Pensione di vecchiaia e redditi
Cumulo, regole diverse per il contributivo PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Ho letto nel vostro sito che, in base all’art. 72 della legge n 388/2000, dal 1° gennaio 2001 è possibile cumulare la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro. Mi sembra di capire che la legge non distingue fra pensione liquidata con il sistema retributivo e quella liquidata con il sistema contributivo. Essendo la legge n. 388/2000 successiva alla legge n. 335/1995, le sue disposizioni andrebbero a modificare anche il vincolo per le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, come nel mio caso che ho scelto l’opzione. Se così è, potrei lavorare senza incorrere in restrizioni già da adesso (ho 60 anni)?. In attesa di gentile riscontro ringrazio. (16 marzo 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

È vero che le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, ai sensi dell’ articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995, sono definite "pensioni di vecchiaia" ed è vero altresì che l’art. 72 della legge n 388/2000 [1] non fa espresso riferimento alle sole pensioni calcolate con il sistema retributivo; va tuttavia evidenziato che per le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo il cumulo con i redditi di lavoro ha una propria disciplina stabilita dall’ articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/1995, e l’ articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 335/1995 stabilisce che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni". Poiché le disposizioni dell’articolo 72 della legge n. 388/2000 non fanno espresso riferimento anche ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, è da ritenere che riguardano soltanto le pensioni liquidate con il sistema retributivo.