Il riepilogo delle fasi per l'attribuzione o il diniego di questa pensione
Ex Casse Istituti di Previdenza, iscritti e privilegiata PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 23/2002)
   
   
A seguito del Regolamento del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate (CTPP), adottato con deliberazione n. 1669 del 30 maggio 2002, l’INPDAP, in data 24 giugno 2002, ha emanato la Circolare n. 23/2002 con la finalità di riepilogare le fasi del procedimento per l’attribuzione o il diniego della pensione privilegiata nei confronti del personale iscritto alle ex Casse pensioni (CPDEL, CPI, CPUG, CPS) già amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e confluite in una Gestione dello stesso INPDAP. Il procedimento prevede che le competenti Sedi territoriali o provinciali dell’INPDAP, non appena ricevuta la domanda di pensione privilegiata, provvedano tempestivamente ad avviare, in ogni caso, la relativa istruttoria senza più tenere conto della preclusione applicata in passato per le ipotesi di risoluzione del rapporto del rapporto di lavoro avvenuta per limiti di età o di servizio, per destituzione o per dimissioni volontarie. Le stesse Sedi, entro 10 giorni, dopo avere ricevuto dagli Uffici territoriali del Governo le relazioni sugli accertamenti svolti unitamente con il verbale di visita medica rilasciato dalla Commissione Medica ospedaliera (CMO), dovranno trasmettere alla Segreteria del CTPP gli atti completi di tutti i documenti prescritti, acquisiti nel corso dell’istruttoria. Se dal verbale della CMO risulti che l’interessato è idoneo al servizio, dovrà essere compilato e inoltrato al CTPP l’apposito modello per rendere noti allo stesso Comitato gli elementi di valutazione sui quali si dovrà basare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata. Il CTPP accerta l’esistenza, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di un’infermità la cui gravità sia tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nonché l’esistenza del nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività svolta, emettendo il prescritto conseguente parere, dopo avere eventualmente espletato l’ulteriore istruttoria resasi necessaria per completare la documentazione ricevuta o per l’effettuare altri opportuni accertamenti. Il parere ha carattere obbligatorio ma non vincolante. Copia dello stesso parere deve essere trasmessa dalla DCTP (Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici) alla Sede competente la quale, entro 30 giorni provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della pensione privilegiata. Nei casi di richiesta di aggravamento delle infermità già riconosciute, la Sede competente, acquisito il verbale della CMO, è tenuta a chiedere un ulteriore parere al CTPP allo scopo di emettere il provvedimento definitivo di riconoscimento o di diniego dell’aggravamento. Se l’interessato, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, produce una ulteriore ed idonea documentazione sanitaria, il CTPP riesaminerà l’istanza emettendo un nuovo parere, sulla base del quale, da parte della Sede competente, dovrà essere adottato un secondo provvedimento che sostituisca o confermi quello già emesso. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione privilegiata, l’interessato potrà proporre ricorso (amministrativo) al Comitato di Vigilanza della Gestione autonoma competente oppure ricorso (giurisdizionale) alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Il ricorso al Comitato di Vigilanza, redatto in carta semplice e sottoscritto dall’interessato o dal suo legale rappresentante, va presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, alla competente Sede INPDAP che, dopo avere avviata l’istruttoria, trasmette tutta la documentazione utile per la difesa del provvedimento all’Ufficio II Contenzioso della DCTP per l’ulteriore seguito della procedura di decisione del ricorso (amministrativo). Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso (amministrativo) senza che il Comitato di Vigilanza abbia comunicato la decisione presa, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento di rigetto o di diniego della pensione privilegiata può essere proposto ricorso giurisdizionale alla competente Sezione della Corte dei Conti. Sia in caso di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Comitato di Vigilanza sia nell’ipotesi in cui il ricorso al Comitato non sia stato presentato, qualora l’interessato proponga ricorso alla Sezione della Corte dei Conti, la Sede territoriale o provinciale dell’INPDAP, alla quale il ricorso giurisdizionale viene notificato, deve provvedere a inviarne copia al CTPP, costituirsi in giudizio nella persona del Direttore di Sede o di un suo delegato, e produrre alla Corte dei Conti una memoria unitamente alla copia autentica degli atti esistenti. In tale occasione la Sede, non potrà limitarsi a riprodurre la formula adottata dal CTPP della “mancanza di rapporto di causalità”, ma dovrà fornire un’adeguata motivazione a difesa dell’Istituto, chiedendo eventualmente l’assistenza dell’Avvocatura e/o la collaborazione medico-legale dello stesso CTPP. (3 dicembre 2004)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Circolare n. 23 - Roma 24 giugno 2002. OGGETTO: Pensioni privilegiate per gli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza – Nuove procedure.

