Si applica obbligatoriamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
Tfr ai dipendenti pubblici, in quali casi spetta PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 30/2002)
   
   
Con la Circolare 1° agosto 2002, n. 30, l’INPDAP, facendo seguito alle istruzioni già diramate con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2001, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione della normativa di cui all’articolo 2120 del Codice civile sul trattamento di fine rapporto -TFR- al personale delle amministrazioni dello Stato, ai dipendenti degli enti locali e del Comparto della sanità. La Circolare n. 30/2002 contiene varie precisazioni tra cui le seguenti. La normativa del TFR si applica obbligatoriamente ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente a tale data. Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e dell’art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999, le norme sul TFR sono applicabili anche ai dipendenti assunti a tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, che lo richiedano e abbiano sottoscritto la propria adesione al fondo pensione complementare costituito per il comparto di appartenenza. La contribuzione per il TFR in favore della competente Gestione dell’INPDAP è a totale carico dell’amministrazione o dell’ente datore di lavoro. Il diritto a conseguire il TFR sorge alla risoluzione del rapporto di lavoro alla condizione che il rapporto stesso abbia avuto la durata di almeno 15 giorni in un mese e purché il dipendente interessato non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, avente decorrenza immediatamente successiva, cioè senza l’intervallo di neppure un giorno, rispetto al rapporto al quale si riferisce il TFR. Le norme del codice civile sul TFR non prevedono ipotesi di riscatto di periodi o di servizi pregressi, ma un’eccezione al riguardo è stata stabilita dal comma 9 dell’art. 1 del citato DPCM 20 dicembre 1999 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000. Costoro, infatti, in base al comma 9 appena indicato, possono chiedere, ai fini del TFR, il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli rientranti nel rapporto in essere al 30 maggio 2000, purché si tratti di servizi che non abbiano comportato l’iscrizione alla ex Gestione ENPAS o alla ex Gestione INADEL presso l’INPDAP né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. I tempi per il pagamento del TFR, e dei relativi interessi in caso di ritardo nel pagamento, sono quelli previsti per il pagamento dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio servizio dalle disposizioni dell’articolo 2 del DL n. 79/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 140/1997. Conseguentemente, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per inabilità fisica o per decesso in attività di servizio, il pagamento del TFR deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione dei documenti che l’Amministrazione o l’Ente datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPDAP entri 15 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Nelle altre ipotesi di cessazione del servizio (dimissioni, licenziamento) l’INPDAP provvede al pagamento del TFR entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La Circolare n. 30/2002 contiene anche precisazioni relative alla iscrizione e alla contribuzione da versare alla Gestione per le prestazioni creditizie istituita presso l’INPDAP ed operante per i pubblici dipendenti in base alle norme di cui all’art. 1, commi da 242 a 245, della legge n. 662/1996, e del Regolamento di relativa esecuzione di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463. (10 settembre 2002)  


Circolare INPDAP n. 30/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Circolare 1 agosto 2002, n. 30

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30-8-2002

Trattamento di fine rapporto.

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell’Istituto e dagli enti iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche - talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d’ora in avanti TFS) si intendono sia l’indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l’indennità premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanità.

 

    Ndr. Il DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, concerne “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”; la legge 8 marzo 1968, n. 152, concerne “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”.

 

Per trattamento di fine rapporto (d’ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all’art. 2120 del codice civile [1].

1. PERSONALE IN REGIME DI TFR.

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:

a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2]) o stipulato successivamente;

b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).

 

    Ndr. Il DPCM 2 marzo 2002 ha apportato modifiche e integrazioni all’articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999.

 

Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

È in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1 settembre 2001).

Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.

Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:

1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto;

2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di TFR.

Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di TFS può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un “fondo pensione”. Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.

Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).

Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti “con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato”.

2. DIRITTO AL TFR.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nell’arco di un mese.

Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno quindici giorni effettuato però nell’arco di due mesi (esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.

Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se festivo o feriale - non coperto da contratto.

Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato.

Ai sensi dell’art. 2948 del codice civile il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

Esempio:

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione mensile
utile ai fini TFR comprensiva rateo 13a

Retribuzione spettante detratto un giorno di congedo straordinario senza assegni

Retribuzione utile
ai fini TFR

Dal 1°
al 30 aprile 2002

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

 

Contratto a part-time.

