Egregio utente dalle indicazioni che Lei ci
ha inviato non è semplice stabilire la data di maturazione del diritto
alla pensione di anzianità (occorre stabilire la data nella quale si matura
l'80 per cento di aliquota di calcolo tenendo conto anche della maggiorazione
di un anno ogni cinque).
Per quanto riguarda l'importo della pensione è
meno complicato se si conoscono le voci che concorrono in "quota a" (ultimo
stipendio) e quelle che concorrono in "quota b" (media delle retribuzioni -
rivalutate - degli ultimi 10 anni).
Per determinare l'importo lordo dell'indennità di
buonuscita occorre:
1. sommare l'importo dello stipendio mensile,
comprensivo della paga di anzianità (scatti biennali), del rateo della
tredicesima mensilità e del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale;
2. determinare l'80 per cento della somma di cui
al punto 1;
3. moltiplicare l'importo di cui al punto 2 per
gli anni di anzianità di servizio (arrotondati ad anno intero).
Calcolo
Come va in pensione un poliziotto
Gradirei avere informazioni sul calcolo della
percentuale spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato considerando,
come aliquota massima, l’80 per cento. Ritengo di avere le idee piuttosto
confuse sul come si determina questo 80 per cento. A me è stato detto che dopo
20 anni di contributi (comprensivi sia della maggiorazione di un anno ogni
cinque sia di eventuali anni fatti fuori della propria Amministrazione e già
ricongiunti) si matura il 44 per cento; al 44 per cento si somma un ulteriore
18 per cento (del quale non mi spiego il perché se non per l’attribuzione
dell’aliquota del 3,6 per cento annuo ai cinque anni di maggiorazione
figurativa); al 62 per cento così determinato si devono aggiungere 3,6 punti
percentuali per ogni anno fino al 31 dicembre 1997 e 2 punti percentuali per
ogni anno successivo al 1997. Ma, così facendo, i cinque anni di maggiorazione
verrebbero calcolati due volte! È possibile? Venendo al mio caso: dal 1980 al
1982 ho prestato attività lavorativa come elettricista e tale contribuzione è
stata poi ricongiunta nella posizione assicurativa presso l’attuale
Amministrazione; dal 1982 (mese di Maggio) sono alle dipendenze del Ministero
dell’Interno in quanto appartenente alla Polizia di Stato. Ora, applicando al
mio caso quanto mi è stato detto, io dovrei aver maturato l’aliquota del 76
per cento e tra due anni raggiungerei l’80 per cento. Posso avere da Voi la
certezza del calcolo di cui sopra?
(28 settembre 2004)
(Lettera firmata)
Il criterio
per la determinazione dell’aliquota di calcolo maturata alle varie date (31
dicembre 1992, per il
calcolo della "quota a" di pensione; 31 dicembre 1995, per il calcolo
della "quota b" di pensione nel caso di
calcolo con il sistema misto; 31 dicembre 1997, per la
variazione dell’aliquota di computo [1] dal 3,6 al 2 per cento annuo dal
1° gennaio 1998) lo abbiamo illustrato in una
precedente risposta riferita a un carabiniere.
Precisiamo
che l’aliquota relativa ai cinque anni di maggiorazione agisce una sola volta;
peraltro i cinque anni di maggiorazione si maturano con 25 anni di servizio
effettivo e non con 20. Quanto ai 18 punti percentuali, da aggiungere
all’aliquota del 44 per cento relativa ai primi 20 anni di contribuzione,
riteniamo che sia una informazione errata o male interpretata.
Per quanto
riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato va precisato che le
aliquote da Lei indicate (44 per cento e 3,60 per cento) si applicano a
coloro che erano in servizio prima della riforma attuata con la legge 1 aprile
1981, n. 121, entrata in vigore il 25 aprile 1981, e, quindi, già appartenenti
al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al disciolto Corpo
della polizia femminile.
Al
personale arruolato dopo la riforma si applicano le aliquote previste per i
dipendenti civili dello Stato stabilite dall’
articolo 44 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, corrispondenti al 35 per
cento per i primi 15 anni di contribuzione e 1,8 punti percentuali per ogni
anno di contribuzione oltre i primi 15, fino al massimo dell’80 per cento che
si raggiunge con 40 anni di anzianità contributiva. Ovviamente, nell’anzianità
contributiva da considerare devono essere compresi sia gli eventuali periodi
ricongiunti sia la maggiorazione di cinque anni (un anno per ogni cinque anni
di servizio effettivo).
Ottavio Di Loreto
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