Moduli TFR/1 e TFR/2 per la liquidazione del trattamento
Chiarimenti Inpdap per il Tfr ai dipendenti pubblici PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 16/2002)
   
   
L’INPDAP, facendo seguito alla Circolare n. 30 del 1° agosto 2002, concernente l’applicazione delle norme sul TFR ai dipendenti pubblici, ha emanato l’Informativa n. 16 del 7 ottobre 2002, nella quale sono contenute ulteriori precisazioni, tra cui, le seguenti.
Il modulo TFR/1 e il modulo TFR/2, da utilizzare da parte delle Amministrazioni e degli enti datori di lavoro per comunicare all’INPDAP gli elementi retributivi e di servizio in base ai quali procedere alla liquidazione del TFR, a breve scadenza saranno reperibili sul sito INTERNET dello stesso Istituto.
Il termine quinquennale previsto per la prescrizione del diritto al TFR, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, limiti di servizio, scadenza del contratto a tempo determinato, invalidità o decesso, decorre dal 106° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per le cessazioni dal servizio dovute ad altro motivo decorre dal 271° giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Più periodi di servizio resi con obbligo di iscrizione ad una o entrambe le ex Gestioni INADEL ed ENPAS, ai fini di un unico TFR, se prestati senza soluzione di continuità, si ricongiungono purché la loro somma raggiunga la durata di almeno 15 giorni nel mese. In questo caso, nel quadro “B” del mod.TFR/1, per i servizi che danno luogo a ricongiunzione con quelli resi precedentemente o successivamente, quale che sia la durata del relativo contratto di lavoro, deve essere indicata la retribuzione effettivamente corrisposta.
In caso di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore ad un mese, il periodo di 15 giorni, previsto per l’invio della documentazione necessaria per la liquidazione del TFR, decorre dalla data in cui gli enti hanno provveduto al pagamento delle competenze e non da quella della risoluzione del rapporto di lavoro. (15 novembre 2002)
 


Informativa INPDAP n. 16/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Ufficio I – Prestazioni di fine servizio

Informativa n. 16 - Roma, 7 ottobre 2002

OGGETTO: Circolare n. 30 dell’1/8/2002 – Nuovi modelli TFR 1 e TFR2.

Si fa seguito alla Circolare n. 30 dell’1/8/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 203 del 30 agosto 2002, e si comunica che, a breve scadenza, saranno reperibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inpdap.it) i nuovi modelli TFR/1 e TFR/2.

In calce al nuovo modello TFR/1 sono state sintetizzate le norme e le modalità che presiedono alla erogazione della prestazione.

In particolare, è stato evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al TFR decorre dall’ultimo giorno fissato dalla legge per il pagamento della prestazione, vale a dire dal 106° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, limiti di servizio, scadenza del contratto a tempo determinato, invalidità o decesso e dal 271° giorno dalla risoluzione del rapporto in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi altro motivo.

Più periodi di servizio resi con obbligo di iscrizione ad una sola o ad entrambe le ex Gestioni INADEL ed ENPAS, se prestati senza soluzione di continuità, si ricongiungono ai fini di un unico TFR, quale che sia la durata di ogni singolo servizio purché, ovviamente, la somma di detti periodi sia almeno di 15 giorni nel mese.

In tal caso, ogni Amministrazione, nel compilare il modello TFR/1 in ogni sua parte, dovrà precisare nel quadro “B” la retribuzione effettivamente corrisposta per i servizi che danno luogo a ricongiunzione con quelli resi precedentemente o successivamente, quale che sia la durata del contratto di lavoro. Tale modello, da inviare alla competente Sede INPDAP, potrebbe, in alternativa e nell’interesse del lavoratore, essere consegnato alla Amministrazione presso la quale il dipendente è andato a prestare il successivo servizio. In tal caso l’Amministrazione presso la quale l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio avrà cura di trasmettere l’intera documentazione.

L’onere complessivo del TFR sarà imputato dalle Sedi Provinciali all’ultima Gestione cui il dipendente risulti iscritto.

Tenendo conto, infine, del grado di informatizzazione, generalmente raggiunto dalle PP.AA., per non recare inutili aggravi di adempimenti, in caso di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore ad un mese, il periodo previsto (15 giorni) per l’invio della documentazione necessaria alla liquidazione del TFR decorre non già dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro ma da quella in cui gli Enti hanno provveduto al pagamento delle relative competenze, che comunque dovrebbe avvenire entro il mese di cessazione.

Non possono infatti, essere consentiti ritardi che porrebbero l’Istituto nella condizione di non rispettare i termini di legge.

