Previste anche le incombenze a carico degli uffici
Corpo Forestale, come si liquidano le pensioni PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 62/2004)
   
   
Con la Circolare n. 62 del 29 novembre 2004, l’INPDAP ha reso noto che sulla base di intese intercorse con il Ministero delle Politiche Agricole e sottoscritte il 1° luglio 2004, ha avviato la fase sperimentale per provvedere anche nei confronti del personale del Corpo Forestale dello Stato alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza aventi decorrenza nel 1° semestre 2005. Ciò in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma generale del sistema pensionistico, che affida all’INPDAP la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. La fase sperimentale durerà fino al 31 marzo 2005. Durante tale fase le istanze degli interessati continueranno ad essere presentate al Corpo Forestale dello Stato che, dopo avervi allegata tutta la necessaria documentazione, le trasmetterà alla Sede territoriale INPDAP di Roma 4. Infatti dal 1° gennaio 2005 l’INPDAP è competente a svolgere le attività necessarie per provvedere nei confronti del suddetto personale all’applicazione dei vari istituti di riconoscimento, quali il riscatto, il computo, la prosecuzione volontaria e la ricongiunzione di periodi e servizi ai fini del trattamento di quiescenza, nonché alla sistemazione delle posizioni contributive e alla liquidazione dei trattamenti di pensione. Dal 1° aprile 2005 le domande di prestazioni pensionistiche dovranno essere presentate secondo le modalità già previste dalle precedenti Circolari INPDAP n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004 e n. 33 del 27 maggio 2004. Con la Circolare n. 62/2004 vengono anche dettate le istruzioni per le incombenze che dovranno far carico agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato e sono altresì forniti elementi sulle modalità con le quali si procederà all’acquisizione dei dati per mezzo di supporti informatici. (14 febbraio 2005)  


Circolare n. 62 - Roma, 29 novembre 2004. OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: avvio della fase sperimentale.

 

 

Com’è noto l’art. 2, comma 1, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.

Rientra nella predetta gestione anche il personale del Corpo Forestale dello Stato che, a norma della Legge n. 36/2004 [1], è posto alle dirette dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole.

Il Corpo forestale dello Stato è una Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, specializzata nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ed incardinata nel comparto statale della sicurezza. Oltre a compiti di polizia ambientale e forestale, svolge funzioni di polizia giudiziaria, ordine pubblico e sicurezza e pubblico soccorso. È una delle strutture operative nazionali della Protezione Civile, oltre ad essere preposta alla difesa del suolo, alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato ed al controllo sul commercio internazionale della specie di fauna e di flora minacciate dall’estinzione. Svolge anche compiti di polizia venatoria ed attività di controllo sulla pesca nelle acque interne.

Il citato personale è inquadrato come Forza di Polizia dello Stato ad ordinamento civile a tutti gli effetti e, come tale, è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

Considerate le peculiarità normative che lo riguardano, è stato ritenuto opportuno procedere preliminarmente con una fase sperimentale che, avviata con un’apposita intesa, sottoscritta il 1° luglio 2004, durerà fino al 31 marzo 2005.

Durante questa fase, prodromica al subentro effettivo che decorrerà dal 1° aprile 2005, i funzionari dell’INPDAP e del Corpo Forestale dello Stato, addetti all’area pensionistica, saranno coinvolti in un’intensa attività di studio ed analisi amministrativa, al fine di garantire la liquidazione dei trattamenti di quiescenza aventi decorrenza 1° trimestre 2005.

La sperimentazione consentirà di verificare la congruità e l’efficienza delle attività preliminari di studio, analisi ed implementazione informatica.

In questo periodo, la Sede INPDAP territorialmente competente alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo Forestale dello Stato è esclusivamente la Sede Territoriale di Roma 4, sita in via Ballarin, n. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l’INPDAP sarà competente all’applicazione degli istituti di riconoscimento, quali riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione (Legge 29/79 e Legge 45/90), e sistemazione contributiva, nonché alla liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza 1° gennaio 2005.

Si forniscono, qui di seguito, le indicazioni contenute nell’intesa al fine di assicurare un corretto ed uniforme comportamento di tutti gli uffici interessati.

Durante la fase sperimentale, le istanze concernenti i trattamenti pensionistici continueranno ad essere trasmesse al Corpo Forestale dello Stato.

Sarà cura, poi, dell’Ufficio ricevente trasmettere l’istanza, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l’emissione del provvedimento, alla citata competente Sede territoriale di Roma 4.

