L'aliquota da applicare all'anzianità maturata fino al 31
dicembre 1997 (servizio effettivo più maggiorazioni e riscatti) è stabilita
dall'articolo
54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Per l'anzianità maturata dal 1°
gennaio 1998, in base all'articolo
8 del DLgs n. 165/1997, l'aliquota è di due punti per ogni anno di
anzianità contributiva (servizio effettivo più maggiorazioni e riscatti).
Chi sostiene cose diverse dovrebbe indicare la disposizione di
legge che lo stabilisce. Se poi si tratta di un'Amministrazione pubblica,
ha l'obbligo di fornire la fonte normativa.
Per stabilire quando raggiungerà l'80 per cento, deve sommare
l'aliquota maturata al 31 dicembre 1997 (determinata in applicazione
dell'articolo 54 del TU) all'aliquota maturata per l'anzianità contributiva
acquisita dal 1° gennaio 1998: ogni punto che manca a 80 corrisponde ad altri
sei mesi di contribuzione da perfezionare.