L'aliquota da applicare all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1997 (servizio effettivo più maggiorazioni e riscatti) è stabilita dall'articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1998, in base all'articolo 8 del DLgs n. 165/1997, l'aliquota è di due punti per ogni anno di anzianità contributiva (servizio effettivo più maggiorazioni e riscatti).
 
Chi sostiene cose diverse dovrebbe indicare la disposizione di legge che lo stabilisce. Se poi si tratta di un'Amministrazione pubblica, ha l'obbligo di fornire la fonte normativa.
 
Per stabilire quando raggiungerà l'80 per cento, deve sommare l'aliquota maturata al 31 dicembre 1997 (determinata in applicazione dell'articolo 54 del TU) all'aliquota maturata per l'anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1998: ogni punto che manca a 80 corrisponde ad altri sei mesi di contribuzione da perfezionare.
 
 

Ottavio Di Loreto
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