REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.57411/PM del registro di Segreteria e promosso da @@@@@@@, parte meglio generalizzata e domiciliata come in atti, avverso la mancata rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza alla luce del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n.277/91.

     Uditi, nella pubblica udienza del 4 novembre 2009, il relatore consigliere -

     Esaminati gli atti e i documenti tutti delle cause;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

     Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

     Ritenuto in

FATTO

     Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri collocato in pensione da data posteriore all’entrata in vigore della legge 1°aprile 1981 n.121, ha proposto ricorso avverso la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in relazione ai benefici scaturenti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991, cui ha fatto seguito la legge n.216 del 6 marzo 1992 che ha stabilito la perequazione degli stipendi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quelli dei pari grado della Polizia di Stato.

Al riguardo, come è noto con la citata sentenza costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121/81, dell'allegata tabella C (come sostituita dall'art. 9 della legge n. 569/82), nonché della nota in calce a tale tabella, “...nella parte in cui non includevano le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri”.

     Risulta dagli atti che la parte ricorrente, intervenuta la suddetta pronuncia, ha richiesto la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico sulla base della equiparazione sopraindicata.

     Sul punto di diritto il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha diramato direttive con le quali ha fatto presente che la richiesta rideterminazione della pensione, in simili casi, non poteva essere accolta sul presupposto che non risultava che gli interessati avevano proposto specifico ricorso “entro i termini di prescrizione del diritto ai fini dell'applicazione della citata legge n.216/1992” e che, in sostanza i miglioramenti economici previsti da tale legge, non competerebbero ai Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri “non ricorrenti cessati dal servizio anteriormente al 20 giugno 1986” (circolari del Comando Generale, n.7/25-11-1991 del 4 marzo 1992 e n.7/25-16-1991 del 12 ottobre 1992).

     Diversamente argomentando con il proposto gravame sono stati evidenziati, a sostegno della pretesa, i principi in materia di valenza delle pronunce di incostituzionalità sui rapporti non esauriti e sulla imprescrittibilità del diritto pensionistico e, in sostanza, sulla situazione giuridica “ancora non esaurita” del ricorrente, sulla quale si fonda il diritto degli stessi alla richiesta riliquidazione, atteso che l’interessato era ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, contenente la disposizione travolta dalla pronuncia costituzionale.

Nell'odierna discussione di merito, in assenza del rappresentante della Amministrazione della Difesa (peraltro non costituita in giudizio), il patrono di parte attrice si è richiamato agli scritti in atti, evidenziando la giurisprudenza favorevole di questa Corte.

Considerato in

DIRITTO

     La questione in parola verte sulla verifica dell'esatta valenza del decreto-legge 7 gennaio 1992, n.5, convertito in legge 6 marzo 1992, n.216, che l'Amministrazione ha ritenuto preclusiva dell'attribuzione, a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri non più in servizio alla data del 20 giugno 1986 e non ricorrenti avanti la Corte Costituzionale, del beneficio della equiparazione, sotto il profilo economico-retributivo, alla corrispondente categoria della Polizia di Stato.

     Ciò premesso, le tesi attoree possono essere accolte alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr.Sez.Marche n.184 del 20 febbraio 1995 - Sez.Friuli-Venezia Giulia n.9 del 22 gennaio 1996 - Sez.Veneto n.233 del 14 giugno 1996 - Sez.II n.87/97/A del 26 giugno 1997 - Sez.Piemonte n.479 del 1°ottobre 1997 - Sez.Lombardia n.5 del 5 gennaio 1998 - Sez.II n.59/99/A del 5 febbraio 1999 – Sez.II n.101/99/A del 15 marzo 1999 - Sez.Basilicata n.272 del 28 settembre 1999 – Sez.Appello Sicilia n.40/A/00 del 14 marzo 2000 - Sez.II n.111/99 del 31 marzo 2000 – Sez.II n.349 del 10 novembre 2000 - Sez.II n.11 del 16 gennaio 2002 – Sez.Marche n.292 del 4 aprile 2003 – Sez.Toscana n.416 del 15 maggio 2002) anteriore alla proposizione delle questione di massima nonché posteriore alla stessa (Sez.Piemonte n.1609 del 16 novembre 2003 – Sez.Marche n.19 del 13 gennaio 2004 - Sez.Sicilia n.161 del 19 gennaio 2004 – Sez.II n.62 del 1°marzo 2004 - Sez.Toscana n.354 del 23 marzo 2004 – Sez.II n.106 del 25 marzo 2004 - Sez.Abruzzo n.328 del 19 aprile 2004 – Sez.Emilia-Romagna n.85 del 22 aprile 2004 – Sez.II n.270 del 22 luglio 2004) cui da ultimo è seguito invece un consolidato orientamento negativo in sede di Appello (Sez.I 497/09 – 588/09; Sez.II 264/09 – 374/09; Sez.III 84/09 –215/09).

