Tutti gli aspetti procedurali della richiesta in un documento del 2 aprile 2003

Pensione privilegiata agli statali, ecco come otternerla

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(Informativa Inpdap 19/2003)

 

 

 

 

L’INPDAP, in data 2 aprile 2003, ha emanato l’Informativa n. 19/2003 per l’applicazione delle procedure per la concessione della pensione privilegiata previste dal Regolamento di cui al DPR 29 ottobre 2001, n. 461, sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Gli aspetti procedurali analizzati nella Informativa riguardano il personale delle Amministrazioni statali, che sono specificate nella stessa Informativa e per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici. L’Informativa n. 19/2003 fornisce varie indicazioni tra cui le seguenti. Le nuove procedure si applicano alle domande di pensione privilegiata presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002, data di entrata in vigore del Regolamento di cui al DPR n. 461/2001. Alle domande presentate prima di tale data si applica la normativa procedurale preesistente. È, peraltro, da tenere presente che la disciplina dettata dal Regolamento di cui al DPR n. 461/2001, come stabilisce lo stesso Regolamento, ha carattere transitorio fino all’assunzione da parte dell’INPDAP dei relativi procedimenti a seguito dell’emanazione di apposito regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DLgs n. 479/1994. La Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP alla quale inviare la domanda per ottenere la pensione privilegiata e la relativa liquidazione è quella della provincia di residenza del pensionato anche se deceduto e di residenza dell’iscritto anche se deceduto in attività di servizio. In caso di richiesta di concessione di pensione privilegiata da parte di personale statale che ha avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la procedura prevede che la sede provinciale o territoriale dell’INPDAP, ricevuta la domanda, qualora rilevi che la richiesta sia stata presentata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 169 del TU di cui al DPR n. 1092/1973 (5 anni dalla cessazione dal sevizio o 10 anni in caso di parkinsonismo) o sia generica o incompleta nei contenuti, la respinge con provvedimento di irricevibilità o di inammissibilità. Se la domanda è ricevibile e ammissibile, la Sede la inoltra alla Commissione medica ospedaliera (CMO) per i necessari accertamenti e la redazione del relativo verbale, adottando provvedimento di rigetto dell’istanza se tali accertamenti non possano essere effettuati o ultimati (ingiustificata assenza del richiedente alla visita medica o mancato consenso del medesimo all’accertamento dell’infezione da HIV o AIDS). Contemporaneamente all’invio della domanda alla CMO, la Sede chiede all’amministrazione, ente o azienda, presso cui il dipendente ha prestato il servizio attinente all’insorgere dell’infermità o lesioni, un rapporto informativo sugli elementi relativi al nesso di causalità tra l’infermità o la lesione e il servizio. Se non intervengano cause che rendono impossibile il prosieguo della procedura, la Sede, acquisito il verbale della CMO, ove riscontri l’inidoneità dell’interessato al servizio, redige apposita relazione e la invia con altri documenti, tra cui il verbale della CMO e la copia della domanda di pensione privilegiata, al Comitato di verifica per le cause di servizio affinché proceda all’accertamento del nesso di causalità. Se, invece dal verbale della CMO risulti che il pensionato è idoneo all’attività lavorativa, la Sede emette provvedimento motivato negativo di concessione della pensione privilegiata. Per accelerare il procedimento, il richiedente ha la possibilità di presentare alla Sede INPDAP la domanda corredata da certificazione medica rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le ASL, carteggio che, se non sussistano ragioni che determinino irricevibilità o inammissibilità della domanda, viene inoltrato sia alla CMO sia al Comitato di verifica per il prosieguo del procedimento. Dopo che sarà stato emanato il previsto apposito decreto per l’assegnazione delle domande ad altri organismi sanitari, anche la Sede INPDAP, tenuto conto dei carichi di lavoro della CMO e per accelerare il procedimento, ai fini degli accertamenti sanitari potrà avvalersi delle ASL territorialmente competenti o della Commissione medica di verifica di cui all’art. 2-bis, comma 2, del DLgs n. 157/1997, come modificato dal DLgs n. 178/1998. A conclusione del procedimento la Sede INPDAP, acquisito anche il parere del Comitato di verifica, emana il provvedimento finale di riconoscimento o di diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformità a detto parere, a meno che ritenendo “per motivate ragioni” di non conformarsi debba chiedere un altro parere, sulla base del quale è tenuta in ogni caso a motivare e ad adottare il provvedimento finale. Per le fasi e gli atti di questo procedimento, l’Informativa indica i tempi entro cui debbono svolgersi. Qualora la pensione privilegiata venga chiesta da dipendenti statali che abbiano già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio durante il rapporto di lavoro, si osservano le stesse modalità viste in precedenza, salvo che per gli aspetti qui di seguito indicati. Non sussiste alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata. La Sede, se dal verbale della CMO riscontri l’inidoneità al servizio, in questo solo caso non invierà il verbale della CMO al Comitato di verifica in osservanza del principio, affermato dall’art. 12 del Regolamento, della unicità dell’accertamento della dipendenza della causa di servizio “anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”. Il parere del Comitato di verifica va invece richiesto in tutte le altre ipotesi ovvero nel caso in cui l’inidoneità al servizio derivi da un’infermità diversa da quella già riconosciuta come dipendente da causa di servizio ovvero in presenza di più infermità di cui almeno una non sia stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio. L’Informativa contiene anche chiarimenti operativi per l’ipotesi in cui il dipendente statale avvii il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro e, a seguito del riconoscimento di inidoneità da parte della CMO, venga dispensato dal servizio. L’INPDAP precisa, inoltre, che nulla è innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio disciplinata dalle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, chiarendo che per le domande di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al DM 8 maggio 1997, n. 187, presentate dal 22 gennaio 2002, le procedure del Regolamento di cui al DPR n. 461/2001 si applicano anche al personale iscritto alla Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di previdenza. L’INPDAP aggiunge che, in attesa di disciplinare con proprio regolamento le procedure inerenti al riconoscimento ai fini pensionistici di inabilità dipendenti o non da causa di servizio, le Sedi provinciali e territoriali, per tutti gli iscritti possono ritenere valido non solo il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle ASL, ma anche il verbale rilasciato dalla CMO. Al riguardo l’Informativa specifica quali siano i requisiti contributivi richiesti e quale sia il trattamento pensionistico che deve essere liquidato nelle diverse situazioni in cui l’inabilità dal verbale della CMO risulti: assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero una inidoneità al servizio d’istituto. L’Informativa, infine, sottolinea aspetti della normativa sulla tutela della riservatezza. (11 aprile 2003)