A decorrere dal 1° aprile 2005 le domande di prestazioni pensionistiche saranno presentate nelle modalità già previste dalla Circolare INPDAP 17/12/2003, n. 34 ed in quelle successive: Circolare 10/02/2004, n. 10 e Circolare 27/05/2004, n. 33.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’INPDAP, si specifica che le necessarie informazioni dovranno essere riportate sul nuovo modello di comunicazione dei dati, denominato "PA 04", secondo le istruzioni previste nelle citate Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

Sarà cura degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato allegare al predetto Mod. Pa 04 qualsiasi documentazione cartacea utile alla liquidazione ed ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione di servizi/periodi (riscatto, ricongiunzioni, computo, etc.).

Dovrà essere presentata, inoltre, ogni altra dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relative a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo ad eventuali maggiorazioni o ad altri benefici.

I dati relativi al dipendente sono inseriti secondo le modalità richieste dal sistema informativo in uso.

Il Corpo Forestale dello Stato dovrà fornire il descritto Mod. PA 04 esclusivamente su supporto informatico (floppy-disk o tramite e-mail della competente Sede provinciale o territoriale dell’Istituto).

La trasmissione dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, per garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.

L’impiego del pacchetto applicativo consente l’esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte degli Uffici competenti, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

Resta inteso che sarà cura della Sede INPDAP effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonché eventuale documentazione agli atti), e quanto riportato sul supporto magnetico, controllare la congruità delle notizie trasmesse e disporre la relativa determina.

Successivamente sarà emanata un’ulteriore nota esplicativa che disciplinerà le particolari casistiche, che interessano il personale del Corpo Forestale dello Stato, quando sarà completata l’attività di analisi e studio sulla normativa che lo riguarda, oggetto, come si è detto, della prima fase della sperimentazione, già in atto.

Il Direttore Generale - Dr. Luigi MARCHIONE

 

Servizi e anzianità contributive computabili PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
   




 

 

Servizio effettivo e servizio utile
Totale dei servizi, arrotondamento e limitazioni alla computabilità dei servizi
Tipologie di servizi computabili

Servizi effettivi computabili d’ufficio
Servizi effettivi computabili a domanda
Aumenti di valutazione o di servizio
Contribuzione figurativa
Contribuzione volontaria
Contribuzione da riscatto
Contribuzione da ricongiunzione
Contribuzione da totalizzazione

Cumulo dei periodi assicurativi.
Prescrizione dei versamenti di contribuzione

 

Ogni lavoratore dipendente iscritto alla Gestione dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (GTPDS) istituita presso l’INPDAP o iscritto all’IPOST, matura sulla propria posizione un’anzianità di servizio o un’anzianità contributiva utile ai fini di pensione.

Servizio effettivo e servizio utile

Il servizio effettivo comprende i periodi di servizio statale o i periodi di servizio postale e tutti gli altri periodi o servizi computabili, esclusi gli aumenti di valutazione eventualmente spettanti. In base all’art. 40, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, il servizio utile è costituito dalla somma dei servizi effettivi e degli aumenti di valutazione previsti per determinati servizi.

Fanno parte dei servizi effettivi, oltre ai servizi resi alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o dell’ente Poste:

- i servizi computabili d’ufficio o a domanda;

- i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione volontaria e da riscatto;

- i periodi assicurativi suscettibili di essere ricongiunti.

Il servizio effettivo, secondo quanto si evince sia dall’articolo 42 sia dall’articolo 81, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, è rilevante, nella durata stabilita dalle norme, come requisito per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della relativa misura.

Il servizio utile, comprensivo del servizio effettivo e degli eventuali aumenti di servizio o di valutazione, è rilevante, non per acquisire il diritto a pensione, ma unicamente per determinare la misura della pensione. Tuttavia, dal 1° gennaio 1993, a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti contributivi per i pensionamenti di anzianità, il servizio utile per gli stessi pensionamenti, come confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato [1], è stato considerato corrispondente all’anzianità contributiva e, in quanto tale, idoneo a fare conseguire anche il diritto alla pensione di anzianità, salvo che le norme, per l’acquisizione dello stesso diritto, prescrivano il preesistente limite dei venti anni di servizio effettivo.

Totale dei servizi, arrotondamento e limitazioni alla computabilità dei servizi

I singoli periodi di servizio, la somma dei servizi effettivi, quella degli aumenti di valutazione e il totale complessivo del servizio utile, comprensivo dei servizi effettivi e degli aumenti di valutazione, sono espressi in anni, mesi e giorni.