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l’orario di servizio in concreto svolto.

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione mensile utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13a

Orario

Retribuzione utile
ai fini TFR

Dal 1° al 30

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Part-time orizzontale
a 9/18

€. 774,69
(£. 1.500.000)

Dal 1° al 30

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Part-time verticale a giorni alterni
(3 gg a sett. Su 6)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

 

 

Durata del contratto nel mese

Retribuzione annua utile ai fini TFR ad orario intero comprensiva rateo 13a

Orario

Retribuzione annua utile ai fini TFR

Dal 1° gennaio
al 31 dicembre

€. 18.592,45
(£.36.000.000)

Ciclico
(un mese ogni 3)

€. 6.197,48
(£.12.000.000)

 

Contrariamente a quanto avviene per l’indennità premio o per l’indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

3. PAGAMENTO DEL TFR.

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR.

L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla legge n. 140/1997 [3] per il pagamento del TFS.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque giorni (15 + 90).

Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di centottanta giorni.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.

4. RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR.

Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto.

In un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese. Si ritiene utile riportare nello schema seguente alcuni esempi indicativi di come debba essere determinata tale retribuzione virtuale nelle differenti fattispecie che possono in concreto verificarsi.

 

Durata del contratto nel mese

Orario

Retribuzione mensile utile ai fini del TFR comprensiva
del rateo di13

Retribuzione sulla quale calcolare il contributo

Retribuzione virtuale per il calcolo del TFR

Dal 1° al 16

Intero

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 826,33
(£. 1.600.000)

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

Dal 1° al 16

Part-time
al 50%

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 413,17

(£. 800.000)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

Dal 1° al 15

Part-time

verticale con

4 giorni

effettivamente

lavorati

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 103,29
(£. 200.000)

€. 206,58
(£. 400.000)
formula:
4 : 15 = X : 30

 

x =

4 x 30

= 8

15

 

8x50.000=400.000

Dal 1° al 20

Part-time

verticale

con 6 giorni

effettivamente

lavorati

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 154,94
(£. 300.000)

€. 235,41
(£. 450.000)
formula:
6 : 20 = X : 30

 

x =

6 x 30

= 9

20

 

9x50.000=450.000

Dal 1° al 16

con un giorno

di congedo

straordinario

Intero

€. 1.549,37
(£. 3.000.000)

€. 774,69
(£. 1.500.000)

€. 1.497,73
(£. 2.900.000)

 

In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di quindici giorni ma non ricoprano l’intero arco del mese, lo stipendio utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:

retribuzione utile = Q1 + Q2
dove:

- Q1 = giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni 10) per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: Euro 1.549,37 - £. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni 15) Euro 1.032,91 - £. 2.000.000;

- Q2 = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni 5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.: Euro 2.324,06 - £. 4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati (es.: giorni quindici) = Euro 774,69 - £. 1.500.000.

Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad Euro 1.807,60 (£. 3.500.000).

Se, viceversa, più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all’INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l’intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite (esempio: tre contratti decorrenti rispettivamente dal 1o al 10, dall’11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con retribuzione di Euro 774,69 - £. 1.500.000 - il primo contratto, Euro 1.549,37 - £. 3.000.000 - il secondo ed Euro 1.032,91 - £. 2.000.000 - l’ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su Euro 3.356,97 - £. 6.500.000).

Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: malattia; messa in disponibilità; maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge n. 1204/1971).

Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.

Si precisa che l’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR.

Per il personale del comparto scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.

Servizi contemporanei.

In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all’INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:

Esempio I - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3 ore su 18;

- scuola C: contratto dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 febbraio-31 maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR perché inferiori ai quindici giorni nel mese.

Esempio II - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i due contratti di lavoro.

Esempio III - dipendente del comparto scuola con i seguenti contratti:

- scuola A: contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5 ore su 18;

- scuola B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12 ore su 18.

Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1 aprile 2002-30 aprile 2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene applicando la più volte citata formula Q1 + Q2.

Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l’altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.

Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI.

Versamento dei contributi.

Come noto, la legge pone a totale carico dell’ente datore di lavoro il contributo ai fini TFR.

Per gli enti locali e per quelli del comparto sanità tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell’80%). Per le amministrazioni statali il contributo ammonta al 9,60% della retribuzione utile (calcolata nella misura dell’80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.

Ove il dipendente interrompa l’iscrizione all’Istituto dopo quindici giorni continuativi e prima della fine del mese, come anticipato, l’onere del pagamento del TFR per l’intero mese farà carico all’INPDAP.

Poiché in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 l’INPDAP corrisponde il TFR relativo all’intera durata del contratto, le amministrazioni - laddove non lo abbiano già fatto - dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000 e che siano iniziati dopo il 31 maggio 1999.

Laddove il contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l’ente dovrà modificare solo l’imputazione del versamento (TFR anziché TFS), in quanto è già in corso il pagamento del contributo perché è stato superato l’anno di servizio con l’iscrizione del dipendente.

Il TFS maturato al 30 maggio 2000 costituirà la “prima quota” del TFR sulla quale l’Istituto effettuerà le rivalutazioni di legge.

Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1 febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L’INPDAP calcolerà il TFS maturato per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 30 maggio 2000 e per il quale è già stato versato il relativo contributo. Tale importo costituirà prima quota del TFR cui andranno aggiunte le successive quote relative al periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.

Con informative n. l dell’11 gennaio 2001 e successive della Direzione centrale entrate, sono state fornite le necessarie indicazioni circa le modalità di versamento e regolarizzazione contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.

Con circolare di prossima emanazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica fornirà dettagliate istruzioni alle scuole in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti all’INPDAP, anche al fine di regolarizzare tutte le pregresse posizioni.

Iscrizione al Fondo credito.

Con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 245 [4], è stata istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti all’INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1999).

La medesima legge finanziaria, all’art. 1, commi 242 e 243 [4], ha individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), e gli iscritti alle casse di previdenza, confluite nell’INPDAP.

Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato quadro normativo con l’estensione ai pubblici dipendenti del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile [1], introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2], modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, l’obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie, per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione all’Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a quindici giorni.

Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici, deve essere versato a cura delle amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - allegato 2) seguendo le modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la cassa credito) sulla contabilità speciale di tesoreria provinciale n. 1011 o sulla tesoreria centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione entrate n. 2 del 22 febbraio 2002).

Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno direttamente al versamento del contributo “credito” sulle contabilità suddette già aperte.

Si ricorda che per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni creditizie e sociali.

Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.

Per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima prestazione.

Lo stipendio lordo cosi diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Esempio:

 

BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFS

 

BUSTA PAGA DIPENDENTE
CON DIRITTO AL TFR

Retribuzione base

 

€. 1.274,69

 

Retribuzione base

 

€. 1.274,69

I.I.S. (*)

 

€. 000.00

 

I.I.S. (1)

 

€. 000,00

Retribuzione Individuale di Anzianità

 

€. 106,83

 

Retribuzione Individuale di Anzianità

 

€. 106,83

TOTALE LORDO (2)

 

€. 1.381,52

 

TOTALE LORDO (3)

 

€. 1.381,52

Contributo per TFS

2,50%

€. 27,63

 

Diminuz. stip. lordo
DPCM 20 dic. 1999

2,50%

€. 27,63

Imponibile IRPEF

 

€. 1.353,89

 

Imponibile IRPEF

 

€. 1.353,89

Ritenuta IRPEF

 

€. 314.41

 

Ritenuta IRPEF

 

€. 314.41

Retribuzione netta

 

€. 1.039,48

 

Retribuzione netta

 

€. 1.039,48

(1) Non è stato quantificato l’importo della IIS perché, com’è noto, diversa è la quota di tale voce retributiva da assoggettare a contribuzione ai fini IPS e ai fini dell’indennità di buonuscita.

(2) Importo da prendere a base di calcolo del TFS.

(3) Importo da prendere a base di calcolo del TFR.

 

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai quindici giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al TFR.

