Sono previste dalla finanziaria per il 2003
L'Inpdap spiega le nuove regole sul cumulo PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 4/2003)
   
   
L’INPDAP, con la Informativa n. 4 del 23 gennaio 2003, ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione dell’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003), concernente: il nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003; l’accesso al regime di totale cumulabilità per i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002; la regolarizzazione, ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo 2003.
L’Informativa dell’INPDAP contiene una serie di precisazioni tra cui quelle di seguito indicate.
In base al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità di cui all’art. 72, comma 1, della legge n. 388/2000, delle pensioni di anzianità liquidate sulla base di almeno 40 anni di anzianità contributiva con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, è esteso ai casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata sulla base di almeno 37 anni d i anzianità contributiva purché il lavoratore interessato all’atto del pensionamento abbia compiuto 58 anni di età. L’INPDAP precisa che tale estensione, qualora gli interessati siano in possesso degli anzidetti requisiti di età e di anzianità contributiva, si applica anche in favore dei titolari di trattamenti di invalidità, mentre non opera per i titolari della pensione di inabilità prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
Il requisito dei 37 anni di anzianità contributiva si riferisce a tutta l’anzianità posseduta, compresa quella che, pur non essendo utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, sia utilizzata ai fini della determinazione della misura della pensione. Le pensioni interessate dal nuovo regime di cumulo sono quelle per le quali si applicano le regole del sistema di calcolo retributivo o misto, e non anche quelle per le quali si applicano le regole del sistema di calcolo contributivo, in riferimento alle quali continuano ad operare le disposizioni sul cumulo di cui all’art. 1, comma 21 e 22, della legge n. 335/1995.
Nei confronti dei titolari di pensione di anzianità e di invalidità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi, che non siano in possesso dei requisiti in parola, in tema di cumulo continuano ad applicarsi le preesistenti disposizioni. Restano, peraltro, confermate le speciali norme sul cumulo previste dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 662/1996 per i dipendenti che siano in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità e che trasformino il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, cumulando la pensione di anzianità con la retribuzione.
Il comma 2 consente di accedere dal 1° gennaio 2003 al nuovo regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi: sia agli iscritti che risultino già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, e che, per effetto di una attività lavorativa già in essere a tale data, erano assoggettati al regime di divieto parziale o totale di cumulo; sia agli iscritti che non risultino titol ari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro, hanno presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività lavorativa autonoma o dipendente.
Gli uni e gli altri, per potere usufruire del nuovo regime di totale cumulo, sono tenuti a versare all’INPDAP una somma una tantum il cui ammontare è determinato nei limiti e secondo le modalità specificate nelle disposizioni dello stesso comma 2 ed illustrate nell’Informativa dell’INPDAP anche con un esempio. La somma non è dovuta se gli interessati all’atto del pensionamento avevano compiuto i 58 anni di età e possedevano un’anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni.
In applicazione del comma 3, i titolari di qualsiasi tipo di pensione, i quali abbiano percepito redditi di lavoro autonomo o dipendente per i quali era previsto il divieto parziale o totale di cumulo e che di tale circostanza non abbiano provveduto a dare comunicazione all’INPDAP, possono regolarizzare la loro situazione per il periodo fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle penalità e senza essere sottoposti alle trattenute previste dalla vigente normativa. Coloro che sono interessati ad ottenere la regolarizzazione, debbono versare all’INPDAP una somma pari al 70 per cento della pensione mensile lorda relativa a gennaio 2003, determinata secondo le modalità fissate nella norma e illustrate nell’Informativa dell’INPDAP con un esempio.
Ai sensi del comma 4, anche i soggetti già titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 ma non in attività lavorativa, hanno la possibilità di accedere al nuovo regime di totale cumulabilità, versando all’Istituto, entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, la somma determinata secondo le modalità di cui al citato comma 2, maggiorata del 20 per cento. Anche per costoro è confermato che nulla è dovuto se gli interessati, all’atto del pensionamento, avevano compiuto i 58 anni di età e possedevano un ’anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni.
L’Informativa dell’INPDAP precisa anche le modalità per mezzo delle quali debbono essere effettuati i versamenti, prevedendo sia il pagamento in unica soluzione sia quello rateale e richiamando l’attenzione, tra l’altro, sul termine perentorio del 16 marzo 2003, fissato dal comma 4 per la somma da versarsi in unica soluzione o per il 30 per cento di anticipo. (30 gennaio 2003)
 


Informativa n. 4/2003

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Informativa n. 4 – Roma 23 gennaio 2003

OGGETTO: Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Nuova disciplina del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

Sommario:

 

    1. - Premessa.
    2. - Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2003 (articolo 44, comma 1).
    3. - Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il 1° dicembre 2002 (articolo 44, comma 2).
    4. - Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti degli iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002.
    5.- Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3).
    6. - Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4).
    7. - Modalità e termini di versamento.
    8. - Adempimenti operativi.