Per le cessazioni dal servizio verificatesi entro il 31 dicembre 1997, sul totale del servizio si effettua l’arrotondamento ad anno intero stabilito dall’art. 40, commi 2 e 3, del TU di cui al DPR n. 1092/1973. Secondo tale criterio, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura, la frazione di anno risultante dal totale del servizio effettivo, o, in presenza anche di aumenti di valutazione, la frazione di anno risultante dal totale del servizio utile maturato all’atto della cessazione dal servizio, se superiore a sei mesi si computa come anno intero e, se uguale o inferiore a sei mesi, si trascura.

Per le cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1998, tenuto conto delle innovazioni apportate alla preesistente normativa dall’art. 59, comma 1, della legge n. 449/1997:

- la frazione di anno risultante dal totale del servizio effettivo o dal totale del servizio utile non dà luogo ad alcun arrotondamento ad anno intero per eccesso o per difetto né ai fini del conseguimento del diritto a pensione né ai fini della determinazione della misura della pensione;

- per il conseguimento del diritto e per la determinazione dell’importo della pensione, secondo le precisazioni fornite dall’INPDAP [2], la frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero mentre quella inferiore a 16 giorni si trascura. Tale criterio non si applica nei casi di pensione indiretta ai superstiti e di pensione di inabilità perché costituiscono trattamenti disciplinati da normativa dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), nell’ambito della quale non opera alcun arrotondamento.

Ai fini del computo dei sevizi, per il conseguimento del diritto alla pensione o per la determinazione della relativa misura in regime retributivo è necessario tenere conto delle condizioni, dei criteri e delle limitazioni di carattere generale stabiliti dall’articolo 6, dall’articolo 39, dall’articolo 41 e dall’articolo 145, del TU di cui al DPR n. 1092/1973 nonché dall’art. 15 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. In base a tali norme:

- il dipendente, all’atto dell’assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto, anche ai fini di pensione, tutti i servizi prestati in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici, compresi il servizio militare e i periodi di studio, di pratica ed esercizio professionale. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa, mentre la relativa documentazione, se non prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio;

- un periodo di attività lavorativa o di tempo suscettibile di essere computato ai sensi di disposizioni di diversi ordinamenti pensionistici, è valutato una sola volta in base all’ordinamento prescelto dall’interessato, salvo il caso in cui sia consentito il cumulo degli impieghi secondo le norme in materia;

- un periodo di servizio computabile in base a diverse disposizioni dello stesso ordinamento, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole all’interessato;

- i periodi di servizio resi allo Stato o all’ente Poste, che abbiano determinato o concorso a determinare un trattamento pensionistico derivante dall’iscrizione all’AGO o a Fondi sostitutivi o integrativi o a speciali Fondi di previdenza, non possono essere computati, neppure mediante riscatto, presso la gestione statali separata INPDAP o presso l’IPOST;

- per i dipendenti che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1992 e siano privi di anzianità contributiva a tale data, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, i periodi di contribuzione figurativa computabili non possono complessivamente eccedere i cinque anni.

Ai fini della determinazione dell’importo della pensione con le regole del calcolo retributivo; (e non anche ai fini del conseguimento del diritto) il servizio utile, o l’anzianità contributiva, inerente al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale [3] si computa nella stessa proporzione dell’orario svolto rispetto a quello intero.

Tipologie di servizi computabili

Le caratteristiche principali dei servizi e periodi computabili, che concorrono a formare la durata complessiva o l’anzianità del servizio effettivo e del servizio utile, sono quelle appresso indicate.

Servizi effettivi computabili d’ufficio

Rientrano tra i servizi computabili d’ufficio, ai sensi dell’articolo 8, degli articoli da 28 a 38, degli articoli 112, 113 e 116 del TU di cui al DPR n. 1092/1973:

> il servizio statale e il servizio postale, reso in posizione di ruolo (a tempo indeterminato) e il servizio non di ruolo, quest’ultimo purché di durata non inferiore ad un anno. La retribuzione relativa a tali servizi, in base all’art. 3, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e all’art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è assoggettata a contribuzione obbligatoria gravante sia a carico dei dipendenti sia a carico delle Amministrazioni dello Stato e delle Poste italiane spa [4]. Detti servizi sono valutabili dalla data di decorrenza del rapporto d’impiego o di lavoro sino a quella della cessazione dal servizio, con la esclusione dei periodi di aspettativa per motivi privati (fatta eccezione per gli operai dello Stato), dei periodi di sospensione con privazione della retribuzione, nonché dei periodi di detenzione per condanna penale;

