Sent. 415/2009

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Il Giudice Unico Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 17059 del registro di Segreteria, proposto da G. S. , nato il omissis  a omissis, selettivamente domiciliato in -, che lo rappresenta e difende, avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza  e la Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico amministrativo per la Liguria.

Udito, nella pubblica udienza del 19 giugno 2009, il difensore del ricorrente Avv. -; assente il rappresentante dell’Amministrazione controinteressata.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

            Il signor G. S. , M. A. della Guardia di Finanza ha proposto ricorso avverso la nota prot. 16564 in data 11/3/2003 della Guardia di Finanza, con la quale è stata respinta la domanda tendente alla valorizzazione in quiescenza dell’indennità di imbarco di cui all’art. 3, comma 18 bis, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.

            Il diniego dell’amministrazione si base sulla considerazione che l’indennità di imbarco, per il personale della Guardia di Finanza, debba ritenersi pensionabile soltanto per coloro che sono cessati dal 2/1/2003, in base al disposto dell’art. 52, comma 5, del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

In gravame il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla quiescibilità dell’indennità di imbarco per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, nella stessa misura in cui la stessa è pensionabile per gli appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica.

I motivi posti a fondamento del gravame sono i seguenti:

-         per effetto dell’art. 3, comma 18 bis, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, confermato dall’art. 1 del D.P.R. 11/101988, vi è stata l’estensione ai militari della Guardia di Finanza dell’indennità di imbarco già prevista per le altre Forze Armate;

-         - la pensionabilità dell’indennità anche per il personale della Guardia di Finanza scaturisce dal carattere retributivo dell’emolumento;

-         il rinvio da parte dell’art. 3, comma 18 bis, del D.L. n. 387/1987, ad una successiva disciplina regolamentare, in ordine a misura e modalità dell’indennità medesima non costituisce elemento ostativo alla pensionabilità dell’emolumento, atteso il richiamo alla disciplina dell’indennità di imbarco prevista per il personale delle altre Forze Armate.

In via subordinata, viene lamentata l’illegittimità costituzionale del quadro normativo di riferimento per violazione dell’art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento che sussisterebbe tra il personale della Guardia di Finanza e il personale delle Altre Forze Armate.

Con memoria depositata il 21/8/2008, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, deducendo, in particolare, il carattere retributivo della indennità di imbarco. A sostegno della pretesa dedotta in giudizio, è stata, inoltre, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/1995 e la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 3/2002/Q.M.

Con memoria depositata il 25/6/2008, si è costituito in giudizio il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria che ha chiesto il rigetto del ricorso, adducendo che la pensionabilità dell’indennità di imbarco non possa ritenersi automaticamente estesa in favore di quelle categorie alle quali è stata attribuita per effetto della legge n. 472/1987, di conversione del d.l. n. 387/1987 e che l’inserimento di un emolumento nella base pensionabile deve essere espressamente previsto dalla legge, stante il disposto dell’art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, nel testo risultante dall’art. 16 della legge n. 177/1976.

L’amministrazione, a sostegno della legittimità del proprio operato ha richiamato il parere del consiglio di Stato, Se. III, in data 13/11/2001 e la decisione della Corte dei conti, Sez. contr., n. 103/1996.

            Con memoria prodotta il 26/9/2008 il difensore, richiamando la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 53691 del 21/2/2005, ha addotto che la posizione del ricorrente sarebbe meritevole di accoglimento in quanto lo stesso alla data del 2/1/2002 si sarebbe trovato nella posizione di ausiliaria, status questo che avrebbe dato titolo al calcolo dell’indennità in argomento nell’indennità di ausiliaria e di conseguenza nel trattamento pensionistico.

            All’udienza del 6/10/2008, questo giudice, avendo evidenziato delle discordanze sulla data di collocamento in congedo, ha chiesto al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria di trasmettere, tra l’altro, il provvedimento di collocamento in congedo del sig. G. S. .

            L’amministrazione ha risposto con relazione pervenuta il 16/12/2008 ed ha spiegato che il ricorrente è stato collocato in congedo per limiti di età a decorrere dal 16/2/1999, che è stato richiamato in servizio dapprima sino al 31/12/1999 e successivamente fino al 31/12/2000, con collocamento in ausiliaria dal 1/1/2001. L’amministrazione ha addotto che, ai fini dell’individuazione degli emolumenti pensionabili, la posizione di ausiliaria va considerata come posizione di congedo e che l’indennità in argomento ha natura di assegno accessorio.

Per quanto riguarda i soggetti collocati in quiescenza prima del 1/1/2002, ma in ausiliaria alla suddetta data, l’Amministrazione ha esposto che il Comando Generale del Corpo si è espresso a favore della valutazione dell’indennità di imbarco nell’indennità di ausiliaria.

