Inpdap: rivalutazione pensioni con decorrenza ante 1/1/1995
(Inpdap, Nota Operativa 26 ottobre 2004 n° 24)

Pervengono alla scrivente numerosi atti di diffida con i quali i pensionati chiedono il riconoscimento del diritto all’applicazione della perequazione automatica sui distinti importi dell’indennità integrativa speciale e della pensione e non, come effettuato dalle Direzioni provinciali del tesoro prima e dal 1° gennaio 1999 dalle sedi INPDAP, prendendo in considerazione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali, il complessivo trattamento pensionistico, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
 

INPDAP

(Nota Operativa 26 ottobre 2004 numero 24)

 

“Perequazione automatica attribuita sulle pensioni liquidate in data anteriore al 1° gennaio1995”

 

 

 

Pervengono alla scrivente numerosi atti di diffida con i quali i  pensionati chiedono il riconoscimento del diritto all’applicazione della perequazione automatica sui distinti importi dell’indennità integrativa speciale e della pensione e non, come effettuato dalle Direzioni provinciali del tesoro prima e dal 1° gennaio 1999 dalle sedi INPDAP, prendendo in considerazione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali, il complessivo trattamento pensionistico, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.

                   La tesi dei ricorrenti si fonda sull’erroneità dell’applicazione delle norme che regolamentano la materia de qua così come effettuate dall’Istituto, in quanto, a loro dire, le percentuali di aumento andrebbero correlate non all’importo complessivo del trattamento pensionistico, bensì ai distinti importi di indennità integrativa speciale e di pensione.

 

                   Ciò sarebbe comprovato dal fatto, fra l’altro, che i decreti interministeriali che annualmente determinano le percentuali di aumento perequativo dispongono che le percentuali di variazione sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Al riguardo, si osserva che l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ha introdotto un nuovo sistema di adeguamento globale dei trattamenti pensionistici, in base al quale le percentuali di variazione, fissate con apposito decreto interministeriale (attualmente con cadenza annuale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), vengono attribuite sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito cioè dalla pensione base e dalla indennità integrativa speciale, effettivamente corrisposta o teoricamente considerata, nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce d'importo, da applicarsi prima sull'indennità e successivamente sulla pensione.

 

Sottolineato che, ai fini dell'applicazione delle aliquote del 100%, del 90% e del 75% di cui al terzo comma del citato art. 21, le pensioni debbono considerarsi comprensive dell'ammontare della intera indennità integrativa speciale in vigore alla fine dell'anno precedente, anche quando l'indennità medesima non venga corrisposta, la formulazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 730/1983 e nel decreto interministeriale (con il quale vengono fissate le percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni) indica chiaramente che gli aumenti percentuali annuali vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima la indennità integrativa speciale e successivamente la pensione.

 

In concreto, ai fini della graduazione delle aliquote, viene prima considerata l'indennità integrativa speciale e si procede successivamente alla riderterminazione della pensione.

 

Peraltro, operando nel modo richiesto dagli interessati, si configurerebbe, tra l’altro, una evidente inaccettabile disparità di trattamento tra il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 2/1/1995, in dipendenza della inclusione della indennità integrativa speciale nella base pensionabile, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quello già in pensione alla predetta data del 2/1/1995, nei cui confronti l’indennità integrativa speciale viene erogata come emolumento a sé stante, ancorché entrambi titolari di una pensione dello stesso importo complessivo.

 

Per completezza, si riportano le disposizioni che disciplinano "la perequazione automatica delle pensioni":

 

1)     art. 24, comma 4, della legge 28/02/1986, n. 41, la percentuale di aumento della perequazione automatica si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90% per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%;

 

2)     l’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, stabilendo che tali aumenti vengano calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglia di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente.

 

3)     l'art. 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449 ha disposto che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Lo stesso comma prevede peraltro un correttivo, disponendo che per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato dalla quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

 

4)     il medesimo suindicato articolo ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni al costo della vita:

a)     è applicato sulla misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b)     non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

 

5)     l'art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni opera, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell'A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Lo stesso comma ha altresì stabilito che, su ciascun trattamento pensionistico, l'aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all'importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto.

Il quarto comma del medesimo art. 34 prevede infine che per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della riferita nuova disciplina, di competenza del Casellario Centrale dei pensionati gestito dall'INPS, ciascuna gestione previdenziale provveda ad attribuire in via provvisoria l'aumento di perequazione sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia.

 

6)     l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha modificato la disposizione di cui al punto 3), limitandone l'efficacia per un periodo di soli due anni e ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

 

Pertanto, tale essendo la disciplina in vigore, come sopra succintamente delineata, risulta del tutto conforme alla norma l'attribuzione della perequazione automatica sulle pensioni erogate dall'INPDAP.

 

                   A tale proposito, si rende noto con sentenza del 14 marzo 2000, n. 430 la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio  “il costante riferimento al singolare “importo” cui correlare gli aumenti non può che indicare il complessivo trattamento pensionistico, comprensivo dell’I.I.S., sia la stessa ratio delle citate norme, ispirate dall’evidente intento del legislatore di graduare le percentuali di aumento in relazione al complessivo trattamento pensionistico in godimento”.

 

 

                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

                                                   Dr. Costanzo Gala

                                                    F.to Dr. Gala