Famiglia

Disabili, come si calcola l'assegno per il nucleo familiare

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Desidero sapere se i nuclei familiari aventi la presenza di un disabile con difficoltà motorie hanno titolo ad avere gli assegni familiari maggiorati. Le sarò grato per la risposta e per ogni riferimento legislativo che mi potrà riferire. Grazie. (25 luglio 2002)

 


Lettera firmata

 

 

Se il richiedente è un lavoratore dipendente o un pensionato da lavoro dipendente, non ha diritto agli "assegni familiari" ma all’"assegno per il nucleo familiare". In tal caso, per il diritto e la misura, si tiene conto: della "tipologia" del nucleo familiare; del numero di componenti lo stesso nucleo familiare; dell’ammontare dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno precedente il 1° luglio di ogni anno. Tra le "tipologie" sono considerati anche i nuclei con persone inabili. Per gli importi dell’assegno al nucleo familiare relativi al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, può consultare la Circolare INPS n. 110 del 13 giugno 2002.

Il riferimento legislativo è l’articolo 2 del DL n. 69/1988, riportato in nota alla citata Circolare INPS.

Gli assegni familiari continuano ad essere attribuiti ai lavoratori autonomi (compresi i caratisti membri dell’equipaggio) e ai pensionati da lavoro autonomo per i familiari a carico. L’importo dell’assegno è di 10,21 euro al mese per ogni familiare a carico. Il diritto agli assegni familiari cessa per un componente o per tutti se il reddito del nucleo familiare supera determinati limiti. Il limite di reddito, oltre il quale cessa il diritto agli assegni familiari, è più elevato se nel nucleo familiare sono presenti componenti inabili.

Il riferimenti legislativo è il testo unico di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797, e le numerose successive integrazioni.

Elaborate una serie di tabelle per un calcolo più agevole

Assegni familiari, rivaluti i livelli di reddito

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(Circolare Inps 112/2002)

 

 

 

 

Con l’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, già previsti per i lavoratori dipendenti, per i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, per i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, per il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e per i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, sono stati sostituiti dall’assegno per il nucleo familiare (ANF). L’importo dell’ANF è determinato con riferimento: al numero di componenti il nucleo familiare, alla tipologia del nucleo familiare e all’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito da considerare è quello relativo all’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Il comma 12 dell’articolo 2 del DL n. 69/1988, stabilisce che i livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Dalle rilevazioni dell’ISTAT è risultato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2000 e l’anno 2001 è stata pari al 2,7 per cento, per cui i limiti di reddito valevoli fino al mese di giugno 2002 sono stati aumentati del 2,7 per cento con effetto dal 1° luglio 2002. Poiché gli originari importi degli assegni al nucleo familiare hanno subito incrementi vari, per facilitare l’individuazione dell’importo dovuto, in relazione alla tipologia del nucleo familiare, sono state elaborate specifiche tabelle con le relative fasce di reddito e i corrispondenti importi mensili dell’assegno in riferito al numero dei componenti il nucleo familiare considerato. L’INPS, con la Circolare n. 110 del 13 giugno 2002, ha pubblicato le 15 Tabelle che sintetizzano le varie tipologie di nuclei familiari, con i livelli di reddito valevoli dal mese di luglio 2002 al mese di giugno 2003 (18 luglio 2002)

 


INPS - Circolare n. 110 - Roma, 13 Giugno 2002

 

 

OGGETTO: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2002 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

Ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/88 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2000 e l’anno 2001 è risultata pari al 2,7 %.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE - TRIZZINO

Ndr. Elenco delle tabelle, riferite alla tipologia del nucleo familiare, con le fasce di reddito e i corrispondenti importi mensili dell’assegno al nucleo familiare:

Tabella 20A [2]: NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Tabella 20B [3]: NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Tabella 21A [4]: NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Tabella 21B [5]: NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Tabella 21C [6]: NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Tabella 21D [7]: NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)

Tabella 11 [8]: NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Tabella 12 [9]: NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Tabella 13 [10]: NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI

Tabella 14 [11]: NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Tabella 15 [12]: NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Tabella 16 [13]: NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Tabella 17 [14]: NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORE E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Tabella 18 [15]: NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Tabella 19 [16]: NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI

 
[1] DL 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153.

Art. 2.

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all’art. 5 del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall’assegno per il nucleo familiare.

