LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), promosso con ordinanza dell'11 aprile 2005 dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul
ricorso proposto da Carla Lanza contro l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
iscritta al n. 515 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, con ordinanza dell'11 aprile 2005, ha sollevato
questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 38,
commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), sotto il profilo che tale normativa, dettando una
nuova disciplina dell'indebito previdenziale erogato dall'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS), come tale non applicabile
anche ai trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparita' di
trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe;
che la questione e' stata sollevata nel giudizio promosso
dalla titolare di un trattamento pensionistico erogato dall'INPDAP,
la quale, premesso che l'Istituto le aveva comunicato l'esistenza di
un indebito in data 26 aprile 2003, ha contestato la pretesa
dell'ente previdenziale al suo integrale recupero senza la riduzione
prevista dal citato art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001
sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e
il 31 dicembre 2000;
che l'INPDAP ha contestato la spettanza di tale riduzione;
che, secondo la Corte rimettente, la norma citata
effettivamente fa riferimento ai soli trattamenti pensionistici
erogati dall'INPS;
che pero' - a suo avviso - non sembrano sussistere ragioni
che giustifichino la concessione del beneficio dell'irripetibilita',
parziale o totale, delle somme indebitamente percepite soltanto in
favore dei pensionati titolari di trattamenti erogati dall'INPS;
che la formulazione delle norme, della cui legittimita'
costituzionale la Corte rimettente dubita, e' simile a quella in
precedenza dettata dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), che aveva introdotto un'analoga, seppur non identica,
disciplina della ripetizione delle somme erroneamente erogate per
trattamenti pensionistici;
che, infatti, tale normativa dell'indebito previdenziale si
riferiva in generale ai pensionati che fruivano di trattamenti "a
carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria", mentre il
citato art. 38 della legge n. 448 del 2001 fa riferimento solo a
quelli che percepiscono prestazioni "a carico dell'INPS";
che cio' comporta - secondo la Corte rimettente -
un'ingiustificata disparita' di trattamento per tutti i pensionati
che godono delle prestazioni di tutti gli enti previdenziali pubblici
diversi dall'INPS;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione ed osservando che
rientra nella discrezionalita' del legislatore limitare la deroga
temporanea all'ordinaria disciplina dell'indebito previdenziale ai
soli trattamenti erogati dall'INPS.
Considerato che la questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante ai fini della decisione della controversia pendente innanzi
alla Corte rimettente, poiche' incide direttamente sulla fondatezza
della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la pretesa
dell'INPDAP all'integrale recupero dell'indebito previdenziale;
che la disposizione censurata ha introdotto, con riguardo
alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS e
limitatamente ai periodi anteriori al 1 gennaio 2001, una speciale
deroga all'ordinaria disciplina a regime, prevedendo una soglia
reddituale - fissata in Euro 8.263,31 di reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF per l'anno 2000 - al di sotto della quale il percettore
della prestazione previdenziale indebita non e' tenuto a restituirla,
sempre che non versi in una situazione di dolo;
che per livelli di reddito piu' elevati e' poi riconosciuta
una minore agevolazione, nel senso che non si fa luogo al recupero
dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo percepito;
che - secondo la giurisprudenza di legittimita' - questo
nuovo criterio del reddito non e' aggiuntivo, bensi' sostitutivo
degli ordinari presupposti dell'irripetibilita' delle prestazioni
previdenziali indebite;
che la disciplina introdotta dalla disposizione censurata e'
simmetrica ed in buona parte analoga a quella prevista dal citato
art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, concernente,
piu' in generale, i trattamenti previdenziali erogati dagli enti
pubblici di previdenza obbligatoria;
che, in riferimento a tale ultima disciplina, questa Corte ha
gia' chiarito che "le previsioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, commi 260-265, che hanno tra l'altro introdotto una
soglia reddituale per scriminare la ripetibilita' delle prestazioni
previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo
ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al
1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialita', non sono
idonee ad essere estese al di la' delle fattispecie per le quali sono
previste" (ordinanza n. 448 del 2000);
che questa Corte ha altresi' affermato che "non sussiste
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e
per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che - pur
operando in questa materia un principio di settore, onde la
regolamentazione della ripetizione dell'indebito e' tendenzialmente
sottratta a quella generale del codice civile - rientra pero' nella
discrezionalita' del legislatore porre distinte discipline speciali
adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione"
(ordinanza n. 264 del 2004);
che, da ultimo, questa Corte (sentenza n. 1 del 2006) ha
riconosciuto il "carattere straordinario ed eccezionale"
dell'intervento legislativo costituito dalla normativa censurata e
quindi la sua intrinseca inidoneita' a fungere da utile tertium
comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non
inclusi;
che si tratta comunque di una disciplina suscettibile di
applicazione solo retroattiva e limitata nel tempo, sicche' essa non
e' piu' applicabile agli indebiti previdenziali maturati
successivamente alla data suddetta del 1° gennaio 2001;
che, quindi, trattandosi di una disciplina del tutto
speciale, rientra nella discrezionalita' del legislatore definirne
l'ambito di applicabilita' nel senso della sua limitazione alle
prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall'INPS;
che, in ogni caso, non e' possibile porre comparazioni tra
sistemi previdenziali diversi - quale quello pubblico e quello
privato - e, a maggior ragione, non e' possibile una tale
comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di
eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e
transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle
dettate dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996,
applicabile ad entrambi i settori, e dall'art. 38, commi 7 e 8, della
legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali
INPS;
che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
Il Presidente: Marini
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 aprile 2006.
Il cancelliere:Fruscella