> i servizi prestati al commissariato generale del territorio di Trieste o con assunzione di responsabilità di governo; il servizio ferroviario con iscrizione al Fondo pensioni FS, i servizi scolastici, quelli resi in particolari situazioni connesse a eventi bellici o politici, o in posizione di perseguitato o razziale, di profugo rimpatriato dalla Libia; i servizi resi nelle organizzazioni sindacali disciolte o negli Enti pubblici soppressi; i servizi prestati presso l’UNSEA (Ufficio nazionale statistico dell’agricoltura) o presso l’Opera nazionale per i ciechi civili;

> il servizio militare valutabile dalla data di assunzione in servizio a quella della relativa cessazione, con la esclusione dei periodi di aspettativa per motivi privati, di licenza o di richiamo senza assegni, di detenzione per condanna penale, e computando invece in ragione della metà i periodi di sospensione dal servizio;

> i servizi “riunibili” resi ad amministrazioni dello Stato diverse da quella d’appartenenza e i servizi “ricongiungibili” resi alle dipendenze degli enti locali o di altra amministrazione statale o ente con iscrizione a una delle Casse di previdenza ora gestite dall’INPDAP, o resi con iscrizione a Casse o Fondi o Regolamenti o Convenzioni speciali già operanti presso gli stessi enti locali, nonché i servizi resi alle dipendenze del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia prima del 31 dicembre 1990, in quanto dal 1° gennaio 1991, a seguito del DLgs 20 novembre 1990, n. 357, alle forme di previdenza esclusive esistenti presso l’uno e l’altro Banco è subentrata una gestione speciale dell’AGO costituita presso l’INPS [5].

Servizi effettivi computabili a domanda

Sono computabili a domanda per tutta o parte della loro durata, in alcuni casi senza oneri e in altri con onere a carico del richiedente, una serie di servizi e periodi, previsti dagli articoli da 10 a 17, dagli articoli 112 e 113, dall’articolo 116 e dall’articolo 151 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e successive modificazioni e integrazioni. Tali periodi o servizi sono valutati mediante riconoscimento o riscatto o riunione o ricongiunzione. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre la data di inizio del biennio che precede il raggiungimento dell’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio. In caso di cessazione dal servizio anticipata, è consentito che la domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio, ma comunque non oltre il giorno dal quale iniziano i due anni precedenti l’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio.

Tra i servizi computabili a domanda rientrano: i servizi, il cui riconoscimento avviene senza oneri a carico del richiedente e quelli la cui valutazione avviene a riscatto con contributo a carico del richiedente.

Nei periodi computabili senza onere a carico del richiedente sono compresi: i servizi coperti da contribuzione presso l’AGO o Fondi sostitutivi o integrativi di detta Assicurazione, per i quali i fondi e le gestioni previdenziali o gli enti di provenienza sono tenuti a versare alla gestione separata dell'INPDAP o all'IPOST i contributi riscossi. Si tratta: dei servizi resi dal personale non di ruolo per periodi di durata inferiore ad un anno e di quelli comunque prestati, anche prima del 18° anno d’età o prima della nomina a ruolo, alle dipendenze dello Stato; dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali, degli enti ed istituti di diritto pubblico; dei servizi che hanno costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in posizione di ruolo o non di ruolo; dei servizi del personale postelegrafonico e dei periodi dei corsi di istruzione per i servizi telefonici.

Nei servizi computabili a riscatto figurano tra gli altri: i servizi prestati in posizione di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’AGO; di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore; nonché quelli senza copertura assicurativa che hanno costituito titolo per l’inquadramento nel personale di ruolo o non di ruolo. Il contributo per il riscatto a carico dei richiedenti di norma è pari all’aliquota contributiva prevista per il lavoratore applicata alla retribuzione soggetta a contribuzione spettante alla data di presentazione della domanda ed è commisurato alla durata per periodo riscattato.

