Statali militari

Pensione e anni di contribuzione mancanti

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Salve, sono un militare della Guardia di Finanza che ad ottobre di quest’anno maturerà 30 anni di anzianità contributiva di cui 24 anni di servizio effettivo. Ho letto che nella risposta data ad un altro militare avete affermato che il requisito per la pensione di anzianità è stabilito dall’art. 6 del DLgs n. 165/97 e in base all’art. 1, comma 27 lett. b), della legge n. 335/1995, al quale rinvia il citato art. 6. In base a queste norme la pensione di anzianità verrebbe decurtata della percentuale prevista dalla tabella D, degli anni di contribuzione mancanti ai 37. Domanda: siete sicuri che è tuttora vigente la possibilità di andare in pensione con “penalità” in base all’art. 1, comma 27 lettera b), della Legge n. 335/1995? Io so di interpretazioni per una abrogazione dell’articolo in questione (art. 1, comma 27 lett. b), della legge 335/95) dalla successiva legge n. 449/97 - art. 59 commi 6 e 7 - con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per cui si intende “tacitamente” abrogato anche l’art. 6, comma 1, del DLgs n. 165/97. Ringrazio sin da ora per una eventuale cortese risposta di chiarimento. Cordiali saluti (14 giugno 2002)

 


lettera firmata

 

 

Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, sono state introdotte significative innovazioni verso l’armonizzazione dei requisiti, vigenti nelle varie Gestioni, per l’accesso alla pensione di anzianità. Ma, con la stessa legge n. 335/1995, il legislatore ha delegato il Governo ad emanare specifiche disposizioni per particolari categorie di lavoratori (tra i quali i militari).

Con l’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, è stato ridotto il periodo transitorio per raggiungere i requisiti previsti "a regime" (57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva) ma non risulta sia stato abrogato il comma 27 dell’art. 1 della legge n. 335/1995 né che siano state abrogate le specifiche disposizioni già previste per particolari categorie. Anzi, con il comma 12 lettera b), dello stesso articolo 59 della legge n. 449/1997, è stata apportata una modifica alla Tabella B di cui al comma 2 dell’art. 6 del DLgs n. 165/1997, confermando esplicitamente la conservazione della normativa particolare senza nulla dire a proposito del comma 1 dello stesso articolo 6.

Stante l’evoluzione della normativa e tenuto presente il fatto che nessuna disposizione ha abrogato il comma 27 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 (fermo restando la non applicabilità dello stesso comma 27 a coloro ai quali si applicano i requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 59 della legge n. 449/1997) non si comprende perché non sarebbe più vigente il comma 1 dell’articolo 6 del DLgs n. 165/1997.

Tuttavia, per correttezza e per completezza dell’informazione, segnaliamo che l’INPDAP, interpellato nel merito, ha sostenuto di ritenere abrogato il comma 27 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 [1] e, di conseguenza, secondo lo stesso Istituto, è da ritenere non più applicabile il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del DLgs n. 165/1997.

 

 

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