I Dirigenti degli Uffici Periferici sono pregati di rendere noto a tutte le Amministrazioni interessate il contenuto della presente.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Luigi Marchione

 
 
Si applica obbligatoriamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
Tfr ai dipendenti pubblici, in quali casi spetta PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 30/2002)
   
   
Con la Circolare 1° agosto 2002, n. 30, l’INPDAP, facendo seguito alle istruzioni già diramate con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2001, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione della normativa di cui all’articolo 2120 del Codice civile sul trattamento di fine rapporto -TFR- al personale delle amministrazioni dello Stato, ai dipendenti degli enti locali e del Comparto della sanità. La Circolare n. 30/2002 contiene varie precisazioni tra cui le seguenti. La normativa del TFR si applica obbligatoriamente ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente a tale data. Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e dell’art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999, le norme sul TFR sono applicabili anche ai dipendenti assunti a tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, che lo richiedano e abbiano sottoscritto la propria adesione al fondo pensione complementare costituito per il comparto di appartenenza. La contribuzione per il TFR in favore della competente Gestione dell’INPDAP è a totale carico dell’amministrazione o dell’ente datore di lavoro. Il diritto a conseguire il TFR sorge alla risoluzione del rapporto di lavoro alla condizione che il rapporto stesso abbia avuto la durata di almeno 15 giorni in un mese e purché il dipendente interessato non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, avente decorrenza immediatamente successiva, cioè senza l’intervallo di neppure un giorno, rispetto al rapporto al quale si riferisce il TFR. Le norme del codice civile sul TFR non prevedono ipotesi di riscatto di periodi o di servizi pregressi, ma un’eccezione al riguardo è stata stabilita dal comma 9 dell’art. 1 del citato DPCM 20 dicembre 1999 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000. Costoro, infatti, in base al comma 9 appena indicato, possono chiedere, ai fini del TFR, il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli rientranti nel rapporto in essere al 30 maggio 2000, purché si tratti di servizi che non abbiano comportato l’iscrizione alla ex Gestione ENPAS o alla ex Gestione INADEL presso l’INPDAP né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. I tempi per il pagamento del TFR, e dei relativi interessi in caso di ritardo nel pagamento, sono quelli previsti per il pagamento dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio servizio dalle disposizioni dell’articolo 2 del DL n. 79/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 140/1997. Conseguentemente, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per inabilità fisica o per decesso in attività di servizio, il pagamento del TFR deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione dei documenti che l’Amministrazione o l’Ente datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPDAP entri 15 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Nelle altre ipotesi di cessazione del servizio (dimissioni, licenziamento) l’INPDAP provvede al pagamento del TFR entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La Circolare n. 30/2002 contiene anche precisazioni relative alla iscrizione e alla contribuzione da versare alla Gestione per le prestazioni creditizie istituita presso l’INPDAP ed operante per i pubblici dipendenti in base alle norme di cui all’art. 1, commi da 242 a 245, della legge n. 662/1996, e del Regolamento di relativa esecuzione di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463. (10 settembre 2002)  


Circolare INPDAP n. 30/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Circolare 1 agosto 2002, n. 30

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30-8-2002

Trattamento di fine rapporto.

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell’Istituto e dagli enti iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche - talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d’ora in avanti TFS) si intendono sia l’indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l’indennità premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanità.

 

    Ndr. Il DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, concerne “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”; la legge 8 marzo 1968, n. 152, concerne “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”.

 

Per trattamento di fine rapporto (d’ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all’art. 2120 del codice civile [1].

1. PERSONALE IN REGIME DI TFR.

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:

a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2]) o stipulato successivamente;

b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).

 

    Ndr. Il DPCM 2 marzo 2002 ha apportato modifiche e integrazioni all’articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999.

 

Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

È in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1 settembre 2001).

Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.

Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:

1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;

2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di TFR.

Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di TFS può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un “fondo pensione”. Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).

Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti “con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato”.

2. DIRITTO AL TFR.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell’arco di un mese.

Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno quindici giorni effettuato però nell’arco di due mesi (esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.

Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se festivo o feriale - non coperto da contratto.

Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.

Ai sensi dell’art. 2948 del codice civile il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

Esempio:

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione mensile
utile ai fini TFR comprensiva rateo 13a

Retribuzione spettante detratto un giorno di congedo straordinario senza assegni

Retribuzione utile
ai fini TFR

Dal 1°
al 30 aprile 2002

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

 

Contratto a part-time.

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l’orario di servizio in concreto svolto.