Se per il servizio precedente sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e tale trattamento sia cumulabile con quello di attività spettante in relazione ad un nuovo rapporto di lavoro con le amministrazioni dello Stato, alle condizioni previste dall’art. 131 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, possono essere inoltre computi a domanda:

- i servizi riunibili resi alle Amministrazioni dello Stato;

- i servizi ricongiungibili prestati alle dipendenze degli enti locali o di altra amministrazione o di altro ente con iscrizione a una delle ex Casse di previdenza ora gestite dall’INPDAP o con iscrizione a Casse o Fondi o Regolamenti o Convenzioni speciali già esistenti presso gli enti locali o, ancora, resi alle dipendenze del Banco di Napoli o di quello di Sicilia anteriormente al 1° gennaio 1991 per effetto del DLgs 20 settembre 1990, n. 357 [5].

Aumenti di valutazione o di servizio

Per determinati servizi sono previsti aumenti di valutazione, tra cui quelli stabiliti dagli articoli da 18 a 27 e dall’art. 30 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 nonché dall’art 63 della legge 312/1980 [6]. In tali norme sono indicati aumenti di servizio per:

- le campagne di guerra;

- alcuni servizi ferroviari; periodi di navigazione; sevizi su costa; servizi di volo; sevizi di confine;

- i servizi presso reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena; i servizi prestati in residenze disagiate dal personale dell’Amministrazione degli Affari esteri;

- taluni servizi scolastici; i servizi prestati in colonia, in territorio somalo o in zona di armistizio;

- il servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici.

Dal 1° gennaio 1998, gli aumenti di servizio computabili ai fini di pensione, in base all’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono eccedere complessivamente i cinque anni, fatti salvi quelli oltre i cinque anni già maturati alla data del 31 dicembre 1997.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, nei confronti dei dipendenti statali e dei dipendenti delle Poste Italiane Spa, è realizzabile, per gli eventi, con le modalità e per la durata tassativamente stabiliti dalle relative norme, nei casi in cui l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore non opera in tutto o in parte. Con l’osservanza di tale criterio, assumono rilevanza gli aspetti e le fattispecie previste dagli articoli 14 e 15, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503; e dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564.

In base all’art. 15, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, per i dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1992 e privi di anzianità contributiva a tale data, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

La contribuzione figurativa, ai fini pensionistici, è accreditata a domanda, con effetto dal momento in cui si colloca l’evento. I relativi periodi hanno valore di servizio effettivo, utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per la determinazione della relativa misura (fatta salva la limitazione concernente la pensione di anzianità dei dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1992).

La retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa accreditata e da considerare ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, è definita in base ai criteri di cui alle disposizioni dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.155 [7].

Sono coperti da contribuzione figurativa:

- i periodi, totalmente o parzialmente non retribuiti, di assenze obbligatorie e facoltative per maternità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, consunte in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dall’anzianità contributiva pregressa eventualmente maturata. Dal 28 marzo 2000, in base alle disposizioni del nuovo testo dell’art 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per le ipotesi di assenza facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene attribuito fino al limite predeterminato dalle stesse disposizioni;

- i periodi successivi al 1° gennaio 1994, collocati fuori del rapporto di lavoro, corrispondenti alle assenze obbligatorie per maternità, a condizione che il richiedente possa far valere, all’atto della presentazione della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, come stabilito dall’art. 14 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;

- i tre giorni di permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità [8] e non ricoverato a tempo pieno;

- i riposi giornalieri di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i quali sia dovuta l’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 903/1977 e che siano successivi al 27 marzo 2000, nel limite massimo di due ore, in favore di uno o dell’altro genitore;

- i periodi successivi al 27 marzo 2000, di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento dell'ottavo anno d'età. In base all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per il periodo dal quarto all’ottavo anno del bambino, in quanto il valore retributivo corrispondente a tale contribuzione figurativa viene attribuito non secondo i criteri di carattere generale di cui all’art. 8 della legge n. 155/1981 [7] ma nel limite predeterminato dalla nuova norma, che prevede il diritto ad ottenere l’accredito della contribuzione figurativa;

- i periodi di cui all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali [9];

- i periodi di fruizione della pensione di inabilità che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell'ipotesi in cui il relativo diritto viene a cessare a seguito di recupero delle capacità lavorative, sono riconosciuti come periodi di contribuzione figurativa. Ciò per effetto del rinvio alle disposizioni della legge n. 222/1984 contenuto nell'art. 11, comma 2, del DM 8 maggio 1997, n. 187.

