I.N.P.D.A.P

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Circolare 12/07/2005 n° 28

 

OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale magistratuale e amministrativo dell’Amministrazione centrale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera ausiliaria del Ministero della Giustizia

1. Premessa

L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 10 gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero della Giustizia

Occorre preliminarmente precisare che tutta l’attività di subentro di questo Istituto nella gestione delle prestazioni pensionistiche per il personale statale stabilita con Circolare 67 del 16 dicembre 2004 riguarda esclusivamente i magistrati, il personale dirigente e delle Aree funzionali di detta Amministrazione iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), ad eccezione del personale addetto agli Uffici Notificazioni e Protesti iscritto alla Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), già gestita dagli ex Istituti di Previdenza.

Nell’intesa sottoscritta tra il suddetto Ministero e l’Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 10 ottobre 2005.

Restano a carico del Ministero della Giustizia le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni

Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la trattazione delle prestazioni pensionistiche è gestita a livello centrale dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Direzione Generale del Personale e della Formazione — Ufficio V pensioni.

L’ Amministrazione giudiziaria, gestita ai fini pensionistici dal suddetto Ufficio, è articolata sul territorio nazionale in Amministrazione Centrale costituita da: Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi; Dipartimento per gli Affari di Giustizia; Uffici di diretta collaborazione

col Ministro; Uffici giudiziari con competenza nazionale: Direzione Nazionale Antimafia, Corte Suprema di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Uffici giudiziari con competenza territoriale articolati in:

Corti di Appello, sezioni distaccate di Corte di Appello, Tribunali, sezioni distaccate di Tribunale, Tribunali per i minorenni , Procure Generali presso le Corti di Appello, Procure Generali presso le sezioni distaccate di Corte di Appello, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali di sorveglianza, Giudici di Pace, Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

Ne consegue che la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente alla trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui territorio è ubicato l’ufficio presso il quale l’interessato presta o ha prestato servizio, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando la competenza delle Sedi territoriali Inpdap nelle Aree Metropolitane.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Direzione generale del personale e della formazione, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione, denominato “PAO4”, secondo le istruzioni impartite dalle Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte del citato Dipartimento avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7©r

Il Dipartimento deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

3. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità

In via preliminare occorre precisare che il personale del Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è costituito da: magistrati, disciplinati dal proprio ordinamento di settore, dirigenza e personale delle aree funzionali, come definiti e disciplinati dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Nei confronti di tutto il personale trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità valide per la generalità dei lavoratori.

Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, fermi restando i

requisiti contributivi minimi di cui all’articolo 6 deI decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero

15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992)

e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto si consegue al

raggiungimento dei diversi limiti di età previsti dai singoli

ordinamenti di appartenenza.

3.1. Magistrati

In merito ai requisiti anagrafici richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, l’articolo 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 dispone che tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

L’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 16 del Dlgs. n. 503/1992, prevedendo per questa categoria di personale la facoltà di permanere in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3.2 Dirigenti e personale delle Aree funzionali

Il requisito anagrafico richiesto per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia è quello valido per la generalità dei lavoratori, fatta salva la particolare facoltà, per il personale con qualifica dirigenziale, di richiedere il trattenimento in servizio ai sensi della Legge 37/90, ai fini del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio e comunque non oltre il 70° anno di età.

4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale dirigente e delle Aree funzionali nonché dei magistrati deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS, tenendo presente delle specificità legislative riferite al personale appartenente alla magistratura ordinaria;

4.1 Magistrati

Il personale in esame opera in regime di diritto pubblico in virtù di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; nei loro confronti non si è, quindi, realizzata la cosiddetta “privatizzazione del rapporto di lavoro”, ma tutti gli aspetti riguardanti lo stato giuridico, economico, ordinamentale ed organizzativo sono disciplinati da norme di legge.

In particolare il personale appartenente alla magistratura dell’ordine giudiziario, per la natura delle specifiche funzioni ad esso attribuite, è disciplinato da un ordinamento speciale (Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni), caratterizzato dalla unitarietà del ruolo.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392 i magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte di Appello e magistrati di Corte di Cassazione.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425 la progressione economica del personale di magistratura si sviluppa in 8 classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultima classe di stipendio.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ogni triennio si provvede ad adeguare di diritto il trattamento economico del personale della magistratura in ragione degli incrementi medi pro capite, calcolati dall’ISTAT, del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego contrattualizzate (articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448).

Tale trattamento economico si articola nelle seguenti voci:

• Stipendio;

• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

• Indennità integrativa speciale;

• Indennità di funzione o giudiziaria, attribuita ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 27/1981 e successive modificazioni e integrazioni, che viene corrisposta in relazione agli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività. Tale emolumento riconosciuto non pensionabile dalla medesima disposizione legislativa trova valorizzazione, quale voce accessoria, a partire dal 1° gennaio 1996 nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera B), del Dlgs n. 503/1992.

Resta inteso che incidono nella quota di pensione di cui all’articolo 13 comma 1, lettera A), del Dlgs n. 503/1992 lo stipendio e le quote mensili (con la maggiorazione del 18 per cento di cui all’articolo 15 della legge 177/1976) e l’indennità integrativa speciale.

4. 2 Dirigenti e personale delle Aree funzionali

Il personale non dirigente dell’amministrazione giudiziaria è inquadrato nei seguenti settori:

a) settore della professionalità amministrativo-giudiziaria (S.A.G.) nel quale rientrano le figure professionali dell’ausiliario, dell’operatore giudiziario, del cancelliere, del direttore di cancelleria

b) settore della professionalità tecnica (S.P.T.) nel quale rientrano le figure dell’esperto linguistico, del contabile, dello statistico, del bibliotecario, dell’analista di organizzazione, del formatore, del comunicatore e dell’esperto informatico.

Nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni contrattuali previste rispettivamente per il personale del comparto ministeri nonché le norme indicate nell’accordo integrativo per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile

2000.

Tutto il personale dirigente, è disciplinato dalle norme contrattuali previste per l’Area I.

Per la valutazione ai fini pensionistici degli emolumenti che concorrono a formare la base pensionabile si rinvia, pertanto, alle istruzioni impartite da questo Istituto con le Informative n. 64 del 29 novembre 2001 e n. 40 del 25 luglio 2003 e con la Circolare n. 27 del 30 aprile 2004.

La presente Circolare è diramata d’intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

IL DIRETTORE GENERALE