Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di inabilità
Tutte le possibilità di totalizzare i periodi assicurativi PAGINA PRECEDENTE
(Dm Lavoro 57/2003)
   
   
Con il Decreto 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003, è stato emanato il Regolamento sulle modalità di attuazione dell’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il Regolamento si applica ai lavoratori iscritti a due o più forme dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) o a forme previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), nonché alle forme pensionistiche obbligatorie per i liberi professionisti gestite dagli enti di cui al DLgs n. 509/1994 e di cui al DLgs n. 103/1996, i quali sulla base della contribuzione vantata presso ciascuna forma di previdenza non abbiano maturato il diritto alla pensione. Dalle disposizioni dettate dal Regolamento si evincono, tra l’altro, le seguenti indicazioni. Gli iscritti che si trovino in tali condizioni, allo scopo di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o quello alla pensione di inabilità e per potere ottenere la liquidazione del relativo trattamento, hanno la facoltà di totalizzare ovvero di cumulare ed utilizzare i periodi assicurativi non coincidenti, vantati presso due o più delle predette forme di previdenza e non sufficienti, se considerati separatamente, a far sorgere l’uno o l’altro diritto. Ciò, peraltro, a condizione che almeno una quota del trattamento debba essere liquidata con le regole del sistema di calcolo retributivo. La facoltà della totalizzazione può essere esercitata anche dai familiari superstiti degli assicurati anche se si tratti di assicurati deceduti prima del compimento dell’età pensionabile. La domanda di totalizzazione deve essere presentata all’ente gestore della forma assicurativa alla quale da ultimo il lavoratore risulti essere o essere stato assicurato. L’esercizio della facoltà di chiedere e la possibilità di ottenere la totalizzazione sono precluse nel caso in cui l’iscritto abbia chiesto ed ottenuto l’accoglimento della domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi in applicazione delle vigenti norme. In via transitoria è possibile derogare a questa disposizione. Infatti, il lavoratore che ha presentato la domanda di ricongiunzione anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui il procedimento per la stessa ricongiunzione non si sia ancora concluso con il pagamento integrale delle rate dovute, ha la possibilità di recedere dalla ricongiunzione e di chiedere la restituzione degli importi delle rate già versate maggiorati degli interessi legali. A seguito della domanda di totalizzazione, il diritto alla pensione di vecchiaia può essere riconosciuto a condizione che il lavoratore interessato, presso ciascuna delle forme in cui vanti l’iscrizione, abbia raggiunto i limiti di età anagrafica e quelli contributivi, nonché gli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai singoli ordinamenti previdenziali per ottenere la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguibile a condizione che, a seguito della totalizzazione, il lavoratore raggiunga i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall’ordinamento della forma pensionistica nella quale è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Per il perfezionamento di tali requisiti si procede alla sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi vantati presso le singole gestioni, purché tra gli stessi periodi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento vigente al momento della presentazione della domanda, applicando per le pensioni o le quote di pensione da liquidare con il sistema di calcolo retributivo, le modalità espressamente indicate nel Regolamento. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti, e sono rapportati alle singole quote secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Regolamento stabilisce anche le specifiche modalità per la liquidazione della pensione di inabilità. Per l’uno e l’altro trattamento, la gestione che eroga la quota di maggiore importo calcolata con il sistema retributivo o misto deve farsi carico dell’integrazione al trattamento minimo di pensione prevista dalle norme dell’AGO. Infine il Regolamento dispone che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione alla quale è imputata la quota di importo maggiore, fornendo al tempo stesso la disciplina per la definizione dei rapporti tra le gestioni sulle quali debbono gravare gli oneri. (10 aprile 2003)  


DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2003. Regolamento recante modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [1], e successive modificazioni, e l’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [2];

Visto l’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3] (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità da parte dei lavoratori iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), di stabilire le modalità di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999 [4], che dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l’individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuità;

Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell’ articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all’autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;

Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 2. Totalizzazione di periodi assicurativi

1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Art. 3. Esercizio del diritto

l. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 4. Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall’ente presso il quale è inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

a) è perfezionato il relativo requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [5];

b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché di quelli di cui al successivo articolo 5, dovrà comunque essere confermata, come condizione di procedibilità della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Art. 5. Pensione di inabilità

1. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all’articolo 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Art. 6. Modalità di liquidazione

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

a) stabilisce l’importo teorico della pensione cui l’iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all’articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l’anzianità di propria competenza, posseduta dall’iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l’ordinamento della gestione cui afferisce l’ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.

3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.

4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all’ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l’impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l’esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

Art. 7. Integrazione al trattamento minimo

1. La gestione che risulta interessata all’erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell’ integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Art. 8. Pagamento dei trattamenti

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E ‘fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.