Nei casi di liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del calcolo contributivo, in base all’art. 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono inoltre coperti da contribuzione figurativa:

- l’assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

- l’assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge o al genitore purché conviventi, nella ipotesi di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 [10], sul riconoscimento dei permessi a favore degli handicappati, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

Contribuzione volontaria

I dipendenti statali e i dipendenti delle Poste Italiane Spa, a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del medesimo DLgs n, 184/1997.

La contribuzione volontaria consente di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione quando sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro. Il versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato, ed è ammesso, a domanda, su autorizzazione dell’istituto previdenziale, alla condizione che, il richiedente, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, possa far valere almeno tre anni di contribuzione effettiva. Se il lavoratore presti lavoro dipendente con carattere stagionale o temporaneo o discontinuo o con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, è sufficiente un solo anno di contribuzione effettiva.

Dal computo del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda sono esclusi:

- il servizio militare di leva, il servizio militare non armato, il servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, il servizio di volontariato prestato nei Paesi in via di sviluppo non in costanza di rapporto d’impiego;

- i periodi durante lo stato di gravidanza o puerperio corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, o corrispondenti a quelli di assenza facoltativa fuori del rapporto del lavoro se non riscattati, o i periodi di assenza facoltativa in costanza di rapporto di lavoro quando manchi la retribuzione;

- i periodi di contribuzione figurativa nei casi in cui sia prevista per i dipendenti dello Stato e dei dipendenti delle Poste italiane Spa;

- i periodi durante i quali siano rimasti pendenti procedimenti giudiziari relativi al rapporto assicurativo e quelli afferenti al godimento della pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante.

Con l'art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato inserito il comma 2-bis all'art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, con il quale è stato disposto che "l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47" e cioè in presenza del requisito di cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata.

La prosecuzione volontaria non è ammessa per i periodi durante i quali il richiedente sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria né per i periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico di alcuna delle predette forme.

Il versamento volontario dei contributi resta sospeso nei periodi durante i quali vi è accredito di contribuzione figurativa o vi sia contribuzione obbligatoria a seguito di nuova occupazione, ma può essere ripreso alla cessazione di tali contribuzioni. La contribuzione volontaria può essere ammessa e versata anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda.

L’importo della contribuzione volontaria si determina applicando la complessiva aliquota contributiva, o aliquota di finanziamento, vigente nel tempo, all’importo della media delle retribuzioni imponibili dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tali retribuzioni sono rivalutate dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente. I periodi di contribuzione volontaria da utilizzare ai fini pensionistici sono quelli per i quali risulta accreditata la contribuzione volontaria.

Oltre ai periodi per i quali, in applicazione di tale normativa, è possibile versare la contribuzione volontaria, sono suscettibili di essere coperti da contribuzione volontaria, se posteriori al 31 dicembre 1996 e se privi di copertura assicurativa:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;

- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;

- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;

- i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione per una durata non superiore a undici mesi nell’arco della intera vita lavorativa stabiliti, rispettivamente, dall’art. 4, commi 2 e 3 e dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 [11].

In base all’art. 9 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, al quale rinvia l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184:

- ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione delle prestazioni pensionistiche, nonché ai fini dell’anzianità contributiva, i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori e, quindi, ai servizi effettivi;

- in caso di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta si opera una corrispondente contrazione del periodo da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Contribuzione da riscatto

Oltre ai servizi e ai periodi indicati fra i servizi effettivi e computabili a domanda mediante riscatto il cui costo si sostanzia in un contributo, i dipendenti dello Stato e quelli dell’ente Poste spa hanno la facoltà di chiedere il riscatto di altri periodi che sono di seguito specificati e che sono previsti da norme emanate o modificate di recente anche per quanto riguarda la determinazione dell’onere del riscatto.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, in base alle disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, in tutti i casi in cui sia richiamato l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l’onere del riscatto si determina con modalità differenti a seconda che la liquidazione della pensione debba avvenire con le regole del calcolo retributivo o con le regole del sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge di riforma generale delle pensioni 8 agosto 1995, n. 335. Allo scopo, è necessario tenere conto sia della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto sia dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, anzianità nella quale è da comprendere il periodo da riscattare o quella parte di esso che temporalmente si colloca anteriormente al 1° gennaio 1996. Cosicché:

- per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 posseggano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, l’onere per il riscatto è commisurato alla riserva matematica ottenuta dall’applicazione di coefficienti attuariali alla quota di pensione relativa al periodo oggetto di riscatto e calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciò a prescindere dall’epoca in cui si colloca il periodo da riscattare;