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione mensile utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13a

Orario

Retribuzione utile
ai fini TFR

Dal 1° al 30

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Part-time orizzontale
a 9/18

€. 774,69
(£. 1.500.000)

Dal 1° al 30

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Part-time verticale a giorni alterni
(3 gg a sett. Su 6)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

 

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione annua utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13a

Orario

Retribuzione annua utile ai fini TFR

Dal 1° gennaio
al 31 dicembre

€. 18.592,45
(£.36.000.000)

Ciclico
(un mese ogni 3)

€. 6.197,48
(£.12.000.000)

 

Contrariamente a quanto avviene per l’indennità premio o per l’indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

3. PAGAMENTO DEL TFR.

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR.

L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla legge n. 140/1997 [3] per il pagamento del TFS.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque giorni (15 + 90).

Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di centottanta giorni.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.

4. RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR.

Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.

In un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese. Si ritiene utile riportare nello schema seguente alcuni esempi indicativi di come debba essere determinata tale retribuzione virtuale nelle differenti fattispecie che possono in concreto verificarsi.

 

Durata del contratto nel mese

Orario

Retribuzione mensile utile ai fini del TFR comprensiva
del rateo di13

Retribuzione sulla quale calcolare il contributo

Retribuzione virtuale per il calcolo del TFR

Dal 1° al 16

Intero

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 826,33
(£. 1.600.000)

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Dal 1° al 16

Part-time
al 50%

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 413,17

(£. 800.000)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

Dal 1° al 15

Part-time

verticale con

4 giorni

effettivamente

lavorati

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 103,29
(£. 200.000)

€. 206,58
(£. 400.000)
formula:
4 : 15 = X : 30

 

x =

4 x 30

= 8

15

 

8x50.000=400.000

Dal 1° al 20

Part-time

verticale

con 6 giorni

effettivamente

lavorati

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 154,94
(£. 300.000)

€. 235,41
(£. 450.000)
formula:
6 : 20 = X : 30

 

x =

6 x 30

= 9

20

 

9x50.000=450.000

Dal 1° al 16

con un giorno

di congedo

straordinario

Intero

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

 

In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di quindici giorni ma non ricoprano l’intero arco del mese, lo stipendio utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:

retribuzione utile = Q1 + Q2
dove:

- Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni 10) per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: Euro 1.549,37 - £. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni 15) Euro 1.032,91 - £. 2.000.000;

- Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni 5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: Euro 2.324,06 - £. 4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni quindici) = Euro 774,69 - £. 1.500.000.

Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad Euro 1.807,60 (£. 3.500.000).

Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all’INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l’intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite (esempio: tre contratti decorrenti rispettivamente dal 1o al 10, dall’11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con retribuzione di Euro 774,69 - £. 1.500.000 - il primo contratto, Euro 1.549,37 - £. 3.000.000 - il secondo ed Euro 1.032,91 - £. 2.000.000 - l’ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su Euro 3.356,97 - £. 6.500.000).

Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: malattia; messa in disponibilità; maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge n. 1204/1971).

Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.

Si precisa che l’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR.

Per il personale del comparto scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.

Servizi contemporanei.

In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all’INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:

Esempio I - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3 ore su 18;

- scuola C: contratto dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 febbraio-31 maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR perché inferiori ai quindici giorni nel mese.

Esempio II - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i due contratti di lavoro.

Esempio III - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene applicando la più volte citata formula Q1 + Q2.

Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l’altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.

Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI.

Versamento dei contributi.

Come noto, la legge pone a totale carico dell’ente datore di lavoro il contributo ai fini TFR.

Per gli enti locali e per quelli del comparto sanità tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell’80%). Per le amministrazioni statali il contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile (calcolata nella misura dell’80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.

Ove il dipendente interrompa l’iscrizione all’Istituto dopo quindici giorni continuativi e prima della fine del mese, come anticipato, l’onere del pagamento del TFR per l’intero mese farà carico all’INPDAP.

Poiché in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 l’INPDAP corrisponde il TFR relativo all’intera durata del contratto, le amministrazioni - laddove non lo abbiano già fatto - dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.

Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l’ente dovrà modificare solo l’imputazione del versamento (TFR anziché TFS), in quanto è già in corso il pagamento del contributo perché è stato superato l’anno di servizio con l’iscrizione del dipendente.

Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la “prima quota” del TFR sulla quale l’Istituto effettuerà le rivalutazioni di legge.

Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1 febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L’INPDAP calcolerà il TFS maturato per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 30 maggio 2000 e per il quale è già stato versato il relativo contributo. Tale importo costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le successive quote relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.

