REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 715/2009

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n.15536 del registro di segreteria proposto il 3.7.2007 da OMISSIS, nato il --, rappresentato e difeso  dagli avv.ti ----presso il cui studio in Roma alla via ---  è elettivamente  domiciliato, avverso il  decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato n. 3095 del 24.10.2000  per  la mancata concessione della pensione privilegiata  ;

Visti gli atti e i documenti di causa ;

Uditi alla pubblica udienza del 18 novembre 2009 con l’assistenza del segretario dott.ssa-

Ritenuto in

FATTO

Il ricorso è diretto avverso il provvedimento con cui il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e  Forestali ha respinto l’istanza di pensione privilegiata presentata il 26.10.1997 dall’ex sovrintendente forestale OMISSIS  in relazione all’infermità “esiti di intervento chirurgico per ernia del disco L5S1  per mancanza del requisito dell’inidoneità al servizio previsto dall’art. 64 del DPR n. 1092/73 .

Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto perché ai fini della concessione della pensione privilegiata  l’inabilità al servizio va valutata non in senso assoluto ma relativo tenendo conto delle mansioni svolte ,del tipo di infermità,dell’ambiente di lavoro, dell’età del lavoratore e di ogni altro elemento utile; in particolare nella fattispecie va evidenziato il fatto che svolgeva una mansione essenzialmente motoria che imponeva una costante e gravosa sollecitazione dell’apparato locomotore , resa impossibile dalla sopravvenuta patologia che pertanto ha determinato l’impossibilità a svolgere le mansioni cui era stato assegnato .

Con note d’udienza del 5.11.2009 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso poichè l’infermità esiti di  intervento chirurgico per ernia del disco L/5 S1 è stata riconosciuta dipendente da c.s  ( come da decreto del 31.8.1995) ed ha determinato l’inabilità al servizio come meglio evidenziato nella CTP del dottor -

Al dibattimento l’avv. - ha depositato documentazione medica ed ha illustrato ampiamente il contenuto degli scritti difensivi aggiungendo l’ulteriore considerazione che trattandosi di agente forestale deve trovare applicazione l’art. 67 del T.U. n. 1092/73 che non richiede il requisito dell’inidoneità al servizio.

 Considerato in

DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e  Forestali ha negato all’ex sovrintendente forestale OMISSIS  il trattamento pensionistico privilegiato  in relazione all’infermità “esiti di intervento chirurgico per ernia del disco L5S1  per insussistenza del presupposto previsto dall’art. 64 del DPR n. 1092/73 dell’inidoneità al servizio” . Con l’atto introduttivo il ricorrente ha fonda to l’impugnativa su due argomenti :  l’inadeguatezza della valutazione medica legale compiuta dalla CMO in esito alla superficiale visita collegiale  del 1998 , che non ha consentito di apprezzare l’effettiva portata invalidante dalla patologia- già riconosciuta dipendente da causa di servizio  con decreto n. 3095/95 ed ascritta ai fini dell’equo indennizzo alla VIII categoria pensionistica; la necessità di valutare l’inidoneità al servizio in relazione alle specifiche mansioni svolte come guardia forestale come tale tenuto a effettuare  lunghi percorsi a piedi ; solo all’odierna udienza ha invocato l’applicabilità dell’art. 67 del TU 29.12.1973, n. 1092. Quest’ultima argomentazione merita , per le ragioni di seguito evidenziate, di essere condivisa e risulta, altresì, decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso;  infatti in  ragione della provenienza del ricorrente dal Corpo della Polizia Forestale dello Stato la normativa applicabile va individuata in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale ( Sez. Emilia Romagna n. 306 dell’11.5.2009;Calabria sen n 940 del 12.12.2008 ; Veneto sen  n. 841 dell’11.7.2008; Abruzzo n. 249 del 15.7.72008) . non  nell’art 64 del citato T.U. n. 1092/73 bensì nell’art. 67 del medesimo testo unico a mente del quale il diritto a pensione privilegiata è legato solo al presupposto della dipendenza da causa di servizio di una data patologia senza che sia necessario l’ulteriore requisito- richiesto dal citato art. 64  -dell’inidoneità al servizio . Corre l’obbligo di precisare che l’applicabilità in fattispecie dell’art. 67 trova fondamento nel rinvio contenuto nell’art. 75, secondo cui le disposizioni del titolo IV riguardanti i militari si applicano anche ai soggetto indicati nell’art. 61 ,per l’appunto il personale dei servizi antincendi e del corpo forestale . Tale norma non è stata abrogata e pertanto continua a applicarsi nonostante l’avvenuta smilitarizzazione del corpo non diversamente da quanto accaduto per le forze di polizia e coerentemente al fatto che la ratio del trattamento di favore riservato in materia di pensione privilegiata a determinate categorie di personale va individuata non nell’inquadramento formale in un corpo militare bensì nello svolgimento di attività particolarmente pericolose ed usuranti sul piano psicofisico .

Da quanto precede ne deriva l’irrilevanza nella fattispecie che ci occupa della sussistenza del requisito dell’inidoneità al servizio dovendosi accertare :a) la sussistenza di una patologia invalidante ; b) la sua  dipendenza da causa di servizio .Orbene entrambi i requisiti risultano presenti ; dal verbale relativo alla visita collegiale del la CMO nel 1998 emerge che al Omissis sono stati riscontrati esiti di intervento chirurgico per EDD L5/S1 ascrivibile ad assegno rinnovabile per anni quattro .E tanto è sufficiente per riconoscere il diritto a trattamento pensionistico privilegiato nei limiti della categoria attribuita,restando affidato all’Amministrazione il compito di procedere alla valutazione dell’aggravamento ove effettivamente intervenuto; resta da escludere sulla base delle risultanze degli atti di causa che la grave patologia ( polineuropatia parabneoplastica) che ha determinato il riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% fosse presente sia pure in forma lieve al momento della visita collegiale di riferimento .  

Quanto alla eccezione di prescrizione  ritualmente sollevata dall’Amministrazione nella memoria costitutiva è meritevole di parziale accoglimento;  tenuto conto che il provvedimento impugnato è del 2000, il ricorso è stato notificato nel 2007, che deve trovare applicazione il termine  quinquennale  la prescrizione risulta maturata per i ratei dal 2000 al 2002, con la precisazione che per il dies a quo occorre fare riferimento alla data in cui il provvedimento impugnato è stato portato a conoscenza del destinatario che così è stato posto in condizione di far valere il suo diritto in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del RDL  19.1.1939  n. 739 a mente del quale “ le rate di stipendio e di assegni equivalenti ,le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto legge luogotenenziale 2.8.1917, n.1278 ,dovuti dallo Stato si prescrivono  con il decorso di cinque anni ; il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Sugli importi spettanti a titolo di arretrati deve essere riconosciuto il diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria .

Sussistono giusti motivi in relazione della complessità della quaestio iuris per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il giudice delle pensioni presso la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ,  ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione disattesa        

ACCOGLIE

il ricorso e , per l’effetto , dichiara il diritto del ricorrente all’assegno rinnovabile di VIII categoria per anni quattro nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall’Amministrazione ; con spettanza sugli importi arretrati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Dispone la trasmissione degli atti al Ministero delle Politiche Agricole Forestali per gli ulteriori adempimenti di competenza .

Nulla per le spese.

Così   deciso    in Catanzaro alla pubblica udienza del 18 novembre 2009 .

                                                                         Il Giudice delle Pensioni

                                                                 

 

Depositata in segreteria 24 NOV. 2009               Il Dirigente

                                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                      

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA Sentenza 715 2009 Pensioni 24-11-2009