- per i dipendenti assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, nel presupposto che i periodi da riscattare si collochino temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, l’onere per il riscatto è determinato dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento, vigente alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica competente, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e rapportata al periodo da riscattare;

- per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantino un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’onere per il riscatto, relativamente ai periodi o alla parte di essi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, è determinato dalla riserva matematica come nel caso degli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; mentre per i periodi o la parte di essi che si collocano dopo il 31 dicembre 1995, l’onere è determinato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda come nel caso degli iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Il riscatto rappresenta una modalità per ottenere il computo di una serie di periodi tra i quali si annoverano:

- in base all’art. 13 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, i periodi del corso legale di laurea, di quello di specializzazione, i periodi di iscrizione ad albi professionali o di pratica per l’abilitazione professionale, allorché fossero richiesti per l’assunzione in servizio; ai sensi dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, del DL 1 ottobre 1982, n. 694, [12], convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 881, il riscatto, dal 1° ottobre 1982, si è reso possibile anche quando i suddetti titoli fossero utili ai fini della progressione in carriera. Infine, in forza dell’art. 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, applicabile dal 12 luglio 1997, i periodi dei corsi legali per diplomi universitari, di specializzazione o di dottorato, sono riscattabili alla sola condizione che il diploma sia stato conseguito e, quindi, a prescindere dal fatto che sia stato utilizzato per l’assunzione in servizio o per l’avanzamento in carriera;

- ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, i periodi successivi al 1° gennaio 1994, fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, di cui all’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purché all’atto della domanda si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, nonché, sempre se posteriori al 1° gennaio 1994, i periodi di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e alla cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento;

- dal 12 luglio 1997, in base all’art. 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, i periodi lavorativi prestati all’estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, con onere interamente a carico dell’iscritto, nonché i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che presta attività lavorativa all’estero;

- in base alle disposizioni dell’art. 6 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, nonché i periodi, anch’essi successivi al 31 dicembre 1996, corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, in base agli articoli 5, 7 e 8 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, sono riscattabili, in alternativa alla possibilità di versare per essi la contribuzione volontaria e se posteriori al 31 dicembre 1996:

- i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche;

- i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua;

- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico.

Allo scopo di ridurre l’entità degli oneri previsti a carico dei lavoratori interessati ad ottenere, mediante riscatto o versamento volontario ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, la copertura assicurativa dei periodi che ne sono privi, l’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il comma 9 ha istituito un apposito Fondo nel quale confluiranno le necessarie risorse economiche e con il comma 11 ha previsto l’emanazione, per decreto, di disposizioni con cui siano stabiliti modalità, condizioni e termini della partecipazione del Fondo agli anzidetti oneri.

In base all’art. 4, commi 2 e 3, e all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 [11] sono infine riscattabili, in alternativa alla possibilità di effettuare la contribuzione volontaria, i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione, per una durata non superiore a 11 mesi nell’arco della intera vita lavorativa.

Contribuzione da ricongiunzione

è costituita dai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, esistenti presso uno o più fondi o gestioni previdenziali, e trasferiti presso un altro fondo o gestione. I periodi di contribuzione, trasferiti per il conseguimento del diritto e per la determinazione della misura delle prestazioni, sono valutati secondo le norme del fondo o della gestione presso cui è avvenuto il trasferimento. La ricongiunzione, di norma, avviene a seguito di domanda dell’interessato; in alcune ipotesi viene effettuata d’ufficio. La ricongiunzione può comportare un onere a carico del richiedente.

Con riferimento ai casi di ricongiunzione nella gestione separata per gli statali presso l’INPDAP o, per i dipendenti delle Poste italiane Spa, presso l’IPOST, il trasferimento dei periodi contributivi può avvenire in base a varie norme; in particolare il trasferimento si effettua:

- ai sensi dell’art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 [13], dalle forme di previdenza, esclusive e sostitutive dell’AGO, per i lavoratori dipendenti con conseguente costituzione presso il FPLD della posizione assicurativa, allorché l’iscritto a tali forme cessi dal servizio senza avere acquisito il diritto alla pensione. L’importo dei contributi trasferiti si detrae, fino alla concorrenza del relativo ammontare, dal trattamento eventualmente attribuito all’interessato in luogo di pensione;

