Pensione privilegiata: applicato il principio dello ius superveniens
(Corte dei Conti Campania, Sentenza 3 giugno 2004 n° 932)

La Sentenza che oggi segnaliamo è importante perchè applica il principio dello ius superveniens.. disconosciuto dalla Pubblica Amministazione. Nella specie, il ricorrente aveva goduto di pensione privilegiata per una lesione traumatica riportata durante il servizio militare di leva con assegni rinnovabili per otto anni sino al 1971. Nel 1973 la legge ha fissato il limite massimo della rinnovabilità in sei anni, dopo di che la pensione va confermata a vita, ma l'Amministrazione non ne ha tenuto conto, da qui il ricorso alla Corte dei Conti. La Sezione Campania ha riconosciuto che il "rapporto" non poteva cosiderarsi esaurito e che al ricorrente andava applicata la legge più favorevole intervenuta successivamente e che, quindi, gli spettava la "pensione vitalizia." (Avv. Massimo Cassiano)
 

 

(Si ringrazia l’Avv. Massimo Cassiano)

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Campania

in composizione monocratica, nella persona del I° Referendario dott. Massimo GAGLIARDI, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza Numero 932/04)

 

nel giudizio proposto dal signor M.V. Vincenzo nato a Cava dei Tirreni l’8/1/40 domiciliato in Roma presso lo studio legale dell’Avv. M.C. che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, con ricorso presentato avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 139 del 31/5/74.

VISTO il ricorso iscritto al n. 10503/PM, del registro di segreteria;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 20 maggio 2004, l’Avv. Massimo CASSIANO; non comparso il rappresentante dell’Amministrazione resistente.

FATTO

Con il decreto del Ministero della Difesa n. 139 del 31/5/94 è stata concessa al ricorrente indennità una tantum pari a due annualità di 8^ cat. per l’infermità: “Artrosi post traumatica ginocchio sin. con deficit funzionale dell’arto”.

Risulta agli atti che il ricorrente subì nel gennaio 63 durante il servizio militare una “lesione traumatica del ginocchio sin. con idrarto”, infermità riconosciuta dipendente da c.s..

         Con decreto n. 1116 del 30/6/67 è stato quindi concesso all’interessato assegno rinnovabile di 8^ cat. dalla data del congedo (19/12/63) al 18/12/68, rinnovato poi con successivo decreto n. 237 del 22/3/71 sino al 18/12/71.

         Nel complesso il M.V. aveva quindi fruito di assegno rinnovabile per anni 8 allorchè venne sottoposto a v.c. dalla C.M.O. di Napoli il 15/11/72 che lo ritenne meritevole di pensione di 8^ cat. vitalizia dal 19/12/71.

         Di contrario avviso invece il CPPO che, in data 21/12/73, ritenne la predetta patologia meritevole di due annualità di Tab. B di 8^ cat. E’ seguito l’impugnato decreto.

Con l’interposto gravame il ricorrente rivendica la pensione vitalizia sia perché la predetta affezione non si è per nulla stabilizzata, sia perché è stato superato il limite massimo di rinnovabilità fissato dall’art. 68 TU n. 1092/73, avendo il Sig. M.V. già fruito di assegno rinnovabile per anni 8.

Si chiede quindi il riconoscimento di pensione privilegiata di 8^ cat. dal 19/12/71 alla stregua del parere della CMO di Napoli (15/11/72) oltre interessi e rivalutazione.

Si allegano le conformi sentenze della Sezione II^ Centrale n. 195/99/A; Sez. Marche n. 3402/00 e Sezione d’Appello per la Sicilia n. 163/A/03.

Con memoria di costituzione in giudizio dell’Amm.ne convenuta del 3/5/01 si insiste per il rigetto del ricorso.

In sede di udienza dibattimentale l’Avv. CASSIANO chiede il riconoscimento di 8^ cat. di pensione per il proprio assistito e si riporta agli scritti difensivi.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e può essere accolto.

Deve infatti osservarsi, sotto il profilo squisitamente medico-legale che l’infermità di che trattasi, diagnosticata come “Artrosi post-traumatica ginocchio sin” ha subito nel corso del tempo un processo di ingravescenza e cronicizzazione.

Infatti la diagnosi più risalente espressa dalla CMO di Napoli il 18/12/63 è: “Artrite post traumatica del ginocchio sin. attestante quindi un processo infiammatorio acuto a carico dell’articolazione”.

Successivamente, sin dalla v.c. della CMO del 26/3/70, fu espressa diagnosi di “Artrosi post traumatica del ginocchio sin., ribadita dalla CMO in data 15/11/72 (grafia ginocchio sin: “alterazione post traumatica per frattura introarticolare con grosso distacco parcellare della spina esterna; calcificazione peri-articolare del legamento collaterale mediale. Note artrosiche secondarie sulle superfici articolari e ridotta trasparenza della interlinea femoro tibiale).

Ne consegue che l’affezione in parola ha subito un evoluzione peggiorativa trasmodando in patologia cronica; come tale meritevole, alla stregua del parere della CMO del 15/11/72, di 8^ cat. dal 19/12/71.

Del pari, come rilevato dalla difesa del ricorrente, va tenuto conto che nella fattispecie andava applicato l’art. 68 del testo unico n. 1092 del 1973, il quale sancisce il conferimento della pensione privilegiata vitalizia, ove alla scadenza del primo assegno rinnovabile l’infermità sia ulteriormente classificabile sino a superare nel complesso il termine di sei anni. E’ vero che il ricorrente aveva beneficiato di assegni rinnovabili di 8^ ctg. per un totale di 8 anni in epoca precedente all’entrata in vigore del richiamato testo unico, ma tale circostanza non rileva ai fini del decidere, in quanto il rapporto relativo al trattamento privilegiato non poteva considerarsi tecnicamente “esaurito” al momento dell’entrata in vigore del testo unico in parola, ma ancora sussistente a quella data per via del contenzioso tempestivamente promosso e tuttora pendente.

Pertanto anche sotto tale profilo la pretesa pensionistica dedotta in giudizio appare fondata.

P.Q.M.

Il ricorso è accolto con riconoscimento di 8^ cat. vitalizia a far data dal 19/12/71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n. 10/QM/2002.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 20 maggio 2004.

                                                           IL GIUDICE UNICO

 

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2004                     

    Il Direttore della Segreteria