni Riunite di questo Istituto, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

4.Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della materia e della istruttoria avvenuta nel presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.3.2009                                                             

 Il Giudice

f.to -

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16/06/2009

Per il Dirigente

-

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 1132 2009 Pensioni 16-06-2009