giudici confermano che il termine è perentorio
L'Inpdap può rettificare la buonuscita solo entro un anno PAGINA PRECEDENTE
(Tar Abruzzo-Pescara 1077/2002)
   
   
Il termine di un anno entro il quale l’INPDAP, ai sensi dell’art. 30 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032, può esercitare il potere di revocare, modificare o rettificare l’indennità di buonuscita, ha carattere perentorio e decorre dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’atto di rettifica del provvedimento di buonuscita, qualora intervenga entro il suddetto termine di un anno è legittimo e consente di recuperare una quota dell’indennità di buonuscita erroneamente liquidata, anche se la rettifica viene comunicata all’interessato dopo la scadenza dell’anno. In tal senso si è pronunciato il TAR per l’Abruzzo nella sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 1077, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da una ex dipendente statale allo scopo di ottenere la restituzione di due differenze di indennità di buonuscita recuperate dall’INPDAP in quanto liquidate a causa di un errore di calcolo. Nell’occasione, il TAR per l’Abruzzo, confermando la perentorietà del termine di un anno previsto dal citato art. 30 del TU di cui al DPR n. 1032/1973, ha stabilito che delle due differenze recuperate dall’INPDAP dovesse essere restituita alla ricorrente soltanto quella recuperata a seguito della rettifica adottata entro l’anno dall’emanazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita e non l’altra differenza recuperata a seguito di rettifica adottata dopo che l’anno era già scaduto. Ciò perché, alla luce di quanto dispone l’art. 30 in parola, ai fini del computo dell’anno a disposizione dell’INPDAP per procedere alla rettifica occorre riferirsi a due precisi momenti indicati nella norma: la data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita, dalla quale inizia a decorrere l’anno, e la data di adozione del provvedimento di rettifica, che deve avvenire entro la scadenza dello stesso anno, non avendo alcun rilievo, al riguardo, la circostanza che la rettifica sia stata portata a conoscenza dell’interessato successivamente alla scadenza di quell’anno. (11 marzo 2003)  


SENTENZA n. 1077/2002. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO. Sezione staccata di Pescara

 

 

Il TAR

composto dai magistrati:

……………omissis…………….

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio proposto con ric. n. 1104 del 1997 da Franchi Fabiola, costituita con l’avv. Guglielmo Marchionne, come in ricorso;

contro l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), in giudizio con l’Avv. Ettore Pellecchia, come in atti;

per l’accertamento del diritto della ricorrente a ricevere le somme di £. 7.679.220 e £. 1.871.385, percepite quali indennità di buonuscita, di cui è stato disposto illegittimamente il recupero con deliberazioni n. 2257 del 5.9.1996 e n. 2410 del 20.6.1997, da annullare in uno alla nota 4.9.1997 prot. 732, e per la condanna dell’ente al pagamento delle somme ricuperate, con interessi legali e rivalutazione monetaria;

visto il ricorso (notificato 14.11.1997 e depositato 3.12.1997) e la memoria conclusiva (11.10.2002), la costituzione (3.3.1998) e la memoria (7.10.2002), nonché i documenti depositati;

uditi all’udienza del 24 ottobre 2002 il consigliere Dino Nazzaro e gli avv. G. Marchionne e E. Pellecchia;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, che ha visto più volte riliquidare la indennità di buonuscita, contesta gli avvenuti recuperi, a difesa del proprio diritto patrimoniale, perché: 1) la rettifica degli errori, che sono alla base degli stessi, sono avvenuti oltre il prescritto anno stabilito dal DPR. n. 1032/1973 [1]; in particolare per la somma di £. 7.679.220, la rettifica è intervenuta in data 5.9.1996, mentre era stata liquidata in data 2.8.1995, e per la somma di £. 1.871.385, la rettifica è del 20.6.1997 (ricevuta dalla interessata in data 10.9.1997), mentre la liquidazione è del 5.9.1996; 2) è stato omesso l’avvio del procedimento ed ogni motivazione, senza considerare l’affidamento della benificiaria.

La difesa dell’Amministrazione, ricapitolata la vicenda e premesso che si è trattato di errori di liquidazione, per disguidi tecnici, ritiene il termine di un anno non perentorio e, pertanto, legittimo il recupero, avvenuto in autotutela, essendosi creato un indebito arricchimento.

Le conclusioni sono come da rispettive memorie per l’accoglimento e per il rigetto.

L’art. 30 del DPR. 29.12.1973 n. 1032 [1] stabilisce che i provvedimenti dell’Amministrazione del Fondo di previdenza possono essere revocati, modificati o rettificati d’ufficio per errore di fatto, come nel caso di specie, entro un anno dall’emanazione dell’atto erroneo; esso è stato ritenuto "perentorio" (Consiglio di Stato, VI, n. 1945/2000 [2]) e decorso tale anno, i provvedimenti di liquidazione dell’indennità di buonuscita non possono più essere rettificati, né sono possibili azioni di recupero (e/o di compensazione) di quanto erroneamente pagato in più e percepito in buona fede (C.S., VI, n. 1563/26.10.1999).

Il recupero di £. 7.203.426 (e non £. 7.679.220), come da nota INPDAP del 12.11.1996, è, pertanto, avvenuto oltre il termine perentorio di un anno (2.8.1995/5.9.1996) ed è perciò illegittimo.

Per quanto attiene l’altro recupero di £. 1.871.385, la delibera del 5.9.1996 è stata rettificata con atto del 20.6.1997, ovvero entro il prescritto anno; parte ricorrente eccepisce di aver ricevuto la comunicazione solo in data 10.9.1997 e sarebbe questa la data da considerare; la norma, invero, parla di provvedimento rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione, con chiaro riferimento al momento di adozione degli stessi, non potendosi considerare come "dies a quo", quello di emanazione, e come "dies ad quem", quello di conoscenza da parte del destinatario; la comunicazione dell’atto, infatti, attiene ad una fase successiva, che deve intervenire in tempi ragionevoli, come in effetti è stato.

Per quanto attiene le ulteriori doglianze, non sussiste nessun difetto di motivazione e/o di istruttoria, dovendo l’Amministrazione esternare solo l’errore intervenuto, secondo previsione di legge, in cui è contenuta la stessa comparazione degli interessi coinvolti, tramite la fissazione del termine perentorio annuale per l’esercizio dello "ius corrigendi"; circa l’omesso invio dell’avviso dell’avvio del procedimento di rettifica, deve osservarsi che l’interessata ha partecipato dialetticamente alla procedura, chiedendo "sua sponte" tutta la documentazione (26.9.1996), e che, comunque, l’interesse partecipativo era eventualmente limitato agli atti di recupero conseguenti, e non alle rettificazioni d’ufficio, che, oltre che doverose, possono rivestire anche carattere di urgenza; per tale aspetto la nota dell’INPDAP del 4.9.1997 ha puntualmente adempiuto a tale funzione.

Conclusivamente il ricorso va accolto in parte, ovvero limitatamente al recupero di cui alla nota del 12.11.1996 (£. 7.203.426), che va annullato, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, in conformità della legge 30.12.1991 n. 412, art. 16, comma 6°, e del DM (Tesoro) 1.9.1998 n. 352; vi sono giustificati motivi per la compensazione delle spese di casa

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara: accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 ottobre 2002. Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 07.11.2002