 

1. Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”.

Con la presente informativa vengono forniti i primi chiarimenti riguardanti il nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché l’accesso al regime di totale cumulabilità per i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 (ovvero per coloro che entro il 30 novembre 2002 siano cessati, con diritto a pensione, ed abbiano presentato, entro tale data, domanda di pensionamento) e la regolarizzazione, sempre ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo 2003.

2. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2003 (articolo 44, comma 1).

L’articolo 44, comma 1, della legge in oggetto dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento”.

In virtù di tale disposizione, i pensionamenti di anzianità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se, all’atto del pensionamento, l’interessato può vantare un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e, congiuntamente, aver compiuto i 58 anni di età, analogamente a quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 72, comma 1 legge n. 388/2000 [1]).

Tale disposizione è applicabile, in presenza dei predetti requisiti, anche ai trattamenti di invalidità, decorrenti dal 1° gennaio 2003, con esclusione dell’inabilità prevista dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Si precisa, inoltre, che il requisito contributivo pari a 37 anni deve riferirsi all’anzianità contributiva risultante più favorevole all’interessato tra quella utile ai fini del diritto alla pensione e quella utilizzata per la misura della stessa senza operare alcun arrotondamento.

Per contro, i trattamenti pensionistici di anzianità ed invalidità aventi effetto dal 1° gennaio 2003 conseguiti con requisiti diversi da quelli tassativamente previsti dalla norma in esame continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia di cumulo. In particolare, i pensionamenti avvenuti sulla base di un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni (oppure inferiore ai 37 anni o un’età anagrafica inferiore ai 58 anni) sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente, e cumulabili, per la quota di pensione eccedente il trattamento minimo Inps (€ 402,12 per l’anno 2003), con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento [1]; in quest’ultima ipotesi le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito. (Cfr. Informativa INPDAP n. 2 del 12 gennaio 2001).

È appena il caso di accennare che le regole suddette riguardano le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto, mentre resta confermato quanto previsto dall’art. 1, commi 21 e 22 della legge n. 335/95|, in materia di cumulo con i redditi da lavoro per le pensioni liquidate esclusivamente col sistema contributivo.

Vengono, peraltro, confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [2], concernenti la disciplina del cumulo, con la retribuzione, della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ( D.M. 29 luglio 1997, n. 331), anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni.

3. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il 1° dicembre 2002 (articolo 44, comma 2).

L’articolo 44, comma 2, prevede la facoltà di accedere al nuovo regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, anche a coloro che risultavano titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 e che, per effetto di un’attività lavorativa già in essere a tale data, erano assoggettati al regime di divieto parziale o totale di cumulo.

Per usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di questa più favorevole normativa (totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo) l’interessato dovrà versare all’INPDAP, con le modalità più avanti indicate, un importo una tantum pari al 30 per cento della pensione lorda (comprensiva dell’eventuale indennità integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 402,12), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età), pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento.

Nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all’atto del pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

L’importo una tantum da versare sarà, pertanto, determinato in base alla seguente formula:

A x (B-C)

dove:

A - 30 % della rata di pensione mensile lorda (comprensiva dell’eventuale indennità integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003 diminuita di un importo pari a € 402,12 (corrispondente al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2003);

B - quota 95 costituita dalla somma dei valori dei requisiti minimi previsti dalla nuova normativa (58 anni di età e un’anzianità contributiva di 37 anni);

C – il numero corrispondente alla somma dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto, ovvero della misura se più favorevole, e dell’età anagrafica in possesso alla data del pensionamento.

In merito all’ultimo punto occorre tenere presente che, per esplicita previsione normativa, le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino.

Si riporta a titolo esemplificativo l’ipotesi di un iscritto cessato dal servizio con un’anzianità contributiva utile ai fini del diritto pari a 36 anni, 3 mesi e 15 giorni e ai fini della misura pari 36 anni e 2 mesi con un’età anagrafica di 57 anni, 3 mesi e 15 giorni e con una pensione mensile lorda a gennaio 2003 di € 1.500,00.

L’anzianità contributiva pari a 36aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni (36 + 3/12 + 15/365 = 36 + 0, 25 + 0,041 = 36,291 ) e, per effetto dell’arrotondamento al primo decimale, diventa 36,3 (perché il secondo decimale è superiore a 5, se fosse stato inferiore ad esempio 36,24 si sarebbe arrotondato a 36,2)

L’età anagrafica pari a 57aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni (57 + 3/12 + 15/365 = 57 + 0,25 + 0,041 = 57,291) e, per effetto dell’arrotondamento al primo decimale, diventa 57,3.

36,3 + 57,3 = 93,6 arrotondamento all’intero più vicino 94.

L’importo dovuto è pari a:

(1.500,00 – 402,12) x 30/100 x (95-94) = € 329,36

Il medesimo articolo 44, comma 2, prevede che qualora la somma da versare risulti inferiore al 20 per cento dell’importo della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003 (nell’esempio riportato inferiore a € 300,00 pari al 20% di € 1.500,00) ovvero la differenza tra quota 95 e la sommatoria dell’anzianità contributiva e l’età anagrafica in possesso all’atto del pensionamento sia nulla o negativa, deve essere comunque versato il 20% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.

In ogni caso, l’importo da versare non può essere superiore a tre volte la predetta pensione.

Nell’ipotesi in cui non risulti in pagamento la rata di pensione relativa al mese di gennaio 2003, sospesa per totale incumulabilità, le Sedi provinciali e territoriali dovranno considerare l’ultima mensilità di pensione lorda effettivamente erogata operando una fictio juris di perequazione fino al gennaio 2003 e su tale importo perequato effettuare il calcolo di quanto dovuto.

Qualora non risulti mai messa in pagamento alcuna partita di pensione, in quanto l’interessato ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dipendente contestualmente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le Sedi provinciali e territoriali potranno desumere i dati inerenti la data di nascita, la decorrenza di pensione e gli anni di servizio dal modello 755 ovvero dalla lettera/comunicazione di pensione provvisoria. Per determinare l’importo della rata mensile lorda relativa al mese di gennaio 2003, è necessario effettuare una fictio juris di pensione perequata a tale data.

4. Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti degli iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002.

Anche gli iscritti che non risultino titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro, presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività lavorativa autonoma o dipendente, possono accedere al nuovo regime di totale cumulabilità, versando un importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate al precedente punto 3.

Resta inteso che nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all’atto del pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

Qualora gli interessati non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, si dovrà considerare come base di calcolo la prima rata di pensione lorda effettivamente percepita.

5. Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3).

I titolari di pensione che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza averne dato comunicazione all’INPDAP, possono regolarizzare la loro situazione per il periodo fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle penalità e trattenute, con i relativi interessi e sanzioni, previste dalla normativa vigente.

A tal fine l’interessato deve versare all’INPDAP, con le modalità più avanti indicate, un importo pari al 70 per cento della pensione mensile lorda relativa a gennaio 2003, comprensiva dell’eventuale indennità integrativa speciale, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento; le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.

In ogni caso, l’importo da versare non può essere superiore a quattro volte la pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.

Si riporta a titolo esemplificativo l’ipotesi di un pensionato che ha percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente dal mese di dicembre 2001 e fino a 31 marzo 2003, senza averne dato comunicazione all’INPDAP, la cui pensione mensile di gennaio 2003 è di € 1.500,00. L’interessato potrà regolarizzare la sua posizione versando la somma di € 2.100,00 così determinata:

- periodo per il quale si è verificato l’inadempimento = 16 mesi (da dicembre 2001 a marzo 2003) pari ad anni 2 (arrotondati all’unità superiore)

1.500 x 70/100 x 2= € 2.100,00

È appena il caso di accennare che la regolarizzazione di cui al presente paragrafo non riguarda solo le pensioni di anzianità, ma tutte le tipologie di pensioni.

In tal senso, sono riguardati dalla regolarizzazione, a titolo esemplificativo, anche i pensionati che, oggi, rientrano nel regime di totale cumulabilità (perché, ad esempio, pensionati di vecchiaia o con anzianità contributiva di almeno 40 anni ovvero perché hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia ovvero perché non prestano più attività lavorativa) ma che, in passato, per la normativa sul cumulo di volta in volta vigente, erano sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo con i redditi da essi prodotti.

Inoltre il titolare di pensione di anzianità, che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continua a prestare l’attività lavorativa, può accedere al nuovo regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando, altresì, un importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa.

In tal caso l’interessato, che ha regolarizzato i periodi fino al 31 marzo 2003, ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

6. Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4).

I soggetti già titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 che abbiano iniziato un’attività lavorativa successivamente a tale data ovvero che intendano prestarla in futuro, possono accedere al nuovo regime di totale cumulabilità versando a questo Istituto un importo determinato secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa maggiorato del 20 per cento.

In tale ipotesi la rata di pensione mensile lorda da prendere a base di calcolo sarà costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell’inizio dell’attività lavorativa; comunque, la mensilità di riferimento non può essere antecedente a quella relativa al mese di gennaio 2003.

È appena il caso di accennare che anche in tale ipotesi, nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all’atto del pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

7. Modalità e termini di versamento

Per ciascuna delle situazioni indicate ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6), il versamento potrà essere effettuato:

- in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2003;

- in forma rateale, versando il 30% di quanto dovuto entro il 17 marzo 2003 ed il restante 70% ripartito in cinque rate trimestrali con un interesse di dilazione pari al 3%, con scadenze il 16 giugno 2003, il 16 settembre 2003, il 16 dicembre 2003, il 16 marzo 2004 e il 16 giugno 2004.

Si rende opportuno precisare che nell’ipotesi in cui l’interessato intenda regolarizzare la situazione pregressa e, contestualmente, aderire al nuovo regime di totale cumulabilità, dovrà provvedere a versamenti separati per ciascuna delle fattispecie considerate.

Il pagamento in unica soluzione oppure il 30% di quanto dovuto, dovrà avvenire, perentoriamente, entro il 17 marzo 2003, a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 38270542, intestato a INPDAP, indicando, il codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e una delle seguenti causali, nell’apposito spazio riservato:

- “articolo 44, comma 2 legge 289/2002”, per le situazioni di cui ai punti 3) e 4);

- “articolo 44, comma 3 legge 289/2002”, per la situazione di cui al punto 5);

- “articolo 44, comma 4 legge 289/2002”, per la situazione di cui al punto 6).

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario in favore di INPDAP, utilizzando le seguenti coordinate:

ABI 07601 CAB 03200 C/C n. 38270542 indicando, il codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e una delle causali sopra riportate.

In caso di scelta della forma rateale, fermo restando il versamento del 30% dell’importo dovuto a cura dell’interessato entro il 17 marzo 2003, le successive cinque rate trimestrali saranno trattenute direttamente sulla pensione nei mesi di giugno 2003, settembre 2003, dicembre 2003, marzo 2004 e giugno 2004.

In caso di incapienza della rata di pensione nei mesi sopra indicati, l’importo eccedente sarà recuperato sulle rate successive a quelle in cui si è verificata l’incapienza e comunque sulla prima rata utile.

Nelle ipotesi previste ai punti 4) e 6) della presente informativa, il versamento, in unica soluzione o il 30% di quanto dovuto, può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché, rispettivamente, entro sessanta giorni dall’erogazione della prima rata di pensione (nell’ipotesi indicata al punto 4) ovvero entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa (nell’ipotesi indicata al punto 6).

In tali casi, se l’interessato ha scelto la forma rateale, la rateizzazione trimestrale decorre dai termini suddetti.

8. Adempimenti operativi

Utilizzando l’apposito programma che sarà fornito in tempi brevi dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, le Sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP potranno rilasciare ai richiedenti un apposito prospetto di calcolo per la quantificazione dell’onere dovuto e le relative modalità di versamento, fornendo, altresì, tutte le informazioni riguardanti il nuovo regime di totale cumulabilità e la regolarizzazione delle situazioni pregresse.

A tal fine, a cura della DCSIT, verrà trasmesso un elenco di pensionati contenente gli elementi necessari ai fini del calcolo delle somme dovute, quali la data di nascita, la decorrenza, l’importo della pensione lorda, l’eventuale IIS se indicata separatamente, relativa al mese di gennaio 2003, e l’anzianità contributiva, arrotondata all’anno intero; è necessario, pertanto, che le Sedi provinciali e territoriali ricavino, dalla documentazione presente nel fascicolo pensionistico, la sola anzianità contributiva, espressa in anni, mesi e giorni, risultante più favorevole all’interessato tra quella utile ai fini del diritto e quella utilizzata per la misura della pensione.

Le Sedi provinciali e territoriali, inoltre, dovranno procedere d’ufficio all’immediato ripristino delle rate di pensione sospese o parzialmente erogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, solo per i soggetti già riguardati dal regime parziale e totale di cumulo, qualora gli stessi risultino in possesso, all’atto del pensionamento, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età anagrafica di 58 anni.

In tutte le altre ipotesi, si procederà alla sistemazione e regolarizzazione della posizione pensionistica solo dopo aver acquisito copia della ricevuta di versamento effettuato da parte dell’interessato e previa verifica dell’esattezza dell’importo versato. Qualora risulti versato un importo diverso da quello dovuto, le Sedi provinciali e territoriali provvederanno ad effettuare il relativo conguaglio, in positivo o negativo, sulla prima rata utile di pensione.

Le Sedi provinciali e territoriali, in ogni caso, riceveranno, in tempo utile per effettuare le operazioni successive, l’elenco dei soggetti che hanno proceduto al versamento entro il 17 marzo 2003.

Se la mensilità di pensione utilizzata come base di calcolo per determinare l’importo da versare, in ciascuna delle fattispecie considerate, è provvisoria, ovvero è il risultato della fictio juris operata nei casi di cui al punto 3, gli interessati effettueranno, entro i termini suddetti, un versamento provvisorio; entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a ricalcolare il nuovo importo dovuto ed effettuare il conguaglio, rispetto a quanto già versato dall’interessato e/o già trattenuto sulla pensione, sulle rate di pensione alle scadenze sopra indicate o, se il ricalcolo avviene in epoca successiva a queste, sulla prima rata utile di pensione.

È appena il caso di accennare che le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere al ricalcolo di quanto dovuto dall’interessato non solo nell’ipotesi di corresponsione di pensione provvisoria ma in tutti i casi di variazione della rata di gennaio 2003 o di quella, comunque, presa a base di calcolo.

Si fa presente che lo stesso programma in dotazione delle sedi è disponibile anche sul sito www.inpdap.it e presso il call center Pronto Inpd@p numero verde 800 10 5000; tali strumenti offrono la possibilità agli interessati di conoscere l’esatto importo da versare fornendo i seguenti dati: età anagrafica e anzianità contributiva (in anni, mesi e giorni) all’atto del pensionamento; decorrenza della pensione; importo della pensione mensile lorda di gennaio 2003 (o quella necessaria a seconda la fattispecie interessata), nonché, per l’ipotesi di cui al punto 5) della presente informativa, il periodo da regolarizzare.

Si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in merito:

- alle modalità e ai tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente, regolarizzano le situazioni pregresse durante le quali hanno percepito redditi non dichiarati all’INPDAP e beneficiano del nuovo regime di totale cumulabilità;

- alle modalità di sistemazione e regolarizzazione delle posizioni a seguito dell’avvenuto versamento;

- alle modalità di memorizzazione e gestione delle relative informazioni in banca dati;

- ai controlli da effettuarsi ai sensi dell’art. 44, comma 5, della legge in parola;

- alle ulteriori problematiche connesse agli adempimenti da effettuare o a possibile contenzioso.

Per una visione generale degli aspetti inerenti la problematica in esame, si allega un prospetto [3] riguardante l’adesione al nuovo regime di cumulo dettato dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4, della legge n. 289/2002.

Le sedi provinciali e territoriali, considerata l’importanza della materia trattata e i ristretti tempi previsti dalla disposizione normativa, assicureranno ogni utile e necessaria risorsa per garantire i puntuali adempimenti previsti dalla presente informativa, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti di Patronato e dei Sindacati dei pensionati.

Si invitano, inoltre, le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, anche attraverso l’utilizzo di organi di stampa.

IL DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala)