Per quanto riguarda il diritto alla pensione (di invalidità), in caso di esonero dal servizio per inidoneità non dipendente da fatti di servizio, ai sensi dell’ articolo 52, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, sono sufficienti 15 anni di anzianità contributiva. Se le menomazioni sono tali da comportare l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’ articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per il diritto alla pensione (di inabilità) sono sufficienti cinque anni di contribuzione dei quali almeno tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della relativa domanda; in questa eventualità si veda anche il DM 8 maggio 1997, n. 187.

Circa il cumulo: la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa mentre la pensione di invalidità, liquidata sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, è parzialmente cumulabile con il reddito di lavoro autonomo: viene operata una trattenuta pari al 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo di pensione; la trattenuta non può, comunque, essere superiore all’importo del reddito di lavoro autonomo.