2. L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l’importo mensile dell’assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

    Ndr. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 12 del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1994, n. 451.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con il DPR 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell’ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all’estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell’articolo 12 del DPR 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L’accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l’assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l’assegno è corrisposto, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per la corresponsione dell’assegno nel primo semestre dell’anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell’anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l’assegno previsto dal presente articolo. L’attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L’ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall’anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L’onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

[2] Tabella 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare
annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

Fino a

19.889,78

-

-

98,13

142,03

185,92

229,82

273,72

19.889,79

22.599,60

-

-

87,80

123,95

173,01

222,08

260,81

22.599,61

25.312,07

-

-

67,14

105,87

154,94

216,91

247,90

25.312,08

28.023,48

-

-

49,06

87,80

136,86

204,00

234,99

28.023,49

30.735,42

-

-

30,99

67,14

123,95

198,84

222,08

30.735,43

33.446,83

-

-

12,91

49,06

105,87

185,92

211,75

33.446,84

36.158,25

-

-

-

30,99

74,89

167,85

191,09

36.158,26

38.870,18

-

-

-

12,91

43,90

149,77

173,01

38.870,19

41.580,54

-

-

-

-

12,91

129,11

160,10

41.580,55

44.293,01

-

-

-

-

-

61,97

142,03

44.293,02

47.004,41

-

-

-

-

-

-

61,97

 

[3] Tabella 20B

NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

21.696,32

-

56,81

98,13

142,03

185,92

229,82

273,72

21.696,33

24.408,79

-

43,90

87,80

123,95

173,01

222,08

260,81

24.408,80

27.120,20

-

30,99

67,14

105,87

154,94

216,91

247,90

27.120,21

29.831,08

-

12,91

49,06

87,80

136,86

204,00

234,99

29.831,09

32.541,96

-

-

30,99

67,14

123,95

198,84

222,08

32.541,97

35.253,91

-

-

12,91

49,06

105,87

185,92

211,75

35.253,92

37.965,85

-

-

-

30,99

74,89

167,85

191,09

37.965,86

40.677,80

-

-

-

12,91

43,90

149,77

173,01

40.677,81

43.390,27

-

-

-

-

12,91

129,11

160,10

43.390,28

46.101,67

-

-

-

-

-

61,97

142,03

46.101,68

48.812,03

-

-

-

-

-

-

61,97

 

(*) Richiedente celibenubile separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

[4] Tabella 21A

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

10.850,15

-

46,48

82,63

118,79

154,94

191,09

227,24

10.850,16

13.562,09

-

36,15

72,30

103,29

144,61

185,92

216,91

13.562,10

16.274,03

-

25,82

56,81

87,80

129,11

180,76

206,58

16.274,04

18.984,92

-

10,33

41,32

72,30

113,62

170,43

196,25

18.984,93

21.696,32

-

-

25,82

56,81

103,29

165,27

185,92

21.696,33

24.408,79

-

-

10,33

41,32

87,80

154,94

175,60

24.408,80

27.120,20

-

-

-

25,82

61,97

139,44

160,10

27.120,21

29.831,08

-

-

-

10,33

36,15

123,95

144,61

29.831,09

32.541,96

-

-

-

-

10,33

108,46

134,28

32.541,97

35.253,91

-

-

-

-

-

51,65

118,79

35.253,92

37.965,85

-

-

-

-

-

-

51,65

 

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote

[5] Tabella 21B

NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

12.657,75

-

46,48

82,63

118,79

154,94

191,09

227,24

12.657,76

15.370,23

-

36,15

72,30

103,29

144,61

185,92

216,91

15.370,24

18.080,58

-

25,82

56,81

87,80

129,11

180,76

206,58

18.080,59

20.791,98

-

10,33

41,32

72,30

113,62

170,43

196,25

20.791,99

23.504,99

-

-

25,82

56,81

103,29

165,27

185,92

23.505,00

26.216,40

-

-

10,33

41,32

87,80

154,94

175,60

26.216,41

28.928,34

-

-

-

25,82

61,97

139,44

160,10

28.928,35

31.638,70

-

-

-

10,33

36,15

123,95

144,61

31.638,71

34.350,63

-

-

-

-

10,33

108,46

134,28

34.350,64

37.062,58

-

-

-

-

-

51,65

118,79

37.062,59

39.774,52

-

-

-

-

-

-

51,65

 

(*) Richiedente celibenubile separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato

[6] Tabella 21C

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

19.889,78

-

46,48

82,63

118,79

154,94

191,09

227,24

19.889,79

22.599,60

-

36,15

72,30

103,29

144,61

185,92

216,91

22.599,61

25.312,07

-

25,82

56,81

87,80

129,11

180,76

206,58

25.312,08

28.023,48

-

10,33

41,32

72,30

113,62

170,43

196,25

28.023,49

30.735,42

-

-

25,82

56,81

103,29

165,27

185,92

30.735,43

33.446,83

-

-

10,33

41,32

87,80

154,94

175,60

33.446,84

36.158,25

-

-

-

25,82

61,97

139,44

160,10

36.158,26

38.870,18

-

-

-

10,33

36,15

123,95

144,61

38.870,19

41.580,54

-

-

-

-

10,33

108,46

134,28

41.580,55

44.293,01

-

-

-

-

-

51,65

118,79

44.293,02

47.004,41

-

-

-

-

-

-

51,65

 

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote

[7] Tabella 21D NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE

(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

21.696,32

-

46,48

82,63

118,79

154,94

191,09

227,24

21.696,33

24.408,79

-

36,15

72,30

103,29

144,61

185,92

216,91

24.408,80

27.120,20

-

25,82

56,81

87,80

129,11

180,76

206,58

27.120,21

29.831,08

-

10,33

41,32

72,30

113,62

170,43

196,25

29.831,09

32.541,96

-

-

25,82

56,81

103,29

165,27

185,92

32.541,97

35.253,91

-

-

10,33

41,32

87,80

154,94

175,60

35.253,92

37.965,85

-

-

-

25,82

61,97

139,44

160,10

37.965,86

40.677,80

-

-

-

10,33

36,15

123,95

144,61

40.677,81

43.390,27

-

-

-

-

10,33

108,46

134,28

43.390,28

46.101,67

-

-

-

-

-

51,65

118,79

46.101,68

48.812,03

-

-

-

-

-

-

51,65

 

(*) Richiedente celibenubile separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato

[8] Tabella 11

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

11.422,98

-

-

130,66

250,48

358,94

492,18

619,75

11.422,99

14.134,92

-

-

114,65

220,53

339,83

481,34

600,64

14.134,93

16.846,33

-

-

92,45

190,57

312,97

473,07

584,11

16.846,34

19.556,69

-

-

65,59

158,04

283,02

453,97

565,00

19.556,70

22.269,16

-

-

43,90

111,55

241,70

407,48

507,68

22.269,17

24.980,56

-

-

25,82

81,60

217,43

390,96

488,57

24.980,57

27.693,03

-

-

15,49

57,33

176,63

364,10

466,88

27.693,04

30.403,39

-

-

15,49

38,73

135,83

339,31

439,50

30.403,40

33.114,80

-

-

12,91

25,82

102,77

317,62

426,08

33.114,81

35.825,68

-

-

12,91

25,82

91,93

225,18

398,70

35.825,69

38.538,69

-

-

12,91

23,24

91,93

154,42

292,83

38.538,70

41.250,09

-

-

-

23,24

78,50

154,42

218,98

41.250,10

43.962,04

-

-

-

23,24

78,50

132,21

218,98

43.962,05

46.673,44

-

-

-

-

78,50

132,21

189,02

46.673,45

49.385,92

-

-

-

-

-

132,21

189,02

49.385,93

52.098,40

-

-

-

-

-

-

189,02

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:

 