 


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 19 - Roma, 02/04/2003 - Allegati n. 1 e n.2. OGGETTO: DPR 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

 

Sommario - 1. Premessa. 2. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro:2.1. Avvio del procedimento – 2.2 Accertamento clinico – 2.3. Accertamento del nesso di causalità – 2.4. Presentazione diretta di certificazione medica – 2.5. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico – 2.6. Conclusione iter procedimentale. 3. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro. 4. Casi particolari. 5. Aspetti pensionistici riferiti ad altre forme di inabilità. 6. Tutela della riservatezza.

 

1. - PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 5 del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato il regolamento recante norme di semplificazione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In via preliminare, giova precisare che le procedure indicate nel regolamento in esame trovano applicazione per tutti gli iscritti a questo Istituto ai fini del riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.

Per contro ai fini del trattamento pensionistico privilegiato tali procedure si applicano solo nei confronti del personale civile e militare dello Stato.

Per il personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (Comitato tecnico per le pensioni di privilegio) nonché quelle previste dall’articolo 54 del DLgt 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture) la predisposizione di apposita relazione inviando i relativi atti a questo Istituto.

Per esplicita disposizione regolamentare tale disciplina riveste carattere transitorio fino all’assunzione da parte dell’INPDAP dei relativi procedimenti a seguito dell’emanazione di apposito regolamento ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, DLgs n. 479/1994.

Si rende opportuno precisare che il D.P.R. in esame riduce notevolmente i termini procedimentali ed opera una chiara distinzione tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle relative all’accertamento del nesso di causalità, così da evitare che l’organismo preposto all’accertamento medico si pronunci anche su aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica.

Nella presente Informativa vengono analizzati esclusivamente gli aspetti connessi alle nuove procedure di cui al DPR n. 461/2001 per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici. Allo stato attuale: Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Agenzie del Demanio, Agenzia del Territorio, Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Superiore della Sanità, Istituto di Astrofisica, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ente Tabacchi Italiano, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ed Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

2. - CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE STATALE CHE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO SUCCESSIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

2.1 - Avvio del procedimento

Il nuovo iter procedimentale connesso al riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio si applica per le domande presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002.