 

 

Con nota del Direttore Generale in data 4 aprile 2001 è stata sospesa l’applicazione della circolare INPDAP n. 1 del 19 gennaio 2001. Con la presente circolare si intende riepilogare e puntualizzare l’iter afferente l’attività istruttoria e la conseguente definizione dei provvedimenti relativi alle pensioni in oggetto definendo l’attribuzione delle competenze anche alla luce dell’allegato nuovo Regolamento del CTPP approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1669 del 30 maggio 2002, al fine di consentire uniformità procedurale in materia di accertamento delle invalidità dipendenti da causa di servizio e di ricondurre ad un ruolo di più attiva collaborazione le Sedi provinciali e territoriali, assicurando nel contempo la massima efficienza e funzionalità.

Istruttoria, acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico per le Pensioni di Privilegio e provvedimento finale.

Le Sedi provinciali o territoriali, ricevuta l’istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, provvederanno con tempestività alla necessaria istruttoria conferendole priorità sulle altre trattazioni previdenziali. A tal proposito, si raccomanda la creazione di una evidenza periodica delle istruttorie già predisposte, al fine di consentire i solleciti che si rendessero necessari presso i vari organismi locali preposti, onde contenere i tempi di definizione. In particolare occorrerà attivare, mediante un fattivo intervento diretto, anche telefonico, opportuni riscontri presso gli Uffici Territoriali del Governo interessati e/o presso gli Enti datori di lavoro.

Con il nuovo Regolamento si è ritenuto opportuno fare venire meno i casi di inammissibilità previsti dall’articolo 7 del precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1375 del 1° febbraio 2001. Conseguentemente, in presenza di una domanda di pensione privilegiata, le Sedi sono tenute ad avviare la speciale istruttoria indipendentemente dal titolo della cessazione e, pertanto, anche nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, destituzione o dimissioni volontarie, qualora risulti che l’interessato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, fosse inabile, oltre naturalmente a qualsiasi proficuo lavoro, anche alle mansioni che in atto svolgeva. Ciò consentirà di ridurre notevolmente l’attuale contenzioso che, per una giurisprudenza ormai costante, vede l’Istituto soccombente in quanto il giudice adito non ritiene causa ostativa, ai fini del riconoscimento di un’eventuale pensione di privilegio, il titolo di cessazione dal servizio.

Le Sedi competenti, ricevute dagli Uffici Territoriali del Governo le relazioni sugli accertamenti svolti unitamente al verbale rilasciato dalla Commissione Medica Ospedaliera, dovranno trasmettere, entro 10 gg. dal ricevimento, gli atti alla Segreteria del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate. Al riguardo si precisa che l’invio dovrà essere effettuato solo dopo aver esaminato e verificato, con la massima accuratezza, che siano presenti tutti i documenti richiesti nell’istruttoria:

- domanda;

- relazioni dell’Ufficio Territoriale del Governo e dell’Ente datore di Lavoro;

- verbale di visita medico collegiale dell’Ospedale Militare;

- eventuale certificato necroscopico;

- elaborati sulla natura della malattia accusata (cartelle cliniche, perizie medico-legali) e sulla eventuale correlazione intercorsa con la tipologia e l’ambiente lavorativi del soggetto;

- verbali delle autorità preposte all’accertamento dei fatti che possano dare origine al riconoscimento della pensione di privilegio (ad esempio: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani) e relazioni dell’eventuale autorità giudiziaria;

- attestazione da parte dell’Ente datore di lavoro dalla quale risulti che il dipendente, il giorno dell’incidente, non fruiva del congedo ordinario;

- verbali INAIL;

- ogni altro documento o notizia utile.