- secondo le disposizioni degli articoli 2 e seguenti della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dal FPLD o dalle forme di previdenza, per lavoratori dipendenti, sostitutive dell’AGO o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione che il dipendente interessato alla data di presentazione della domanda sia iscritto alla gestione INPDAP o all’IPOST. Il trasferimento dei contributi dalle forme previdenziali per i lavoratori dipendenti e quello dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi avvengono con un onere a carico degli interessati pari alla metà della riserva matematica al netto dell’ammontare dei contributi trasferiti;

- in forza delle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, dalle casse o fondi di previdenza per i liberi professionisti, purché, tra l’altro, il dipendente interessato, alla data di presentazione della domanda sia iscritto alla gestione INPDAP o all’IPOST. Il costo del trasferimento è pari all’intera riserva matematica rapportata ai periodi da ricongiungere e posta a carico degli interessati al netto dell’ammontare dei contributi trasferiti.

Si aggiunge che i periodi di iscrizione all’assicurazione per le pensioni svizzere, relativi ad attività lavorativa dipendente prestata in Svizzera, in base alla Convenzione del 25 maggio 1955 e al Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974, stipulati dalla Svizzera con lo Stato Italiano, se non hanno dato luogo a prestazioni a carico di quella assicurazione, possono essere trasferiti, secondo le previste modalità, presso l’AGO gestita dall’INPS e, poi, formare oggetto di ricongiunzione presso la gestione statali dell’INPDAP o presso l’IPOST in base alle disposizioni sulla ricongiunzione sopra indicate.

Contribuzione da totalizzazione

Dal 25 ottobre 1998, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1606 del 29 giugno 1998, che ha apportato modifiche ai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, ai lavoratori migranti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO viene estesa l’applicabilità dell’istituto della totalizzazione di cui all’art. 51 del Trattato istitutivo della CEE. In base a tale normativa, in favore dei lavoratori migranti e con riferimento alle attività lavorative svolte nei Paesi della Unione Europea, sussiste la possibilità, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura secondo il principio del pro-rata, di totalizzare, senza trasferimenti della contribuzione e senza oneri a carico degli interessati, i periodi contributivi esistenti presso le gestioni dei vari Paesi membri.

Paesi dell’Unione europea ai quali si applicano i regolamenti in materia di sicurezza sociale:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia;

Stati appartenenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

Stati ai quali si applica la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale del Consiglio d’Europa del 14.12.1972: Turchia.

Cumulo dei periodi assicurativi.

Con l’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [14], ai lavoratori ai quali si applica il regime retributivo e che non maturano il diritto a pensione in alcuna delle Gestioni nelle quali vantino una posizione assicurativa, è data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, per perfezionare il requisito contributivo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e ai trattamenti pensionistici per inabilità.

Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, in base all’art. 1 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, è prevista la possibilità di cumulare, senza trasferimento di contribuzione e senza oneri a carico, i periodi di contribuzione esistenti presso vari fondi o gestioni. Ciò al fine di conseguire il diritto a pensione sulla base del totale dei periodi contributivi esistenti presso le varie gestioni e di ottenere da ciascuna di dette gestioni una quota di pensione rapportata al montante contributivo individuale maturato presso ogni gestione.

Prescrizione dei versamenti di contribuzione

Dal 17 agosto 1995, in base all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato introdotto, anche negli ordinamenti delle forme di previdenza esclusive dell’AGO, il principio della prescrizione decennale dell’obbligo di versare i contributi, con la conseguenza che un volta scaduto detto termine i contributi non possono più essere versati.

In base alle disposizioni della stessa legge di riforma l’obbligo di versare i contributi, con effetto dal 1° gennaio 1996, si prescrive in cinque anni, a meno che a denunciare l’omissione contributiva non provvedano il lavoratore o i suoi familiari superstiti, nel qual caso l’obbligo si prescrive in dieci anni.

 
 

[1] Legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

 

Art. 1. Natura giuridica e compiti istituzionali

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema e concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

 

Art. 2. Funzioni del Corpo forestale dello Stato

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

 

Art. 3. Organizzazione del Corpo forestale dello Stato

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all’ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All’unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L’individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all’addestramento, all’aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell’ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell’ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

 

Art. 4. Rapporti con le regioni e con gli enti locali

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all’articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per l’esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l’espressione del parere, i termini per l’adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all’interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell’ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all’attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 5. Disposizioni finali

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell’articolo 30, primo comma.

3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".

4. All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’ultimo periodo è soppresso.

5. Nell’ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell’istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All’articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".

7. All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale".

8. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.