I procedimenti relativi a domande di pensione privilegiata, già presentate alle Sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP alla data di entrata in vigore del DPR n. 461/2001, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali ( articolo 18).

Si deve tenere presente, tuttavia, che pur trattandosi di procedimenti attivati secondo la vecchia normativa, i pareri espressi dalla Commissione medica operante presso l’ospedale militare territorialmente competente in base alla residenza del pensionato e dal Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) devono rispecchiare quanto indicato dal regolamento in esame in merito alla distinzione delle competenze tra i due organismi.

Si ricorda che la Sede provinciale o territoriale INPDAP cui far riferimento per l’invio dell’istanza, e conseguentemente competente alla liquidazione della pensione, è quella relativa alla provincia di residenza del pensionato, anche se deceduto, o di residenza dell’iscritto qualora deceduto in attività di servizio.

La Sede provinciale o territoriale, ricevuta la domanda di pensione di privilegio, deve preliminarmente verificare che l’istanza sia stata presentata nei termini prescritti dall’ articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 ovvero entro 5 anni, elevati a 10 in caso di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio. Il termine di decadenza non opera, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 7 dicembre 1979 [1], nei confronti dei minori e dei dementi fintanto che perduri la loro incapacità di agire.

È appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’ articolo 191 del DPR n. 1092/1973, qualora la domanda di pensione di privilegio venga presentata oltre i due anni dalla data di collocamento a riposo, ferma restando l’insorgenza del diritto a tale data, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La Sede provinciale o territoriale, pertanto, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove ne rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità (domanda generica o incompleta, superamento dei termini di decadenza per la presentazione), respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare, all’interessato, entro dieci giorni ( articolo 5, comma 2).

2.2 - Accertamento clinico

Una volta accertata l’ammissibilità e la ricevibilità della domanda, la Sede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, deve trasmetterla, unitamente all’eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medico-ospedaliera dandone comunicazione al richiedente entro i successivi dieci giorni. Nella stessa comunicazione si deve informare l’interessato che può essere assistito, durante la visita e con onere a suo carico, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

L’interessato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia già dichiarato nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento il proprio consenso, può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all’oggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso.

La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa all’interessato l’avvenuta sospensione del provvedimento entro i successivi dieci giorni.

Contestualmente all’invio alla Commissione medico-ospedaliera, la Sede provvede a richiedere all’amministrazione, ente o azienda presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti all’insorgere dell’infermità o lesioni, un rapporto contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio (Allegato 2).

Si fa presente che queste ultime devono trasmettere, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del regolamento in esame, gli elementi informativi contenuti nell’Allegato 2) entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’INPDAP.

Qualora dal verbale della CMO risulti la sussistenza di una delle cause di impossibilità di ulteriore corso del procedimento (ossia ingiustificata assenza dell’interessato alla visita ovvero mancata sottoscrizione del consenso in caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS), la Sede provinciale o territoriale competente è tenuta ad emanare un provvedimento di rigetto dell’istanza di pensione di privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo all’interessato nei successivi dieci giorni.

2.3 - Accertamento del nesso di causalità

Ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, la Sede provinciale o territoriale, ricevuto il verbale emesso dalla CMO, qualora riscontri l’inidoneità al servizio, deve redigere la relazione di cui all’Allegato 1).

Quindi provvede ad inviare entro trenta giorni al Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell’economia e delle finanze in Via Lanciani, 11 – 00162 Roma:

la suindicata relazione di cui all’Allegato 1);

- il rapporto relativo agli elementi informativi forniti dall’amministrazione, ente o azienda presso la quale l’interessato ha prestato servizio, di cui all’Allegato 2);

- tutta la documentazione già inviata alla Commissione medico-ospedaliera;

- la copia della domanda di pensione di privilegio del richiedente;

- il verbale della Commissione medico-ospedaliera;

- l’eventuale documentazione sanitaria di parte;

- eventuale altra documentazione.

La Sede deve dare comunicazione all’interessato della trasmissione degli atti al Comitato di verifica entro i successivi dieci giorni; con tale nota viene anche ricordato all’interessato che ha facoltà di opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all’oggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso ( articolo 7, comma 2).

La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa all’interessato l’avvenuta sospensione del procedimento entro i successivi dieci giorni.

Il Comitato di verifica è l’unico organo deputato all’esame della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dall’interessato e si pronuncia sul nesso di causalità.

