SENT. N. 771/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona della dr.ssa .. alla pubblica udienza del 26 novembre 2008, con l’assistenza del segretario, dr. ... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 55666/PM del registro di Segreteria, proposto da @@@@@@@@, come in atti generalizzato e domiciliato

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

per

il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico commisurato all’equiparazione retributiva tra personale di Polizia di Stato e quello dell’Arma dei Carabinieri (sottufficiali), così come previsto dall’art.43, comma 17, della legge 1.4.1981 n.121;

VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell’Amministrazione;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

Nessuno è comparso per le parti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso odierno @@@@@@@@, già appuntato dell’Arma dei Carabinieri – promosso con titolo onorifico al grado di Maresciallo Capo – collocato in congedo a decorrere  dal 7.6.1977, instava per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico commisurato all’equiparazione retributiva tra personale di Polizia di Stato e quello dell’Arma dei Carabinieri (sottufficiali), così come previsto dall’art.43, comma 17, della legge 1.4.1981 n.121.

Assumeva il ricorrente che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 dal 1981, nonché della tabella allegata alla stessa come sostituita dall'art. 9 della legge 12.8.1982, n. 569 e della nota in calce, nella parte in cui non sono inclusi, ai fini dell’equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, così omettendo l’individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Successivamente a tale sentenza , con il DL 7.01.1992 n.5, convertito con modificazioni nella legge 6.03.1992 n.216, era stata fissata al primo gennaio 1992 la decorrenza degli effetti economici dell’equiparazione in parola.

2. Si costituiva il Comando Regione Carabinieri Toscana con atto in data 13.11.2008, nel quale si asseriva l’infondatezza del ricorso, poiché l’interessato alla data di entrata in vigore della legge 216/92 risultava già collocato in congedo a decorrere dal 7.6.1977 ed inquadrato nel ruolo dei graduati e non in quello dei sottufficiali, unici destinatari del beneficio.

3. All’udienza del 26.11.2008 nessuno compariva per le parti e la causa era trattenuta indecisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Dagli atti risulta accertato che il ricorrente è cessato dal servizio a decorrere dal 7.6.1977, in quanto dalla suddetta data è stato collocato in congedo per infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, non risulta destinatario della previsione di cui all’art. 43, comma 17, della legge 1.4.1981 n.121, poiché appare evidente che si tratta di una disposizione entrata in vigore successivamente alla sua cessazione. Tale norma – in virtù della sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale – ha introdotto benefici economici per il personale dei sottufficiali di Polizia di Stato, a cui devono essere equiparati anche quelli dell’Arma dei Carabinieri, che erano in servizio alla data della sua entrata in vigore.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, intervenuta con la sentenza sopra richiamata, dell'art. 43, comma 17, della l. n. 121 del 1981 - nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri - ha determinato l'automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri.

Discende, infatti, dalle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale che una volta che la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni, queste siano cassate dall'ordinamento con il conseguente automatico riespandersi delle norme di carattere generale nei cui confronti quelle cassate si ponevano come specifiche.

La richiamata sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale opera con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si riferisce la norma dichiarata contra Constitutionem, sicché dal giorno successivo alla pubblicazione questa non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n. 49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).

Ciò premesso, il sig. @@@@@@@@ avrebbe avuto diritto all’equiparazione retributiva invocata solo se fosse stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge 121/1981 (15.4.1981, il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) in virtù del principio tempus regit actum.

Di conseguenza, l’odierno ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, in ragione della complessità della materia esaminata.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 55666PM del Registro di Segreteria, proposto da @@@@@@@@.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il 26 novembre 2008.

                                                               IL GIUDICE UNICO

                                                      .

 

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2008

                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                              .