Solo nell’ipotesi in cui dal verbale del CMO risulti che l’interessato è idoneo al servizio, i responsabili delle Sedi sono tenuti a compilare l’apposito modello predisposto dal Comitato, del quale verrà fornita in breve una versione aggiornata, al fine di rendere noti al Comitato stesso i necessari elementi di valutazione per dichiarare l’inammissibilità delle domande di pensioni di privilegio pervenute.

Il CTPP accerta l’esistenza, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di un’infermità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro e del nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività svolta.

Il Comitato può rinviare la decisione e richiedere alla sede provinciale o territoriale un’integrazione della documentazione trasmessa, qualora questa non risultasse sufficiente, ovvero disporre ogni altro accertamento ritenuto opportuno.

Il Comitato si esprime sul caso sottoposto con un motivato parere, reso pubblico mediante deposito presso la propria Segreteria.

Copia del suddetto parere, che riveste un carattere obbligatorio ma non vincolante, è trasmessa dalla Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici alla sede competente che provvederà entro trenta giorni alla concessione o al diniego della pensione di privilegio.

La Sede provvederà, altresì, all’immediata notifica del provvedimento, allegando copia del verbale all’interessato mediante raccomandata AR e, contestualmente, invierà copia del provvedimento alla Segreteria del Comitato.

Aggravamento delle infermità.

Nei casi di richiesta di aggravamento delle infermità già riconosciute, la Sede competente, una volta acquisito il verbale redatto dall’Ospedale Militare, dovrà in ogni caso chiedere ulteriore parere al CTPP, al fine di emettere il provvedimento definitivo di riconoscimento o di diniego dell’aggravamento.

Riesame dei provvedimenti

Qualora l’interessato faccia pervenire, entro 60 giorni dalla notifica di rigetto della domanda di pensione di privilegio, ulteriore ed idonea documentazione sanitaria, il Comitato tecnico riesaminerà l’istanza, cui farà seguito un nuovo parere.

In tal caso sarà necessario emettere un secondo provvedimento che sostituisca, o confermi, il precedente.

Ricorsi

Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di pensione di privilegio adottato potrà essere proposto ricorso ai Comitati di Vigilanza o alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

In tal caso, al fine di un più esaustivo monitoraggio del contenzioso, è necessario che la Sede provinciale o territoriale alla quale il ricorso è stato notificato, ne trasmetta una copia alla Segreteria del CTPP.

Il ricorso ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni autonome, redatto in carta semplice e sottoscritto dall’interessato o da un suo legale rappresentante, dovrà essere indirizzato al Comitato di Vigilanza della gestione competente e presentato direttamente, o a mezzo lettera raccomandata RR, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della determina, alla Sede provinciale o territoriale che ha emanato il provvedimento impugnato.

È competenza della Sede avviare l’istruttoria del ricorso e trasmettere tutta la documentazione utile per la difesa del provvedimento, corredata da una nota illustrativa, all’Ufficio II Contenzioso della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici..

Sulla base dei dati acquisiti dalle Sedi provinciali o territoriali, l’Ufficio II potrà completare l’istruttoria sollecitando una ulteriore memoria tecnico scientifica al CTPP.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione senza che il Comitato abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

Qualora l’interessato proponga ricorso alla Corte dei Conti, sia in caso di rigetto da parte dei Comitati di Vigilanza sia qualora non abbia adito i Comitati medesimi, la Sede territoriale o provinciale, cui il ricorso stesso è stato notificato, dovrà inviarne copia al CTPP, costituirsi in giudizio, nella figura del Direttore di Sede (o suo delegato) e produrre alla Corte dei Conti una memoria unitamente a copia autentica degli atti esistenti nel fascicolo.