Esempi:

I. rapporto di lavoro dal 1o al 10 giugno 2002: va effettuata la diminuzione dello stipendio lordo spettante per tale periodo di servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR;

II. rapporto di lavoro dal 27 gennaio al 3 luglio 2002: la diminuzione va effettuata sugli stipendi spettanti per il periodo 27 gennaio-3 luglio 2002 anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e dal 1o al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.

III. rapporto di lavoro dal 1o al 20 aprile 2002: la diminuzione va effettuata sulla retribuzione lorda effettivamente spettante anche se il TFR sarà calcolato sulla retribuzione virtuale dell’intero mese.

Le amministrazioni che non hanno provveduto alla diminuzione degli stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici nei loro confronti del maggior stipendio netto corrisposto e nei confronti dell’Erario delle maggiori somme trattenute e versate a titolo di IRPEF.

L’INPDAP, su richiesta degli enti datori di lavoro, potrà provvedere al recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti ovvero del contributo per il Fondo credito solo a condizione che il lavoratore interessato autorizzi tale recupero con propria dichiarazione scritta.

Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.

Gli enti devono provvedere alla compilazione e all’invio all’INPDAP dei modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonché per quelli a tempo indeterminato che abbiano fatto maturare il diritto al TFR (cfr. punto 1).

Il nuovo sistema informativo dell’INPDAP prevede che tutte le prestazioni a carico dell’Istituto vengano liquidate dalla sede provinciale nel cui territorio l’iscritto ha la propria residenza.

Per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi resi presso scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed al suo invio all’INPDAP è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio.

In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le amministrazioni provvederanno alla compilazione e all’invio del mod. TFR/2 e l’INPDAP procederà alla riliquidazione del TFR.

Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2 compilati in ogni loro parte, alcun altro documento. È fatta ovviamente salva la facoltà della sede competente alla liquidazione di chiedere, nel caso in cui avesse perplessità sulla corretta applicazione delle norme da parte dell’amministrazione di appartenenza, la documentazione necessaria alla definizione della pratica.

6. RISCATTI.

Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un “contributo” a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili.

Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 [2] che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex gestione ENPAS o ex gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.

Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.

Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente secondo le norme del codice civile (1,50 per cento in misura fissa più lo 0,75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT).

Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001, si applicano le norme in materia di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e di indennità premio di servizio.

Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000 e decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:

- I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001 al 7 luglio 2001: l’interessato può riscattare ai fini TFS i periodi dal 1 settembre 2000 al 30 aprile 2001 e dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1o al 7 luglio 2001 anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);

- II. contratti di lavoro a tempo determinato dal 1o al 14 giugno 2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l’interessato può riscattare l’intero periodo dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2001 perché i contratti di lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici giorni continuativi nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.

Roma, 1 agosto 2002

Il direttore generale: Simi

 
 
 UGO[1] Codice civile

Art. 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto (nel testo così sostituito dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ndr).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

[2] DPCM 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreta:

Art. 1. Trattamento di fine rapporto.

1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (V. la precedente nota 1, ndr). Il computo dell’indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall’art. 1 della citata legge n. 297 del 1982 (V. la precedente nota 1, ndr). All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e sulla base di quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all’INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 con le modalità definite dall’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

    Ndr. L’articolo 7, comma 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, ha sostituito il comma 1 dell’articolo 5 del DPR 29dicembre 1973, n. 1032, con il seguente testo “In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l’indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell’ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle”.

Art. 2. Fondi pensione (nel testo così modificato dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2001, ndr).

1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.

3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base all’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.

3-quater. L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall’INPDAP, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.

3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 viene destinata, come previsto dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all’1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP non sono destinatari della quota dell’1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all’aliquota dell’1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell’accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all’ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell’accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.

[3] DL 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l’ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall’Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l’amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all’ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

[4] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall’articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e confluite nell’INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al “Fondo di previdenza e credito” di cui all’articolo 32 del citato testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal «Fondo di previdenza e credito» sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245. È istituita presso l’INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

    Ndr. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con il DM 28 luglio 1998, n. 463.

246. Il contributo per il «Fondo credito» dovuto dai dipendenti dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996.