In effetti questo Giudice non ignora la decisione delle Sezioni Riunite 30 maggio 2003 n.11/QM, secondo cui ai sottufficiali dell’ Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1°aprile 1981 n.121, ma cessati dal servizio prima del 1°gennaio 1992, non spetterebbe la riliquidazione del trattamento di pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli aumenti retributivi.

Al riguardo si preferisce, perché interpretazione conforme alla Costituzione, altra diversa opzione interpretativa secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.43, comma 17, della legge n.121/81 (ex sentenza della Corte Costituzionale n.277/91) – nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell’Arma dei Carabinieri – ha determinato l’automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, senza che l’intervenuta legge n.216/92 possa esplicare al riguardo alcuna efficacia preclusiva

A parere di questo Giudice l’unica data rilevante è l’entrata in vigore della legge 121/81, testo di riordino di TUTTE le Forze di Polizia.

Il fatto che solo a dieci anni di distanza la Corte Costituzionale (sent. 277/91) abbia rimosso un vizio omissivo della legge stessa non può andare a detrimento della posizione del soggetto leso ab origine dal vizio in parola.

Ciò premesso mentre è comprensibile e legittima la scelta del Legislatore di contenere i costi della pronuncia costituzionale (decorrenza economica dal 1°gennaio 1992) l’introduzione di date spartiacque perché nel patrimonio del ricorrente entri il diritto non pare supportata da fonte legislativa.

La data del 20 giugno 1986 (cinque anni prima dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.277/91) sostenuta dalla Amministrazione come quella del 1°gennaio 1992 (decorrenza economica della legge 216/92) valutata dirimente in Appello non pare abbiano riscontro formale nell’ordinamento positivo.

Per quanto sopra ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri - che siano cessati dal servizio nella vigenza della legge n.121/81, ma anteriormente al 1°gennaio 1992, e non abbiano fatto ricorso (prima di tale data) per ottenere l’equiparazione – si deve riconoscere il diritto alla equiparazione economico – retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della legge n.121/81 e, agli effetti economici, dal 1°gennaio 1992.

     Ciò posto, si ripete, perché la data del 1°gennaio 1992 di cui alla legge n.216/92, non può essere intesa quale discrimine tra il personale in servizio e quello cessato a quella data, ma solo come mero dies a quo di decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione del personale dell'Arma, in servizio o in quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta.

     Il ricorso va, pertanto, accolto nel senso che al ricorrente deve riconoscersi, ai fini pensionistici, il diritto alla equiparazione economico-retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 ed agli effetti economici, dalla data convenzionale indicata dal legislatore nel 1° gennaio 1992.

Spettano inoltre, su quanto dovuto, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali solo ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. 18 ottobre 2002 n.10/2002/QM e successive conferme in grado di Appello ex Sez.III n.252 del 3 giugno 2003 – Sez.III n.502 del 11 novembre 2003 - Sez.I n.37 del 3 febbraio 2004 – Sez.I n.45 del 9 febbraio 2005).

     Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso promosso da @@@@@@@ e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla equiparazione economico-retributiva della qualifica rivestita all'atto della cessazione con la corrispondente qualifica degli appartenenti alla Polizia di Stato, per la conseguente riliquidazione, dal 1° gennaio 1992 del trattamento pensionistico in godimento.

Su dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva fino al materiale soddisfo, dall’insorgenza del diritto (1°gennaio 1992).

Spese compensate.

     Così pronunciato in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 4 novembre 2009.

                              IL GIUDICE UNICO

                          -

 

Depositata in Segreteria il 19/11/2009

P.          IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

-

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 631 2009 Pensioni 19-11-2009