In questo contesto, non sarà più sufficiente riprodurre solo la formula conclusiva originariamente espressa dal Comitato ( "… mancanza di rapporto di causalità " ), in quanto ciò non offrirebbe al giudicante alcun elemento obiettivo di valutazione; in tale sede va fornita adeguata motivazione a difesa dell’Istituto chiedendo eventualmente l’assistenza dell’Avvocatura e/o la collaborazione medico-legale del CTPP che si attiverà nel fornire alla Sede i chiarimenti e/o suggerimenti del caso, per la predisposizione della memoria che dovrà essere inviata alla Corte, assicurando anche, ove richiesto, la presenza di un sanitario del CTPP in udienza o in istruttoria.

La Sede, una volta ricevuta la sentenza pubblicata, sia essa di accoglimento che di rigetto, dovrà trasmetterne copia sia al CTPP, che all’Ufficio II Contenzioso della Direzione Centrale dei Trattamenti Pensionistici, al fine di consentire eventuale appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali della Corte dei Conti; in tale ipotesi tutti gli atti dovranno essere inviati al Comitato Tecnico per il supplemento di indagine che supporterà la stesura del ricorso.

Per una corretta e puntuale gestione delle pratiche, si precisa che tutta la documentazione inerente i trattamenti pensionistici di privilegio dovrà essere trasmessa sia alla Segreteria del CTPP - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 – 00185 Roma sia all’Ufficio III della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici – Via Aldo Ballarin, 42 – 00142 Roma.

IL DIRETTORE GENERALE - Andrea Simi

Allegato

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE

Articolo 1

Il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate, previsto dall’ art. 12 della Legge 8 agosto 1991 n. 274, è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri del Consiglio stesso, di cui uno con funzione di Presidente, da due Dirigenti di I fascia dell’Istituto e da tre medici designati dal Ministero della Salute.

Il Comitato si avvale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria di un segretario effettivo e, in caso d’impedimento, di un supplente entrambi nominati con determinazione del Direttore Generale.

Le riunioni hanno, in linea di massima, cadenza quindicinale o tempi più ravvicinati, ovvero saranno indette tutte le volte che il Presidente ne rinvenga la necessità.

Articolo 2

Il Presidente convoca il Comitato, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di parere e ne proclama l’esito, dichiara conclusa la seduta.

Le convocazioni sono effettuate dal segretario almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo raccomandata AR o a mezzo fax.

La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora fissati per la riunione.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal membro cui è stata data delega, anche permanente.

Nell’ipotesi di contemporanea assenza del Presidente e del membro delegato, le funzioni saranno svolte dal componente del Comitato più anziano per età.

Articolo 3

La seduta è valida qualora siano presenti quattro componenti, di cui almeno un sanitario.

I membri che non potessero prendere parte ad una riunione ordinaria, ne informano preventivamente la segreteria almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.

Il Presidente, all’inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze e dei relativi motivi. I casi di assenza ingiustificata superiori a tre, per ciascun anno solare, saranno segnalati al Presidente dell’Istituto per la sostituzione.

Articolo 4

In caso di discussione su argomenti di carattere generale riguardanti le procedure ed i criteri, l’oggetto deve essere comunicato ai membri del Comitato mediante invio di un ordine del giorno.

Non si può discutere, né deliberare, su questioni che non siano all’ordine del giorno.

Tuttavia, in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all’ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o per proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all’inizio della riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza assoluta dei componenti.

Con l’avviso di convocazione deve essere trasmesso l’elenco delle pratiche da trattare corredate, per ogni singolo caso, dalle schede riepilogative degli elementi essenziali di valutazione.

Articolo 5

L’inversione della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno può essere decisa dal Comitato, qualora il Presidente, di sua iniziativa o per proposta di uno dei membri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente, può proporre, all’inizio della riunione, lo stralcio dall’ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Comitato, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

Articolo 6

Il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate si esprime sull’esistenza, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di un nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività lavorativa svolta, nonché sulla circostanza che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto fosse inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni.