Con informative n. l dell’11 gennaio 2001 e successive della Direzione centrale entrate, sono state fornite le necessarie indicazioni circa le modalità di versamento e regolarizzazione contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.

Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica fornirà dettagliate istruzioni alle scuole in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti all’INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le pregresse posizioni.

Iscrizione al Fondo credito.

Con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 245 [4], è stata istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti all’INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1999).

La medesima legge finanziaria, all’art. 1, commi 242 e 243 [4], ha individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), e gli iscritti alle casse di previdenza, confluite nell’INPDAP.

Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato quadro normativo con l’estensione ai pubblici dipendenti del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile [1], introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2], modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, l’obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie, per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione all’Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a quindici giorni.

Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici, deve essere versato a cura delle amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - allegato 2) seguendo le modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la cassa credito) sulla contabilità speciale di tesoreria provinciale n. 1011 o sulla tesoreria centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione entrate n. 2 del 22 febbraio 2002).

Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno direttamente al versamento del contributo “credito” sulle contabilità suddette già aperte.

Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e sociali.

Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.

Per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima prestazione.

Lo stipendio lordo cosi diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Esempio:

 

BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFS

 

BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFR

Retribuzione base

 

€. 1.274,69

 

Retribuzione base

 

€. 1.274,69

I.I.S. (*)

 

€. 000.00

 

I.I.S. (1)

 

€. 000,00

Retribuzione Individuale di Anzianità

 

€. 106,83

 

Retribuzione Individuale di Anzianità

 

€. 106,83

TOTALE LORDO (2)

 

€. 1.381,52

 

TOTALE LORDO (3)

 

€. 1.381,52

Contributo per TFS

2,50%

€. 27,63

 

Diminuz. stip. lordo
DPCM 20 dic. 1999

2,50%

€. 27,63

Imponibile IRPEF

 

€. 1.353,89

 

Imponibile IRPEF

 

€. 1.353,89

Ritenuta IRPEF

 

€. 314.41

 

Ritenuta IRPEF

 

€. 314.41

Retribuzione netta

 

€. 1.039,48

 

Retribuzione netta

 

€. 1.039,48

(1) Non è stato quantificato l’importo della IIS perché, com’è noto, diversa è la quota di tale voce retributiva da assoggettare a contribuzione ai fini IPS e ai fini dell’indennità di buonuscita.

(2) Importo da prendere a base di calcolo del TFS.

(3) Importo da prendere a base di calcolo del TFR.

 

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai quindici giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al TFR.

Esempi:

I. rapporto di lavoro dal 1o al 10 giugno 2002: va effettuata la diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale periodo di servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR;

II. rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la diminuzione va effettuata sugli stipendi spettanti per il periodo 27 gennaio-3 luglio 2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1o al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.

III. rapporto di lavoro dal 1o al 20 aprile 2002: la diminuzione va effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente spettante anche se il TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale dell’intero mese.

Le amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei loro confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti dell’Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di IRPEF.

L’INPDAP, su richiesta degli enti datori di lavoro, potrà provvedere al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti ovvero del contributo per il Fondo credito solo a condizione che il lavoratore interessato autorizzi tale recupero con propria dichiarazione scritta.

Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.

Gli enti devono provvedere alla compilazione e all’invio all’INPDAP dei modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonché per quelli a tempo indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr. punto 1).

Il nuovo sistema informativo dell’INPDAP prevede che tutte le prestazioni a carico dell’Istituto vengano liquidate dalla sede provinciale nel cui territorio l’iscritto ha la propria residenza.

Per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi resi presso scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed al suo invio all’INPDAP è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio.

In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le amministrazioni provvederanno alla compilazione e all’invio del mod. TFR/2 e l’INPDAP procederà alla riliquidazione del TFR.

Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2 compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. È fatta ovviamente salva la facoltà della sede competente alla liquidazione di chiedere, nel caso in cui avesse perplessità sulla corretta applicazione delle norme da parte dell’amministrazione di appartenenza, la documentazione necessaria alla definizione della pratica.

6. RISCATTI.

Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un “contributo” a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili.

Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex gestione ENPAS o ex gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.

Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.

Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in misura fissa più lo 0,75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT).

Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001, si applicano le norme in materia di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e di indennità premio di servizio.

Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000 e decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:

- I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al 7 luglio 2001: l’interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal 1 settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1o al 7 luglio 2001 anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);

- II. contratti di lavoro a tempo determinato dal 1o al 14 giugno 2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l’interessato può riscattare l’intero periodo dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2001 perché i contratti di lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.

Roma, 1 agosto 2002

Il direttore generale: Simi