Nell’ipotesi in cui dal verbale della CMO risulti che il pensionato è idoneo all’attività lavorativa, la Sede provinciale o territoriale non deve richiedere il parere al Comitato di verifica ma deve emettere un provvedimento motivato negativo di concessione del trattamento pensionistico di privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo all’interessato nei successivi dieci giorni.

2.4 - Presentazione diretta di certificazione medica

Al fine dell’accelerazione del procedimento il richiedente può presentare alla Sede, ai sensi dell’ articolo 8 del DPR in argomento, domanda di pensione di privilegio corredata da certificazione medica concernente l’infermità specificamente dichiarata ovvero la causa clinica di morte, rilasciata, non oltre un mese prima della data di presentazione dell’istanza stessa, da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali. Detta certificazione sanitaria deve contenere: "la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio" ( articolo 6, comma 1).

La Sede provinciale o territoriale, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, invia la domanda con la documentazione allegata sia alla competente Commissione medico-ospedaliera sia al Comitato di verifica, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato anche la prescritta documentazione, secondo quanto precedentemente indicato.

Entro i successivi dieci giorni la Sede provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato, il quale, nel termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, si può opporre alla trattazione dei dati personali sensibili, con effetto sospensivo del procedimento.

2.5 - Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

Sempre allo scopo di accelerare l’iter procedurale, l’articolo 9 prevede la facoltà da parte dell’INPDAP di ricorrere ad una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 157/1997 come modificato dal DLgs n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l’organizzazione anche territoriale della sanità militare.

Si potrà attivare tale procedura alternativa solo successivamente all’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, con il quale saranno definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande ad altri organismi sanitari ( articolo 6, comma 13).

2.6 - Conclusione iter procedimentale

La Sede provinciale o territoriale, ricevuto il parere del Comitato di verifica, è tenuta, entro venti giorni, ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento o diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformità a quanto espresso dal Comitato di verifica medesimo. Entro lo stesso termine, la Sede che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di chiedere ulteriore parere al Comitato di verifica, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; la Sede adotta il relativo provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato di verifica.

È di tutta evidenza, pertanto, che il parere del Comitato di verifica risulta vincolante ai fini del riconoscimento di una pensione di privilegio.

La determinazione finale deve essere notificata all’interessato nei successivi quindici giorni.

In ogni caso, le copie del verbale della CMO e del parere del Comitato di verifica devono essere inviate all’Amministrazione presso la quale l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio per gli adempimenti relativi ad eventuali richieste di benefici da parte dell’iscritto stesso.

3. - CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE STATALE CHE HA GIÀ OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Giova preliminarmente precisare che non esiste alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di privilegio quando il riconoscimento di causa di servizio è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Anche in questa ipotesi, tuttavia, trova applicazione il disposto di cui all’ articolo 191 del DPR n. 1092/1973, come precisato al punto 2.1 della presente Informativa.

Una volta ricevuta la domanda di pensione di privilegio, le Sedi provinciali e territoriali devono avviare l’iter procedurale relativo all’accertamento clinico dell’inidoneità al servizio secondo i termini e le modalità indicate al punto 2.2. Ricevuto il verbale della CMO di inidoneità, le Sedi non provvederanno ad inoltrarlo al Comitato di verifica solo qualora l’interessato sia stato riconosciuto non idoneo al servizio per la stessa infermità o stesse infermità (stessa denominazione) per le quali sono state accertate in precedenza la dipendenza da causa di servizio.

Ciò in quanto l’ articolo 12 del regolamento in esame ha introdotto il principio dell’unicità dell’accertamento nel senso che: "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Pertanto, nei venti giorni successivi all’acquisizione del verbale della CMO, senza ulteriori adempimenti, la Sede provinciale o territoriale dell’INPDAP è tenuta ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

La determinazione finale deve essere notificata all’interessato nei successivi quindici giorni.

In tutte le altre ipotesi, ovvero nel caso in cui l’inidoneità al servizio derivi da un’infermità diversa da quella già riconosciuta derivante da causa di servizio ovvero in presenza di più infermità tra le quali anche una sola di queste non sia stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si deve necessariamente acquisire il parere del Comitato di verifica e concludere l’iter procedurale nei termini e con le modalità indicate ai punti 2.3 e 2.6 della presente informativa.