Articolo 7

Le Sedi provinciali o territoriali, ricevuta dall’Ufficio territoriale del Governo la relazione sugli accertamenti svolti unitamente al verbale rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera, dopo aver esaminato con la massima accuratezza ed aver verificato che siano presenti tutti i documenti richiesti nell’istruttoria, dovranno trasmettere gli atti entro dieci giorni alla Segreteria del Comitato stesso. Qualora dal verbale della Commissione medico-ospedaliera risulti l’idoneità all’attività lavorativa, i responsabili delle sedi provinciali o territoriali dovranno compilare un apposito modello predisposto dal Comitato al fine di rendere noti al Comitato stesso i necessari elementi di valutazione per dichiarare l’inammissibilità delle domande di pensione di privilegio pervenute.

Articolo 8

La Segreteria del CTPP invia copia degli atti oltre che al medico relatore anche a tutti i membri del Comitato, in base all’ordine cronologico di arrivo.

Qualora risulti dagli atti che l’iscritto o gli aventi diritto alla pensione di privilegio, indiretta o reversibile, non godano di pensione ordinaria per carenza di requisiti dovrà essere attivata una procedura d’urgenza da parte del Comitato.

Articolo 9

Nella seduta successiva il Comitato, sentite le risultanze dell’esame dei documenti e le proposte di parere del sanitario relatore, si pronuncia sulla dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio. La decisione è presa a maggioranza dei presenti.

Quando non sia raggiunta la suddetta maggioranza, tenendo conto di tutti i partecipanti al voto, la proposta è respinta.

In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni prevale il voto del Presidente che non può astenersi.

Nei casi di voto contrario, deve essere messa a verbale la motivazione.

Articolo 10

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Il Presidente può peraltro disporre che le votazioni avvengano per appello nominale.

Si procede altresì alla votazione per appello nominale, quando lo richieda, prima dell’inizio della votazione stessa, un terzo dei presenti.

Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell’inizio della votazione.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell’esito della votazione stessa.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta, anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell’esito delle votazioni.

Articolo 11

Il Comitato può rinviare la decisione ad una successiva seduta e richiedere alla Sede provinciale o territoriale un’integrazione della documentazione trasmessa.

Il Comitato, inoltre, considerato il contenuto devolutivo della propria competenza nella trattazione della domanda può disporre ogni altro accertamento ritenuto opportuno.

Articolo 12

Il Comitato esprime sul caso sottoposto un motivato parere che, a firma del Presidente e del Relatore, viene depositato presso la Segreteria del Comitato stesso.

Il Dirigente della Sede provinciale o territoriale, in sede di notifica del provvedimento all’interessato, avrà cura di trasmettere la copia integrale del verbale, con le relative considerazioni e motivazioni espresse dal Comitato.

Articolo 13

Qualora l’interessato faccia pervenire ulteriore ed idonea documentazione sanitaria, entro sessanta giorni dalla notifica di rigetto della domanda di pensione di privilegio, il Comitato Tecnico riesaminerà l’istanza.

Avverso il provvedimento adottato, potrà essere proposto ricorso ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni Autonome nei tempi e con le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni.

Avverso il provvedimento di rigetto della pensione di privilegio è, altresì, ammesso ricorso all’autorità giurisdizionale di competenza. In sede di giudizio la funzione di consulenza può essere affidata ad uno dei componenti sanitari del Comitato Tecnico al quale dovrà essere corrisposto un compenso rapportato alla qualità e alla quantità delle prestazioni effettuate secondo criteri individuati dal Direttore Generale sulla base delle vigenti tariffe minime professionali oltre al rimborso spese ove spettante.

Articolo 14

Il verbale delle riunioni è redatto riportando i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.

Il verbale deve contenere l’intestazione del Comitato, la data della riunione, l’ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l’esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengano che siano espressamente riportate.

Il verbale è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Il verbale è sottoposto all’approvazione in una delle successive riunioni e comunque entro 60 giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non sono formulate osservazioni. In sede di approvazione del processo verbale, non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all’indicazione dell’espressione del voto e dei motivi del medesimo, alla conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.

Degli eventuali chiarimenti e precisazioni, avvenuti su richiesta di singoli membri, è dato atto nel verbale di approvazione.

Il processo verbale, come sopra redatto e approvato, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Segretario e viene conservato in originale.