ISTITUTO  NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I - Normativa

(Circolare 1 giugno 2005 n ° 18)

 

 

Decreto Legge 16 marzo 2004, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 11 maggio 2004, n. 126, recante “Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento”.

 

Premessa

Prolungamento o ripristino del rapporto di impiego

Riconoscimento del migliore trattamento pensionistico

Sentenze di proscioglimento per cause diverse

 

                  

 

1. Premessa

Nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2004 – serie generale n. 113, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge di cui all’oggetto, entrata in vigore il giorno 16 maggio 2004, con la quale sono state emanate le norme per rendere operative le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con tale disposizione vengono garantite particolari tutele giuridiche ed economiche al dipendente pubblico che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio.

Tali tutele si esplicano diversamente a seconda che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, ovvero anteriormente al 1° gennaio 1999, riconoscendo nel primo caso il diritto alla riammissione o al prolungamento del rapporto di lavoro e, nel secondo caso, il diritto di chiedere il  riconoscimento del miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.

In entrambe le situazioni il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda che l’interessato avrebbe dovuto presentare all’amministrazione di appartenenza entro il 14 agosto 2004 (articolo 2, comma 1, del decreto legge n.66/2004, così come modificato dalla legge n. 126/2004). Per esplicita disposizione normativa sono fatte salve, altresì, le domande inoltrate anteriormente al 16 maggio 2004 e presentate ai sensi dell’articolo 3, comma 57 della legge n. 350/2003.

Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Le disposizioni impartite con la presente circolare, con particolare riferimento ai rapporti tra gli enti datori di lavoro e le sedi di questo Istituto, si devono intendere riferite alle amministrazioni o enti per i quali l’Inpdap ha già assunto le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

2. Prolungamento o ripristino del rapporto di impiego

Qualora la sentenza di proscioglimento sia intervenuta nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2004, l’interessato ha diritto di ottenere dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga agli eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico – economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.

In buona sostanza, l’interessato ha la facoltà di essere reintegrato nel servizio per un arco temporale pari a quello derivante dalla sommatoria del periodo di sospensione e del periodo di servizio non espletato fino alla data di riassunzione, anche se ciò può comportare un prolungamento dell’attività lavorativa oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe.

Qualora il dipendente, a seguito del procedimento penale conclusosi con una sentenza definitiva di proscioglimento, sia cessato dal servizio e abbia ottenuto il collocamento anticipato in quiescenza, il ripristino del rapporto di lavoro comporta la sospensione della pensione eventualmente erogata dall’Inpdap con effetto dalla data di riassunzione.

A tale fine le amministrazioni interessate dovranno comunicare tempestivamente alle Sedi provinciali o territoriali di questo Istituto la data di ripristino del rapporto di lavoro; queste ultime sono tenute a recuperare i ratei di pensione eventualmente corrisposti dalla medesima data da cui decorrono gli effetti della reintegrazione.

In ogni caso, all’atto della definitiva cessazione sarà liquidato il trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme relative all’ordinamento di appartenenza.

 

3. Riconoscimento del migliore trattamento pensionistico.

 

Qualora la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emessa anteriormente al 1° gennaio 1999, il pubblico dipendente ha diritto a chiedere il riconoscimento del trattamento pensionistico risultante più favorevole tra quello derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione, ovvero con quello determinato sulla base dall’anzianità contributiva posseduta all’atto della cessazione, con esclusione del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione, maggiorata del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.

L’ente datore di lavoro, acquisita da parte dell’ex dipendente la domanda volta al riconoscimento del beneficio in esame, è tenuto ad inviarne copia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap che amministra la relativa partita di pensione, unitamente al modello PA04 contenente la ricostruzione della carriera.

La Sede, sulla base delle retribuzioni rideterminate a seguito della ricostruzione della carriera e certificate dal datore di lavoro, deve effettuare un raffronto tra i trattamenti pensionistici così determinati:

-il primo, valutando nell’anzianità contributiva il periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione e, come sopra precisato, prendendo come base pensionabile le retribuzioni contributive derivanti dalla ricostruzione della carriera;

-il secondo, sulla base di un’anzianità contributiva determinata escludendo il periodo di sospensione dal servizio, ma valutando il periodo temporale compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del limite di età o di servizio previsto per il collocamento a riposo d’ufficio secondo l’ordinamento di appartenenza. La retribuzione annua contributiva da prendere a base per il calcolo della quota A) di pensione è quella risultante dalla ricostruzione della carriera all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della quota B) di pensione, la media delle retribuzioni viene determinata prendendo a base sia la retribuzione derivante dalla ricostruzione di carriera riferita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro che le retribuzioni inerenti il periodo di riferimento di cui all’articolo 7 del Dlgs n. 503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; si precisa che il periodo di riferimento va individuato escludendo i periodi relativi alla sospensione dal servizio o dalla funzione in quanto, in tale fattispecie, il beneficio previsto dalla norma in esame si concretizza nella valorizzazione del periodo non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.

Una volta determinato il trattamento di miglior favore, le Sedi provvederanno a corrispondere agli interessati l’eventuale valore differenziale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico di miglior favore.

E’ appena il caso di accennare che i benefici in esame non spettano ai pubblici dipendenti che, a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento, siano stati riammessi in servizio o reintegrati nella funzione e che successivamente siano cessati dal servizio per dimissioni volontarie.

 

4. Sentenze di proscioglimento per cause diverse

Il decreto legge in esame ha, inoltre, inserito, dopo il comma 57 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003, il comma 57 bis che prevede, a domanda dell’interessato, la facoltà dell’amministrazione di appartenenza di prolungare e ripristinare, in casi specifici di proscioglimento, il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quello della durata della sospensione e del servizio non prestato. In particolare, detta disposizione può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con proscioglimento diverso dal decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004.

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda che l’interessato avrebbe dovuto presentare alle amministrazioni di appartenenza entro il 14 agosto 2004; in ogni caso, l’eventuale accoglimento è subordinato alla verifica di non sussistenza di elementi di responsabilità disciplinare e contabile risultanti da specifica valutazione che le amministrazioni stesse devono compiere entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza di riammissione in servizio.

Qualora venga accolta l’istanza, l’interessato può essere reintegrato nel servizio anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe.

Il ripristino del rapporto di lavoro comporta la sospensione della pensione eventualmente già erogata dall’Inpdap con le stesse modalità precedentemente indicate nel paragrafo 2 della presente Circolare.

 

IL DIRE TTORE GENERALE

(Dr. Luigi Marchione)

f.to Luigi Marchione