In particolare l’amministrazione ha fatto presente che nei confronti di altro dipendente è stato adottato il decreto n. 3274 in data 12/5/2006, con il quale è stata disposta la valutazione dell’indennità di imbarco nell’indennità di ausiliaria, essendo lo stesso in posizione di ausiliaria alla data del 2/1/2002. Tale decreto è stato sottoposto a rilievo da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato sotto il profilo che l’indennità in argomento “non può essere considerata quale componente del trattamento economico spettante al parigrado in servizio ai fini del calcolo dell’indennità di ausiliaria”. In seguito a tale rilievo, il Comando Generale del Corpo, con atto in data 18/1/2008 ha risposto al quesito all’uopo formulato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria, comunicando di ripresentare il decreto riguardante il predetto soggetto senza adeguarsi alle osservazioni della Ragioneria con la richiesta che, trattandosi di decreto “pilota”, venga acquisito “il parere di merito della Corte dei conti di Genova”.

Il Reparto Tecnico Logistico ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

All’udienza del 9/3/2009 il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione della causa, fissata da questo giudice in data odierna.

All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso

            Considerato in

DIRITTO

            Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla pensionabilità dell’indennità di imbarco.

            Tale indennità, già prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78 per il personale delle Forze Armate, è stata estesa al personale della Guardia di Finanza dall'art 3, c. 18-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, che stabilisce: “Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121”.

Lo stesso art. 3 al comma 18 quater ha previsto l’estensione della predetta indennità anche ad altre categorie di personale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo degli Agenti di custodia).

Nel disporre le estensioni di cui sopra la legge non ha stabilito la valorizzazione in quiescenza dell’indennità in questione, né detta previsione è rinvenibile nel D.P.R. 11 ottobre 1988, che, in esecuzione del predetto art. 3, c. 18 bis, ha determinato le misure mensili di detta indennità.

Soltanto il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (concernente, il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31/12/2003 per la parte economica) all’art. 13, comma 5, e all’art. 52, comma 5, ha stabilito la pensionabilità dell’indennità in argomento.

            Dalle predette norme emerge che alla data di cessazione dal servizio del ricorrente (1/1/2001) la legge non prevedeva la pensionabilità dell’indennità di imbarco per il personale della Guardia di Finanza.

Nel regime pensionistico di riferimento, inoltre, vigeva il principio di tassatività delle indennità pensionabili, derivante dagli artt. 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, in base al quale un assegno o indennità può essere valorizzato in quiescenza se vi è un’espressa previsione normativa che lo qualifichi come emolumento “pensionabile”.

            In siffatto contesto normativo la pretesa del ricorrente non può essere accolta.

            In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sent. n. 389 del 6/6/2008), la Sezione di controllo (n. 103 del 10 luglio 1996) e altre Sezioni Giurisdizionali (Sez. Campania, sent. n. 537 del 23/6/2005, Sez. Toscana, sent. n. 102 del 22/2/2008; Sez. Lazio, sent. n. 369 del 10/2/2006).

D’altra parte, la tesi difensiva secondo la quale l’indennità di imbarco sarebbe stata pensionabile sin dalla data della sua estensione al personale della Guardia di Finanza, sulla base dello stesso art. 3, comma 18 bis, del D.L. n. 387/1987 e per effetto del richiamo alla legge n. 78/1983, è in palese contrasto con la espressa previsione di pensionabilità contenuta nel successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 che ha stabilito: “L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18 bis, del decreto–legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile” (art. 13, comma 5, e art. 52, comma 5).

Quanto poi alla prospettata possibilità da parte dell’Amministrazione che l’indennità di imbarco venga valorizzata nell’indennità di ausiliaria, salvo approvazione degli Organi di controllo, si osserva che, ad avviso di questo giudice, la posizione di ausiliaria è una posizione di congedo e comporta, salvo eventuali richiami in servizio, il collocamento in quiescenza e di conseguenza l’inapplicabilità delle sopravvenute disposizioni di legge che introducano benefici per il personale in attività di servizio o che, come nel caso di specie, rendano pensionabili emolumenti che prima non lo erano (cfr.: Sez. Lazio, sent. n. 1666/2008; Sez. Prima Giurisdiz., sent. n. 471/2008; Sezione Seconda Giurisdiz n. 10/2004; Sez. Giurisdiz. Liguria sent. n. 733/2008).

            In ordine alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente per asserita disparità di trattamento tra il personale della Guardia di Finanza, per il quale l'art 3, c. 18-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, non ha previsto la pensionabilità dell’indennità di imbarco e il personale delle Altre Forze Armate, per il quale detta indennità era pensionabile alla data in cui vi è stata l’estensione dell’indennità stessa ad altre categorie di personale, la stessa appare manifestamente infondata.

            Le posizioni messe a raffronto non possono ritenersi omogenee data la diversificata disciplina sostanziale dell’indennità a seconda che si tratti di personale delle Forze Armate o di personale della Guardia di Finanza.

Per il primo, infatti, l’art. 17 l. n. 78/1983, ha fissato un principio di non cumulabilità con le altre indennità previste dalla stessa legge; per il personale della Guardia di Finanza, invece, l’art. 3, comma 18 bis. L. n. 472/1987, ha previsto uno specifico regime di cumulabilità con altre indennità.

In ogni caso la manifesta infondatezza della questione scaturisce dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale “non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche” (da ultimo cfr.: Corte Costituzionale sent. n. 342 del 27/10/2006).

            Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso n. 17059, proposto da G. S. .

Spese compensate.

Così deciso in Genova il 19 giugno 2009.

IL GIUDICE

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Depositata in Segreteria il 19/10/2009

Il Direttore della Segreteria