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[9] Tabella 12

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

13.230,58

-

99,68

184,89

412,13

554,16

724,59

891,92

13.230,59

15.942,53

-

79,53

164,75

372,37

531,43

715,81

869,20

15.942,54

18.652,88

-

54,23

136,34

332,60

491,67

701,86

843,89

18.652,89

21.364,82

-

23,24

102,26

289,73

454,48

676,04

821,17

21.364,83

24.077,30

-

20,66

73,85

230,34

403,35

616,65

744,21

24.077,31

26.788,71

-

20,66

48,55

190,57

369,27

593,93

721,49

26.788,72

29.500,11

-

-

34,09

159,07

315,56

559,84

693,09

29.500,12

32.211,53

-

-

34,09

136,34

261,33

528,34

659,00

32.211,54

34.922,41

-

-

28,41

119,30

221,56

499,93

639,37

34.922,42

37.635,41

-

-

28,41

119,30

204,52

378,05

605,29

37.635,42

40.347,35

-

-

28,41

102,26

204,52

284,05

465,84

40.347,36

43.057,70

-

-

-

102,26

176,11

284,05

369,27

43.057,71

45.770,18

-

-

-

102,26

176,11

244,28

369,27

45.770,19

48.482,11

-

-

-

-

176,11

244,28

318,14

48.482,12

51.194,58

-

-

-

-

-

244,28

318,14

51.194,59

53.906,00

-

-

-

-

-

-

318,14

 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[10] Tabella 13

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

13.230,58

54,23

90,90

217,94

396,64

512,33

651,25

783,98

13.230,59

15.942,53

20,66

76,95

200,90

368,23

492,70

639,89

764,36

15.942,54

18.652,88

18,08

56,81

178,18

334,15

461,20

631,11

744,21

18.652,89

21.364,82

-

34,09

149,77

302,64

432,79

611,48

724,59

21.364,83

24.077,30

-

28,41

127,05

251,51

390,44

560,36

664,68

24.077,31

26.788,71

-

28,41

107,42

223,11

364,62

543,31

645,05

26.788,72

29.500,11

-

-

96,06

197,80

322,27

517,49

622,33

29.500,12

32.211,53

-

-

96,06

177,66

279,40

492,18

596,51

32.211,54

34.922,41

-

-

81,60

163,72

245,32

469,46

579,46

34.922,42

37.635,41

-

-

81,60

163,72

231,37

372,88

554,16

37.635,42

40.347,35

-

-

81,60

140,99

231,37

295,93

440,54

40.347,36

43.057,70

-

-

-

140,99

199,87

295,93

366,68

43.057,71

45.770,18

-

-

-

140,99

199,87

256,16

366,68

45.770,19

48.482,11

-

-

-

-

199,87

256,16

315,56

48.482,12

51.194,58

-

-

-

-

-

256,16

315,56

51.194,59

53.906,00

-

-

-

-

-

-

315,56

 

Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[11] Tabella 14

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

20.462,08

-

-

139,44

270,11

388,38

529,88

668,81

20.462,09

23.172,96

-

-

122,40

238,60

368,75

521,62

648,67

23.172,97

25.884,37

-

-

99,68

204,52

337,25

510,26

629,04

25.884,38

28.596,31

-

-

73,85

170,43

306,26

490,12

608,90

28.596,32

31.307,73

-

-

48,55

119,30

260,81

438,99

546,41

31.307,74

34.019,66

-

-

28,41

88,31

234,99

421,95

526,79

34.019,67

36.730,02

-

-

15,49

62,49

189,54

393,54

500,96

36.730,03

39.442,49

-

-

15,49

39,77

147,19

368,23

475,66

39.442,50

42.152,84

-

-

12,91

28,41

113,10

342,41

458,61

42.152,85

44.865,31

-

-

12,91

28,41

98,64

243,25

430,21

44.865,32

47.576,72

-

-

12,91

23,24

98,64

166,30

313,49

47.576,73

50.289,19

-

-

-

23,24

81,60

166,30

237,05

50.289,20

53.000,07

-

-

-

23,24

81,60

137,89

237,05

53.000,08

55.712,54

-

-

-

-

81,60

137,89

197,29

55.712,55

58.425,01

-

-

-

-

-

137,89

197,29

58.425,02

61.136,96

-

-

-

-

-

-

197,29

 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[12] Tabella 15

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

22.269,16

-

106,91

198,84

445,70

600,12

783,98

965,26

22.269,17

24.980,56

-

86,25

178,18

403,87

573,27

772,10

941,50

24.980,57

27.693,03

-

56,29

145,64

359,45

531,43

760,22

911,55

27.693,04

30.403,39

-

23,76

110,01

315,04

493,22

730,79

887,79

30.403,40

33.114,80

-

20,66

77,47

249,45

433,82

665,20

804,64

33.114,81

35.825,68

-

20,66

53,71

208,13

398,19

641,44

780,88

35.825,69

38.538,69

-

-

35,64

172,50

341,38

605,80

748,35

38.538,70

41.250,09

-

-

35,64

145,64

281,99

570,17

712,71

41.250,10

43.962,56

-

-

29,95

127,56

237,57

540,73

692,05

43.962,57

46.673,44

-

-

29,95

127,56

220,01

410,07

656,42

46.673,45

49.384,86

-

-

29,95

106,91

220,01

305,74

502,00

49.384,87

52.096,80

-

-

-

106,91

184,38

305,74

398,19

52.096,81

54.806,61

-

-

-

106,91

184,38

255,65

398,19

54.806,62

57.518,56

-

-

-

-

184,38

255,65

332,60

57.518,57

60.228,38

-

-

-

-

-

255,65

332,60

60.228,39

62.939,79

-

-

-

-

-

-

332,60

 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[13] Tabella 16

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

22.269,16

56,29

100,19

233,44

427,63

551,06

698,77

845,44

22.269,17

24.980,56

20,66

82,63

215,36

395,09

530,40

689,47

822,20

24.980,57

27.693,03

18,08

59,39

191,61

359,45

497,86

678,11

801,54

27.693,04

30.403,39

-

35,64

162,17

324,33

465,33

656,93

780,37

30.403,40

33.114,80

-

29,95

138,41

270,62

420,91

603,74

715,81

33.114,81

35.825,68

-

29,95

117,24

241,19

391,47

585,66

694,63

35.825,69

38.538,69

-

-

102,77

211,75

344,48

556,74

670,88

38.538,70

41.250,09

-

-

102,77

191,09

300,06

529,88

641,96

41.250,10

43.962,56

-

-

85,73

176,11

264,43

503,55

623,88

43.962,57

46.673,44

-

-

85,73

176,11

249,45

402,32

597,02

46.673,45

49.384,86

-

-

85,73

147,19

249,45

319,69

475,66

49.384,87

52.096,80

-

-

-

147,19

209,17

319,69

393,54

52.096,81

54.806,61

-

-

-

147,19

209,17

268,04

393,54

54.806,62

57.518,56

-

-

-

-

209,17

268,04

329,50

57.518,57

60.228,38

-

-

-

-

-

268,04

329,50

60.228,39

62.939,79

-

-

-

-

-

-

329,50

 

Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[14] Tabella 17

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORE

E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

20.462,08

-

-

107,94

170,43

289,22

408,00

526,79

20.462,09

23.172,96

-

-

96,58

150,81

274,76

402,32

512,33

23.172,97

25.884,37

-

-

73,85

130,66

255,13

393,54

498,38

25.884,38

28.596,31

-

-

54,23

107,94

234,99

379,60

483,92

28.596,32

31.307,73

-

-

34,09

88,31

221,04

373,91

472,56

31.307,74

34.019,66

-

-

15,49

68,17

200,90

359,45

458,61

34.019,67

36.730,02

-

-

-

48,55

166,82

339,83

438,47

36.730,03

39.442,49

-

-

-

28,41

132,73

319,69

415,75

39.442,50

42.152,84

-

-

-

-

98,64

300,06

404,39

42.152,85

44.865,31

-

-

-

-

-

223,11

381,66

44.865,32

47.576,72

-

-

-

-

-

-

293,86

 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[15] Tabella 18

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI

E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

22.269,16

-

65,59

127,56

252,03

375,98

499,93

624,40

22.269,17

24.980,56

-

50,61

113,10

230,86

361,00

494,25

609,42

24.980,57

27.693,03

-

35,64

91,93

210,20

340,35

485,47

594,44

27.693,04

30.403,39

-

15,49

71,27

189,54

319,69

470,49

582,56

30.403,40

33.114,80

-

-

50,61

165,78

304,71

464,29

567,59

33.114,81

35.825,68

-

-

29,95

145,12

284,05

449,83

553,13

35.825,69

38.538,69

-

-

-

123,95

248,42

428,66

531,95

38.538,70

41.250,09

-

-

-

103,29

212,78

408,00

511,29

41.250,10

43.962,56

-

-

-

-

177,14

387,34

496,32

43.962,57

46.673,44

-

-

-

-

-

307,29

475,66

46.673,45

49.384,86

-

-

-

-

-

-

380,63

 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

[16] Tabella 19

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI

COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo
(Redditi 2001 in euro)

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7

fino a

22.269,16

41,83

77,47

201,42

325,37

449,83

573,78

697,73

22.269,17

24.980,56

15,49

65,59

189,54

304,71

434,86

567,59

683,27

24.980,57

27.693,03

-

50,61

165,78

284,05

414,20

558,81

671,39

27.693,04

30.403,39

-

29,95

145,12

262,88

393,02

546,93

656,42

30.403,40

33.114,80

-

-

123,95

242,22

378,56

538,15

641,44

33.114,81

35.825,68

-

-

103,29

218,46

357,39

523,17

626,46

35.825,69

38.538,69

-

-

-

197,80

321,75

502,51

605,80

38.538,70

41.250,09

-

-

-

177,14

286,12

481,85

585,15

41.250,10

43.962,56

-

-

-

-

250,48

460,68

570,17

43.962,57

46.673,44

-

-

-

-

-

380,63

549,51

46.673,45

49.384,86

-

-

-

-

-

-

457,58

 

Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.