Le medesime istruzioni relative alla concessione della pensione di privilegio valgono anche qualora il riconoscimento della causa di servizio sia stato effettuato in base alle disposizioni normative vigenti anteriormente all’ entrata in vigore del DPR n. 461/2001.

4. -CASI PARTICOLARI

Si può verificare l’ipotesi in cui un dipendente di amministrazione statale avvii il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro e, a seguito del riconoscimento di inidoneità da parte della CMO, venga dispensato dal servizio.

In tal caso la Sede provinciale o territoriale, in presenza di una successiva domanda di pensione di privilegio, non deve richiedere ulteriori accertamenti clinici ma deve acquisire dall’amministrazione statale il rapporto contenente gli elementi informativi di cui all’Allegato 2) nonché il verbale redatto dalla CMO relativo all’infermità che ha determinato l’inidoneità al servizio.

Una volta acquisiti gli elementi suindicati, la Sede proseguirà l’iter procedimentale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio secondo le istruzioni impartite ai punti 2.3 e 2.6. della presente informativa.

5. - ASPETTI PENSIONISTICI RIFERITI AD ALTRE FORME DI INABILITÀ

Giova precisare che nulla è innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, che continua ad essere disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Premesso quanto sopra, per quanto attiene agli aspetti pensionistici si rappresenta quanto segue.

Per le domande di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002, si applicano le procedure previste dal regolamento in esame in tema di accertamento di inidoneità al servizio, anche per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza.

Nelle more che l’INPDAP, con proprio regolamento, disciplini le procedure inerenti il riconoscimento ai fini pensionistici di inabilità dipendenti e non da causa di servizio, si comunica che le Sedi provinciali e territoriali, ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni, possono ritenere valido per tutti i propri iscritti (e quindi anche per il personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza) non solo il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle Aziende Sanitarie locali, ma anche il verbale rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera.

A tal fine, qualora nel verbale della CMO risulti un’inabilità:

- assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, è da attribuire una pensione di inabilità ai sensi dell’ articolo 2 comma 12 della legge n. 335/1995

articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 (requisito contributivo 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio);

- assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, è da attribuire un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell’ articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’ articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (requisito contributivo 15 anni);

- permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un’inidoneità al servizio di istituto, è da attribuire un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell’ articolo 7, lettera b) della legge n. 379/1955 (requisito contributivo 20 anni) ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’ articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (requisito contributivo 15 anni).

6. - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le sedi provinciali e territoriali nonché le amministrazioni statali interessate sono tenute ad osservare la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni, circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermità oggetto degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili.

Pertanto, gli adempimenti istruttori devono essere trattati esclusivamente dal personale incaricato che dovrà porre particolare attenzione alla riservatezza della diagnosi medica riportata nel processo verbale reso dalle Commissioni mediche.

Sempre per la tutela della riservatezza, le comunicazioni tra l’INPDAP e gli altri organismi interessati vengono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996 [2].

La trasmissione in forma cartacea, eccezione alla procedura di comunicazione per via telematica, deve essere debitamente motivata nella nota di trasmissione degli atti stessi e, comunque, il verbale recante la diagnosi medica deve essere inserito in plico chiuso da allegarsi alla nota di trasmissione.

Si sottolinea, infine, che il regolamento opera una chiara individuazione degli ambiti di responsabilità connessi alle varie fasi procedimentali e, pertanto, si invitano le Sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP nonché le amministrazioni statali e gli altri organismi coinvolti a rispettare i termini previsti per ciascuna fase procedimentale al fine di ottemperare alla riduzione dei tempi complessivi di durata dell’intera nuova procedura.

Per quanto riguarda la composizione, le competenze e i tempi procedimentali della Commissione medico-ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio si rimanda a quanto espressamente indicato nel regolamento in esame.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala

Allegati omessi

 

[1] Corte Costituzionale - Sentenza n. 149 del 7 dicembre 1979

Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (art. 89, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e art. 99, ultimo comma, del DPR 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità resta sospeso per i minori e per i dementi finché duri la loro incapacità di agire. Poiché la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell’esigenza di assicurare piena possibilità di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l’inapplicabilità di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie dà luogo ad una disparità di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l’art. 9, comma primo, del DLgt 1 maggio 1916 n. 497 e l’art. 169 del T.U. approvato con DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, "finché duri la (loro) incapacità di agire".

 

 

[2] Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Art. 8. Responsabile.

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

 

Art. 19. Incaricati del trattamento.

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.