Non esclusivamente al coniuge e agli orfani minori
La pensione provvisoria liquidabile a tutti i superstiti PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 14/2003)
   
   
L’INPDAP, con l’Informativa 6 marzo 2003, n. 14, ha dato disposizioni alle proprie sedi provinciali e territoriali affinché anche nei confronti degli orfani maggiorenni, dei genitori e dei collaterali, che siano aventi titolo di pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, si proceda alla liquidazione in via provvisoria della pensione di reversibilità. Ciò in considerazione della peculiarità dell’ordinamento dell’INPDAP e del fatto che i ritardi, imputabili alle Amministrazioni, nell’emettere i provvedimenti pensionistici definitivi nei confronti dei pensionati, non possono in alcun modo penalizzare coloro che, nella posizione di familiari superstiti aventi titolo, hanno diritto a ottenere comunque la liquidazione della pensione di reversibilità. È stato in tal modo superato l’ostacolo formale derivante dalla lettura delle disposizioni dell’art. 162 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 7 del DPR n. 138/1986, e del comma 6 dell’art. 7 del DPR n. 438/1986, che riguardano rispettivamente i dipendenti dello Stato e i dipendenti degli enti locali, e che uniformemente prevedono la possibilità della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione di reversibilità nei confronti del coniuge superstite e degli orfani minori, senza stabilire alcunché per la liquidazione dell’analogo trattamento provvisorio nei confronti degli altri familiari superstiti aventi diritto. (20 marzo 2003)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 14 – Roma 6 marzo 2003. OGGETTO: Liquidazione del trattamento provvisorio di pensione di reversibilità nei confronti degli aventi diritto diversi dal coniuge e dagli orfani minorenni.

 

 

L’ art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, stabilisce, tra l’altro, che il trattamento provvisorio di pensione spetta anche al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

Il comma 6 dell’art. 7 del DPR 8 agosto 1986, n. 538 [1] prevede analoghe disposizioni per gli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

Dalla lettura delle norme soprarichiamate, consegue che agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori ed ai collaterali del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio non può essere attribuita in via provvisoria la pensione di reversibilità; in concreto, ai suindicati aventi diritto il trattamento di reversibilità può essere liquidato soltanto dopo l’emissione della pensione definitiva diretta debitamente registrata dagli organi di controllo.

Ciò premesso, tenuto conto della peculiarità dell’ordinamento dell’INPDAP, ed in considerazione che i ritardi nell’emissione dei provvedimenti pensionistici definitivi, imputabili alle Amministrazioni, non possono in alcun modo penalizzare coloro che hanno comunque titolo a conseguire la pensione di reversibilità, la scrivente dispone che le sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP liquidino il trattamento di reversibilità nei confronti degli orfani maggiorenni inabili, dei genitori e dei collaterali, beninteso in presenza di tutti i prescritti requisiti, anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto durante il periodo di corresponsione della pensione provvisoria.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora l’importo della pensione definitiva di reversibilità risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei Conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, le sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP dovranno provvedere alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

In tal senso, pertanto, devono essere definite le pratiche della specie.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA